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Altri requisiti per la certificazione

Capitolo 4 – Norme procedurali minime e altri requisiti per

4.10 Altri requisiti per la certificazione

Tra le condizioni per il rilascio del Tee non v’è solo la natura non contestata del credito e il rispetto degli standard minimi di difesa, dal momento che l’art. 6.1, lett. b) e d), esige un ulteriore controllo in merito alla corretta osservanza di alcuni principi sulla competenza giurisdizionale. L’impostazione è certo coerente con il reg. 44/2001, poiché la violazione di talune norme sulla competenza è lì prevista quale motivo ostativo al riconoscimento e all’esecuzione della decisione all’estero. Si tratta ovviamente di circostanze eccezionali, in cui la rilevanza del criterio di collegamento con un determinato foro o la delicatezza della materia coinvolgente una parte debole suggeriscono l’opportunità di derogare al principio della reciproca fiducia così da consentire ai giudici dello Stato richiesto di vagliare l’eventuale (in)competenza di quelli dello Stato a quo, seppure sulla scorta delle risultanze di fatto già accertate da questi ultimi. Tale principio si ricava dall’art. 35, che appunto subordina l’exequatur al rispetto delle disposizioni imperative sulla competenza dettate in materia di assicurazioni e consumatori (Capo II, Sezioni III e IV), nonché delle competenze esclusive di cui all’art. 22 (ad esempio in tema di diritti reali immobiliari, nullità o scioglimento delle persone giuridiche, esecuzione forzata), e infine esclude il riconoscimento per quelle decisioni rese in uno Stato membro contro convenuti domiciliati in un paese terzo in virtù di un titolo di giurisdizione esorbitante, come prescritto dall’art. 72 del reg.

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44/2001. L’elencazione è tassativa, al punto che il paragrafo 3 fa espresso divieto di estendere il sindacato sulla competenza attraverso il richiamo alla clausola di ordine pubblico214.

Ai medesimi principi si ispira quindi il reg. 805/2004, per quanto l’estensione del sindacato sulla competenza sia ancor più circoscritta rispetto al regime ordinario del reg. Bruxelles I. La vera differenza tra le due discipline sta però nell’organo incaricato di compiere questo doppio controllo sulla competenza: di regola è il giudice ad quem nello Stato richiesto dell’esecuzione o del riconoscimento, su istanza di parte; ma quando venga chiesta la certificazione come Tee questo esame viene concentrato nelle mani del giudice a quo nello Stato d’origine. Quest’analisi è però compiuta dall’autorità certificante d’ufficio già nel procedimento unilaterale di rilascio del certificato (salva naturalmente la possibilità di revoca ex art. 10 nel caso in cui il debitore contesti la valutazione positiva erroneamente assunta) e deve essere adeguatamente confermato nella compilazione del formulario. Nell’ottica della soppressione dell’exequatur si è deciso quindi di rimpatriare anche l’esame sulla competenza giurisdizionale, in piena coerenza ai principi ispiratori del reg. 805/2004 che abbiamo già esaminato215. Ancora una volta va però denunciato un effetto

214 Ha peraltro fatto discutere la mancata inclusione tra i motivi ostativi della violazione

delle competenze lavoristiche di cui alla Sezione V del Capo II. La spiegazione corrente si fonda sul dato empirico che è più spesso il lavoratore, e cioè la parte debole, ad agire in giudizio, sicché la pronuncia da parte di un giudice incompetente si risolverebbe il più delle volte in una pronuncia resa dal giudice adito dallo stesso lavoratore. Verificarne la competenza in sede di exequatur sarebbe perciò andato a detrimento proprio della parte da tutelare. L’argomentazione è suggestiva, ma viene confutata dall’obiezione che anche nel caso dei consumatori è ragionevole attendersi che siano più spesso questi ultimi a promuovere l’azione giudiziale. V. GAUDEMET-TALLON (2002: 212-213). V’è però da dire che nel caso del reg. 805/2004 la decisione porta necessariamente una condanna al pagamento di una somma di denaro, il che lascia supporre a maggior ragione che il lavoratore sia coinvolto come attore anziché come convenuto. Non sembra perciò condivisibile la critica sul punto di D’AVOUT (2006: 29).

