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Altre misure per la conciliazione lavoro-famiglia e per l’accudimento dei familiari con disabilità e/o

UNA MAPPATURA DI SISTEMA

12 Permessi Flessibilità oraria Congedi Part-time

4. Genitorialità e cura dei carichi familiar

4.3. Altre misure per la conciliazione lavoro-famiglia e per l’accudimento dei familiari con disabilità e/o

non autosufficienti

Dal punto di vista degli strumenti volti a favorire la concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro (c.d. work-life balance), non- ché ad agevolare l’accudimento dei familiari con disabilità e/o non autosufficienti, si distinguono diverse fattispecie tra quel- le individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e di se- condo livello.

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Permessi, congedi e aspettative

Innanzitutto, una ampia parte di contratti compresi nel cam- pione analizzato prevede, quale forma di conciliazione la con- cessione di:

(I) permessi e/o congedi (così, ad esempio, gli integrativi Aon, Busitalia, Ducati, Cardif, Comifar, Ducati, Eataly, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Ikea, Lardini, Luxottica, Mondelez, Motori Minarelli, Peroni);

(II) aspettative – retribuite o non retribuite – con diverse fi- nalità: (a) per lutti familiari (così gli integrativi Fincala- bra, Hydrocontrol, Aon, Cardif, Comifar, Ducati, Eataly, Findomestic, Mondelez, e anche i contratti agricoli della provincia di Ferrara, Salerno, Napoli e Caserta; (b) per matrimonio (così il CCNL Alimentare e gli integrativi Ea- taly, Ikea, Lardini, Fastweb. Fra questi, solo gli integrati- vi Eataly e Ikea estendono espressamente il congedo ma- trimoniale alle coppie dello stesso sesso. L’accordo Lar- dini prevede espressamente che durante l’assenza per congedo matrimoniale non matura il premio di risultato); (c) per lavoratori che necessitino di assistere figli piccoli (così il CCNL Alimentare, nella sezione dedicata agli ad- detti all’industria olearia e margariniera, il CCNL del Ter- ziario e gli integrativi Eataly, Luxottica, Peroni); (d) per finalità inerenti l’assistenza e l’accompagnamento di fa- migliari a visite mediche specialistiche o comunque in stato di malattia (così, ad esempio, Unipol, San Pellegri- no, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Motori Minarelli, Nord Motoriduttori. Vedi anche i contratti agricoli delle province di Messina e Catanzaro, che rego- lano anche l’ipotesi in cui il lavoratore sia donatore di sangue o di midollo osseo).

Relativamente all’accudimento dei familiari con disabilità e/o non autosufficienti si riscontrano permessi:

(I) per lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap (così il CCNL Alimentare, il CCNL Terziario, il CCNL Trasporto pubblico locale);

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(II) per dipendenti che abbiano familiari a carico in condizio- ni di tossicodipendenza (così il CCNL Alimentare e il CCNL Cemento). In alcuni accordi, inoltre, vi è una inte- grazione dei tre giorni di permesso per grave infermità o decesso previsti dalla normativa vigente o un allargamen- to dei destinatari di tali permessi (così gli integrativi Te- lespazio e-Geos, D.A.O. s.c.). In materia di congedi, si distinguono gli integrativi Gucci e Robintur. Il primo prevede un ulteriore periodo pari a 60 giorni di aspettati- va non retribuita per le dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; il secondo ri- conosce alle donne vittime di violenze famigliari o stal-

king, un periodo di congedo non retribuito fino a un mas-

simo di un anno.

Ferie e permessi solidali

Del tutto peculiare è la previsione, da parte di alcuni contratti nazionali e aziendali, della possibilità di cedere volontariamen- te e a titolo gratuito ferie (così il CCNL Energia e Petrolio e Industria chimica e gli integrativi Vodafone Automotive, Hun- tsman, Intesa Sanpaolo, Enav) e/o permessi (così il CCNL Energia e Petrolio e Industria chimica e integrativi Busitalia, Comifar, Fis Montecchio, Lardini, Luxottica, Eni, Huntsman) in favore di colleghi che si trovino in condizioni di necessità o che devono assistere minori con particolari condizioni di salu- te (così l’integrativo Vodafone Automotive nel quale vengono anche elencate le patologie che danno diritto alle ferie solida- li).

In questi accordi si possono distinguere due diverse clausole: (I) alcuni accordi specificano che l’azienda, per ogni ora do-

nata, intervenga in ugual misura nella suddetta catena so- lidale (è il caso dell’integrativo Lardini);

(II) altri accordi prevedono che la società raddoppi il numero delle ore donate (è il caso dell’integrativo Luxottica, che a tal proposito ha costituito una vera e propria Banca del- le ore che ha preso il nome di “Banca Ore Etica”).

