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L’ambito di applicazione: la materia civile e commerciale; il giudice; la decisione

Capitolo 2 – Il reg 805/2004: considerazioni generali e ambito

2.2 L’ambito di applicazione: la materia civile e commerciale; il giudice; la decisione

Il campo di applicazione del reg. 805/2004 coincide sostanzialmente con quello più generale del reg. 44/2001, essendo delimitato dalla materia civile e commerciale “indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale” (art. 2.1). Data la sovrapposizione tra regolamenti si può allora utilmente richiamare per il Tee l’interpretazione della Corte di giustizia secondo cui la nozione di “materia civile e commerciale” è autonoma e deve essere individuata in base allo scopo e al sistema del reg. Bruxelles I, nonché ai principi generali che si possono desumere dal complesso degli ordinamenti nazionali67. Occorre perciò identificare di volta in volta quale sia il rapporto giuridico controverso tra le parti ed esaminare il fondamento e le modalità

66 Non è perciò paradossale il commento di PORCELLI (2006: 1263-1264) a proposito del

reg. 1896/2006, che “incide molto meno sugli ordinamenti processuali dei singoli paesi rispetto a quanto sarebbe accaduto nel caso in cui, per introdurre il medesimo procedimento, si fosse deciso di adottare una direttiva che, com’è pure altrettanto noto, dettando solo l’obbiettivo finale e le linee guida per raggiungerlo, avrebbe comportato l’emanazione di nuovi procedimenti d’ingiunzione nei singoli Stati, ovvero richiesto un più complesso, se non impossibile, adeguamento delle legislazioni nazionali alle norme stabilite in detto strumento”. È però altrettanto vero che di fronte a questi regolamenti comunitari il legislatore nazionale non può assolutamente esimersi dall’introdurre una normazione di completamento che dia una lettura “chiara e prevedibile della norma”: v. BIAVATI (2005b: 288).

67 Corte di giustizia 14 ottobre 1976, 29/76, LTU c. Eurocontrol. In dottrina v. TARZIA

di esercizio dell’azione promossa. Esemplificando, una garanzia fideiussoria stipulata da un’assicurazione francese in favore dello Stato olandese è attratta nella materia civile, in quanto il rapporto di garanzia si fonda su un’obbligazione volontariamente assunta tra le parti quale atto di autonomia privata, ancorché posto a garanzia del pagamento di dazi doganali imposti in ragione di un dovere che è sostanzialmente frutto di poteri autoritativi68. Poiché la qualificazione della controversia prescinde come di consueto dalla natura dell’organo giudiziario da cui la decisione promana e alla peculiare distribuzione della giurisdizione in seno a un certo ordinamento, vengono ancora incluse nell’ambito della convenzione le ipotesi in cui il giudice si pronunci sull’azione civile promossa in sede penale69.

Al pari del reg. 44/2001, la disciplina sul Tee non trova applicazione in materia fiscale, doganale o amministrativa (art. 2.1) e neppure in tema di stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi70 e successioni (art. 2.2, lett. a); altrettanto esclusi sono i fallimenti, i concordati e le altre procedure concorsuali (lett. b), la sicurezza sociale (lett. c) e infine l’arbitrato (lett. d)71. Come precisato in dottrina, la distinzione per materia è semplicistica e può naturalmente presentarsi in maniera non netta nel caso di specie. Si dovrà avere perciò riguardo alla sola questione principale, non rilevando la necessità di risolvere in via incidentale una questione che esuli dalla materia civile e commerciale; per converso, il semplice fatto che una

68 Corte di giustizia 15 maggio 2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD c. Staat der

Nederlanden.

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Corte di giustizia 21 aprile 1993, C-172/91, Sonntag c. Waidmann. In particolare, secondo la corte l’azione promossa per il risarcimento del danno cagionato a un singolo a causa di un illecito penale assume natura civile, anche se inserita nell’istanza penale, a meno che il responsabile contro cui l’azione è intentata debba essere considerato come una pubblica autorità che abbia agito nell’ambito della propria potestà d’imperio. V. GARCIMARTÍN ALFÉREZ (2006: 48).

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Per una precisazione dei confini tra le obbligazioni alimentari, rientranti nel regime Bruxelles I, e invece i rapporti patrimoniali tra coniugi in senso stretto, v. Corte di giustizia 27 febbraio 1997, C-220/195, van den Boogaard c. Lumen.

71 Per maggiori riferimenti su ciascuna di queste esclusioni v. LUPOI (2006: 2558-2559). V.

questione incidentale ricada in astratto nell’ambito del reg. Bruxelles I non vale ad attrarre l’intera controversia nella sua sfera di applicazione72.