215 Si noti che anche nel caso del Tee il controllo sulla competenza è “doppio”, a dispetto

della mancata contestazione del credito da parte del convenuto contumace. Ricordiamo infatti che i criteri di competenza di cui si occupa l’art. 6 fanno parte di quelli che il giudice deve verificare d’ufficio nel caso di mancata costituzione del convenuto domiciliato in altro Stato membro, a norma dell’art. 26 del reg. 44/2001. È dunque corretto presumere, in virtù del principio di reciproca fiducia, che la decisione certificanda non sia stata emessa prima

collaterale del sistema di certificazione, che affida allo stesso organo giudiziario che ha pronunciato la decisione il compito di vagliare il sindacato pregiudiziale sulla competenza da esso già compiuto prima di pronunciarsi sul merito della controversia. E se anche questo incarico non è affidato al medesimo magistrato che ha conosciuto della causa, la questione di imparzialità e di effettività del controllo si pone con seria rilevanza216.

Il reg. 805/2004 offre una protezione ancor più forte del debitore che sia un consumatore, poiché la decisione di condanna potrà divenire Tee solo se pronunciata nello Stato ove si trova il suo domicilio217, e ciò a prescindere dal fatto che il reg. Bruxelles I consenta in alcune specifiche ipotesi di evocare in giudizio il consumatore in un paese straniero218 (art.

che il giudice adito abbia già posto e risolto in modo positivo la questione della propria competenza.

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Effetti ancor più paradossali si producono in quei paesi nei quali il compito di certificare il Tee è affidato a organi ausiliari, che si vedono investiti del compito di verificare se il giudice ha correttamente applicato i criteri sulla competenza giurisdizionale: V. VAN DROOGHENBROECK – BRIJS (2006: 86-87), che fanno l’esempio del greffier belga. È perciò abbastanza prevedibile che nella migliore delle ipotesi l’autorità certificante si limiterà a confermare in maniera meccanica la valutazione già compiuta dal magistrato.

217 La nozione di “domicilio” va determinata, dato l’espresso rinvio compiuto dall’art. 6.1,

lett. d), in virtù dell’art. 59 del reg. 44/2001, il quale a sua volta rinvia alla legislazione nazionale del foro (oppure, in via subordinata, di altro Stato membro diverso da quello del giudice adito). In caso di conflitto positivo tra più ordinamenti nazionali che riconoscono entrambi il debitore come domiciliato presso di sé si dovrà dare prevalenza alla lex fori ovvero, quando il conflitto insorga tra due legislazioni parimenti straniere, a quella che presenti la nozione di domicilio più simile a quella della lex fori. V. LUPOI (2006: 2666). Sulla nozione di “consumatore” crediamo invece si possa far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia a proposito della convenzione e del regolamento Bruxelles I (v. ad esempio la pronuncia 21 giugno 1978, C-150/77, Bertrand c. Paul Ott e 3 luglio 1997, C-269/95, Benincasa), anche se il reg. 805/2004 non fa espresso riferimento all’art. 15 del reg. 44/2001 e alle limitazioni lì previste, sì che si potrebbe addirittura prospettare una più ampia categoria di “consumatori” ai fini della disciplina sul Tee: v. VAN DROOGHENBROECK – BRIJS (2006: 88). Sul reg. 44/2001 e la tutela del consumatore v. invece GAUDEMET-TALLON (2002: 225 ss.).

218 Ipotesi che non daranno dunque vita a decisioni certificabili ai sensi del reg., ancorché

suscettibili di riconoscimento ed esecuzione secondo il regime Bruxelles I. Si pensi al caso in cui le parti abbiano stipulato una valida proroga sulla competenza a norma dell’art. 17 del reg. 44/2001, o ancora alla domanda proposta in via riconvenzionale contro il consumatore che si trovi ad agire all’estero in virtù dell’art. 16.3 del medesimo reg. 44/2001. V’è da dire che l’applicazione del reg. 805/2004 alle decisioni pronunciate contro consumatori diviene a questo punto assai improbabile, dovendosi immaginare circostanze in cui questi ultimi abbiano beni da sottoporre ad esecuzione in un paese diverso da quello