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Nell’insieme, è evidente come si tratti di misure volte a soste- nere e rafforzare lo spirito solidale all’interno della azienda, oltre che a costituire un innegabile strumento a sostegno della conciliazione per quei lavoratori in situazioni personali di dif- ficoltà.

Flessibilità organizzativa

Una altra serie di misure riguarda invece interventi volti a in- serire strumenti di flessibilità nella organizzazione del lavoro, al punto che, nel caso di specie, potrebbe parlarsi di flessibili- tà organizzativa per finalità di conciliazione.

Part-time per carichi familiari e per assistenza ai familiari anziani o che si trovino nelle condizioni ex l. n. 104/1992

Con riferimento al tema della concessione del part-time per carichi di famiglia o per assistenza dei famigliari, si riscontra- no due tipologie di clausole:

(I) accordi che prevedono la concessione immediata del part- time (così, ad esempio, il CCNL Alimentare, il CCNL Chimici, il CCNL Terziario e gli integrativi di Sara Assi- curazioni, AgustaWestland, Aon, Cardif, Comifar, Ferra- relle, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Leroy Merlin, Luxottica, Intesa Sanpaolo);

(II) altri accordi che stabiliscono dei criteri di priorità (così, ad esempio, il CCNL Alimentare e gli integrativi di Ferra- relle, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Luxotti- ca).

Con riferimento alle finalità è possibile distinguere:

(I) il soddisfacimento – in senso generico – della necessità di accudimento dei figli piccoli (così il CCNL Alimentare e il CCNL Terziario, nonché gli integrativi di Aon, Cardif, Comifar, Ferrarelle, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Leroy Merlin, Luxottica);

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(II) il reinserimento graduale al rientro da periodi di asten- sione obbligatoria o di congedo parentale (ancora, il CCNL Alimentare);

(III) altri motivi di carattere familiare e personale, da valutarsi caso per caso (in questa prospettiva l’accordo Cardif). Leggermente diverse, invece, sono le ipotesi di ricono- scimento della tipologia contrattuale del part-time per fi- nalità che afferiscono in generale alla assistenza (così, ad esempio, il CCNL Chimici e il CCNL Trasporto pubblico locale, e gli integrativi AgustaWestland, Aon, Cardif, Fer- rero, Findomestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Leroy Merlin, Luxottica, Danone, Robintur), a favore di familia- ri anziani (così gli integrativi Leroy Merlin e Luxottica) ovvero di conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap (così gli integrativi Aon, Cardif, Ferrero, Fin- domestic, Fis Montecchio, Fis Termoli, Luxottica).

Misure di ingresso e/o entrata anticipata e gestione degli orari di lavo- ro

Nell’ambito del campione considerato, è possibile individuare diversi accordi che acconsentono a delle particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro, reso più elastico a seconda delle esigenze individuali del singolo lavoratore (così il CCNL Alimentare e gli integrativi di AgustaWestland, Comifar, Ferre- ro, Fis Montecchio, Ikea, Lucchini, Man Truck). Ciò secondo tre diverse tipologie di interventi:

(I) flessibilità dell’orario di entrata: in questo senso l’accordo AgustaWestland (il quale prevede che, nei con- fronti dei lavoratori part-time, possa essere applicata la flessibilità dell’orario di entrata nel limite massimo di 15 minuti con le modalità in atto per i lavoratori full time) e l’accordo Comifar (il quale, invece, riconosce un orario di ingresso elastico in entrata fino ad un massimo di 30 mi- nuti per il solo personale di sede);

(II) flessibilità di uscita: così l’accordo Lucchini, dove è pre- vista la possibilità, in via sperimentale e salvo esigenze tecniche-produttive, per gli addetti al lavoro non a turni con figli fino al compimento del terzo anno di vita, di

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poter fruire di un orario flessibile in uscita, nei limiti di una ora giornaliera, da recuperarsi nella giornata di saba- to mattina (con preavviso di almeno 24 ore rispetto all’inizio del proprio turno);

(III) forme di riduzione dell’orario: così Ferrero, accordo nel quale le parti accettano la possibilità di avere prestazioni con orario ridotto a fronte di specifiche esigenze, limitate nel tempo. E così anche l’accordo della Fis Montecchio, in cui si conferma la possibilità per i lavoratori di far ri- chiesta, a fronte di esigenze personali di qualsiasi tipo, di svolgere un orario di lavoro ridotto usufruendo di per- messi non retribuiti. In regime di flessibilità oraria, è prevista inoltre una pausa pranzo di un’ora per i lavorato- ri a tempo pieno, riducibile per periodi continuativi non inferiori al mese in presenza di motivate esigenze di con- ciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In via del tutto originale, il contratto collettivo nazionale della industria Alimentare prevede che in caso di grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto com- ponente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavorato- re, la lavoratrice o il lavoratore medesimi possano concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, “diverse modalità di espletamento dell’attività lavo- rativa”, anche per periodi superiori a tre giorni. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavo- ratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L’integrativo Intesa Sanpaolo prevede invece la possibilità di concedere l’allungamento dell’intervallo meridiano a favore del personale affetto da “gravi patologie” ovvero del personale “over 60”, soprattutto nel caso in cui ci sia l’esigenza di effet- tuare specifiche terapie.

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Anticipo del TFR e altre erogazioni monetarie a favore dei dipendenti

In tale ambito rientrano tutte quelle forme di sostegno di na- tura meramente monetaria che alcune aziende riconoscono a favore dei propri dipendenti, per finalità che risultino inerenti al sostegno di politiche di conciliazione e assistenza.

Nel campione considerato è possibile individuare due princi- pali filoni che prevedono:

(I) l’introduzione di forme di prestito individuale a favore del singolo dipendente che ne faccia richiesta per docu- mentati motivi, che spaziano dalle spese funerarie soste- nute per familiari defunti (entro il primo grado di paren- tela) ad altri motivi di carattere personale e familiare (è il caso dell’integrativo Cardif, che pone un tetto massimo di euro 25.000 e comunque non superiore alla somma com- plessiva del TFR netto maturato e dell’accantonamento netto al Fondo Pensione disponibili il mese precedente la richiesta), fino ad arrivare al caso di spese sostenute per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del dipendente o dei suoi figli (così gli integrativi Fis Montecchio e Fis Termoli, che pongono un tetto massimo di euro 25.000 da restituire in un periodo fino a 120 mesi o comunque non superiore alla prevedibile durata residua del rapporto di lavoro);

(II) la disciplina dell’anticipo del TFR (così, ad esempio, gli integrativi Aon, Basf, Busitalia, Cardif, Elantas, Findo- mestic, Lucchini, Man Truck, Mondelez, Motori Minarel- li), che – oltre ad essere consentito in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge (è il caso degli ac- cordi Busitalia, Elantas, Findomestic, che acconsentono ad un anticipo, rispettivamente, dell’80%, nei primi due casi, e del 100%, quindi più del 70% previsto dalla legge) – è correlato a diverse causali, fra le quali le più comuni sono le spese funerarie (ad esempio, gli integrativi Aon, Busitalia, Motori Minarelli), le spese mediche (anche per i familiari) e di assistenza, le spese per l’acquisto o la ri- strutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli (ad esempio, gli integrativi Aon, Basf, Findomestic,

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Man Truck, Mondelez). Del tutto peculiare è una delle causali previste dall’integrativo aziendale Findomestic, nel quale si è previsto il possibile anticipo del 100% del TFR maturato come misura di sostegno al reddito familia- re per gravi motivi, fra i quali la perdita del lavoro. In quanto deroga favorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, si sottolinea, infine, che in taluni casi l’anticipo del TFR è riconosciuto prima che siano trascorsi i sette anni di anzianità aziendale richiesti a livello normativo (ad esempio, gli integrativi Basf, che richiede cinque anni di anzianità, Elantas, che ne richiede sei, e Motori Minarelli, che ne richiede cinque). Diversi integrativi, allineandosi alle novità introdotte dalla legge 2016, prevedono la pos- sibilità di convertire il premio di risultato con somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai fa- migliari anziani o non autosufficienti del dipendente (così gli integrativi FCA, TenarisDalmine).

Commissioni, gruppi di lavoro ed impegni generici

Dalla analisi dei contenuti contrattuali emerge che alcuni ac- cordi istituiscono all’interno delle rispettive aziende delle Commissioni o dei veri e propri gruppi di lavoro, la cui mission è proprio quella di rafforzare gli strumenti e le sperimentazio- ni atte a sostenere in senso ampio la conciliazione tra vita la- vorativa e familiare. È il caso, ad esempio, degli integrativi Ferrero, Leroy Merlin, Intesa Sanpaolo. Da segnalare sono an- che gli integrativi Eni, Huntsman, Vodafone Automotive che, con riferimento alla costituzione della “banca delle ore solida- li”, hanno previsto la nascita di un “Comitato Paritetico” che avrà il compito di valutare la certificazione presentata dal la- voratore al fine di devolvere il numero di giorni o di ore soli- dali e di valutare le assegnazioni delle stesse.