6.1, lett. d): ciò nel caso in cui il debitore abbia appunto agito per finalità estranee al suo mestiere o alla sua professione e il credito dedotto in giudizio abbia titolo in un contratto concluso proprio in questa qualità219. Da questa radicalizzazione della tutela del consumatore deriva che alcune sentenze, pur idonee a circolare secondo il reg. 44/2001, non potranno mai essere certificate220. Questa soluzione è stata proposta per evitare che il debitore-consumatore potesse scontare il rischio di una decisione certificata da parte di un giudice incompetente, e fosse perciò costretto a proporre impugnazione in un paese straniero al solo fine di far valere nei confronti del Tee la corretta applicazione dei principi sulla competenza giurisdizionale (cosa che invece non sarebbe accaduta nel sistema Bruxelles I, dato che avrebbe sempre potuto attendere l’avvio dell’esecuzione nel proprio Stato di domicilio e lì contestare la riconoscibilità del titolo giudiziale a norma dell’art. 35). Tre le opzioni prospettate nel corso delle discussioni a livello istituzionale: al di là dell’esclusione tout court dei consumatori dall’ambito del reg. 805/2004, si sarebbe potuto alternativamente derogare al principio di concentrazione delle opposizioni nello Stato d’origine e permettere comunque al consumatore di far valere un’eccezione ex post nello Stato richiesto, o appunto imporre ex ante la

del proprio domicilio. V. GARCIMARTÍN ALFÉREZ (2006: 129); VAN DROOGHENBROECK – BRIJS (2006: 89).

219 Offrono un esempio CAMPEIS – DE PAULI (2005a: 424): “allorché il debitore sia un

conduttore moroso di un appartamento locatogli da un privato, i giudici certificatori potranno essere esclusivamente quelli dello Stato membro di situazione dell’immobile; ove il debitore-conduttore abbia contratto invece con un professionista certificazione potrà darsi soltanto se quegli abbia il suo domicilio nello stesso Stato membro del giudice (di situazione dell’immobile)”. Il caso critico si darà allora quando il consumatore prenda in locazione un immobile in uno Stato diverso da quello del proprio domicilio, magari per un breve soggiorno all’estero. La competenza del forum rei sitae ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 del reg. 44/2001 e. 6.1, lett. b), del reg. 805/2004 si scontra infatti con la norma di protezione consumeristica di cui al successivo art. 6.1, lett. d). Questa impasse viene però risolta, almeno in parte, dallo stesso art. 22 appena citato, che in materia di contratti di affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi dà competenza concorrente ai giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, “purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro”.

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necessaria coincidenza, anche ai fini della certificazione, tra foro e domicilio del debitore convenuto221. Poiché la prima soluzione avrebbe significato introdurre una vistosa anomalia nel metodo certificativo, si è infine preferito sposare la seconda222. Così facendo si è certo ridotta la probabilità che insorgano questioni di incompetenza, dato che l’autorità certificante rilascia il Tee verificando la semplice coincidenza tra foro e domicilio e quindi con un margine di errore assai ridotto. Può comunque immaginarsi l’evenienza in cui il giudice erri nella qualificazione del debitore e ne disconosca a torto la natura di consumatore, certificando perciò una decisione resa anche contro un convenuto domiciliato all’estero: in questo caso sarà inevitabile per il consumatore fare istanza di revoca nello Stato d’origine deducendo l’erronea applicazione dell’art. 6.1, lett. d).

221 Ciò vale, si badi, solo quando il consumatore sia convenuto, mentre quando è attore in

giudizio si potrà tranquillamente certificare la decisione da questi ottenuta nel proprio Stato di domicilio nei confronti di un convenuto domiciliato all’estero. Parimenti certificabile sarà il titolo ottenuto contro il consumatore che, evocato in giudizio in uno Stato diverso dal proprio (nei limiti di quanto consentito dal reg. 44/2001) riconosca espressamente il debito ai sensi dell’art. 3.1, lett. a). Non dimentichiamo infatti che il controllo sulle regole di competenza va compiuto solo quando sia richiesta la certificazione di un titolo formatosi a norma dell’art. 3.1, lett. b) e c), come chiarito dall’art. 3.1, lett. d), primo alinea.

222 V. GARCIMARTÍN ALFÉREZ (2006: 124-129), che a sua volta però denuncia

l’incongruenza per cui la stessa decisione può risultare idonea per l’esecuzione all’estero secondo il reg. 44/2001 ma non per quello 805/2004.