Fin qui nulla di originale. V’è tuttavia un punto sul quale il reg. 805/2004 si discosta dal regime generale, laddove ritiene di dover escludere a chiare lettere anche “la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”. La maggior parte dei commentatori ha criticato questo inciso, considerato nella migliore delle ipotesi superfluo. Al medesimo risultato era infatti già pervenuta la Corte di giustizia, da sempre attenta nel distinguere i rapporti in cui la pubblica amministrazione interviene nell’esercizio di una potestà d’imperio (acta iure imperii), impiegando poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti privati, e quelli invece in cui l’autorità pubblica agisce iure privatorum: solo quest’ultimi sono infatti compresi nell’ambito della materia civile e commerciale73. Si è quindi dubitato, a contrario, se l’art. 2.1 non sia idoneo a riaprire retrospettivamente la questione con riguardo al reg. 44/2001, ove tale esclusione non viene esplicitata; si tratta però a nostro avviso di una semplice provocazione, poiché l’intento del reg. 805/2004 non è certo quello di interferire sulla giurisprudenza della Corte di giustizia già consolidata sul reg. Bruxelles I. V’è peraltro da dire che l’esclusione espressa degli acta iure imperii compare sempre più di frequente nei testi comunitari (ad esempio anche nel reg. 1896/2006 sul decreto ingiuntivo europeo) e merita per questo un ulteriore approfondimento. Alcuni autori hanno giustificato questa precisazione con una richiesta avanzata dalla Germania durante i lavori preparatori del reg., quale reazione politica di fronte a una serie di vicende giudiziarie che hanno di recente coinvolto le

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Per un approfondimento di questi principi, anche con riguardo alla questione dell’accessorietà di cause, v. LUPOI (2006: 2557).

73 V. Corte di giustizia 14 novembre 2002, C-271/00, Gemente Steenbergen c. Luc Baten;

15 gennaio 2004, C-433/01, Freistaat Bayern c. Blijdenstein; 5 febbraio 2004, C-265/02, Frahuil SA c. Assitalia S.p.a.

corti tedesche e quelle greche74. Il riferimento è in particolare al caso

Distomo, dal nome di un villaggio della Grecia centrale che nel 1944 fu

teatro di un massacro da parte delle truppe di occupazione nazista: come rappresaglia contro un’azione partigiana le SS trucidarono quasi trecento abitanti del villaggio, per lo più anziani, donne e bambini. Più di cinquant’anni dopo alcuni superstiti dell’eccidio hanno convenuto in giudizio la Germania nell’uno e nell’altro paese chiedendo il risarcimento dei danni, materiali e morali, sofferti in conseguenza del massacro, considerato un vero e proprio crimine di guerra imputabile all’esercito tedesco. L’azione è stata rigettata in Germania e invece definitivamente accolta nel 2000 dall’Aeropago di Atene, che ha considerato non sussistente l’immunità dello Stato straniero e l’ha condannato perciò in contumacia. La sentenza greca viene quindi presentata per l’exequatur in Germania ai sensi della legislazione tedesca (non della convenzione di Bruxelles), ma la richiesta viene respinta dal Bundesgerichtshof perché la questione controversa attiene ad atti compiuti nell’esercizio di poteri sovrani, sui quali lo Stato tedesco è immune rispetto alla giurisdizione di qualsiasi altro Stato75. Sulla scia di questi eventi la Germania ha paventato che uno strumento come il Tee avrebbe potuto condurre a una diversa soluzione della vicenda, nella quale si sono evidentemente confrontate due differenti concezioni degli acta iure imperii e della relativa immunità pubblicistica. Infatti, qualora uno Stato membro venisse condannato (in contumacia) dai giudici di un altro Stato in applicazione di una nozione restrittiva degli atti d’imperio, la certificazione della sentenza ai sensi del reg. 805/2004 impedirebbe qualsiasi contestazione del titolo nel territorio dello Stato

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V. TAGARAS (2005: 571-573); GARCIMARTÍN ALFÉREZ (2006: 50-51); JAYME – KOHLER (2004: 486, n. 72).

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Della vicenda è stato poi interessato anche il Bundesverfassungsgerichtshof, che con sentenza del 15 febbraio 2006 ha rigettato la questione costituzionale sollevata dai ricorrenti greci. V. RAU, “State Liability for Violations of International Humanitarian Law – The Distomo Case Before the German Federal Constitutional Court”, in German Law Journal, 7 (2006), 701 ss., che offre un resoconto articolato dell’intera vicenda processuale nell’una e nell’altra giurisdizione.

membro soccombente, che si vedrebbe dunque privato della propria immunità tramite il meccanismo di cooperazione comunitaria. L’aver escluso il Tee in questa materia dovrebbe perciò scongiurare tale rischio, essendo permesso allo Stato di denunciare comunque davanti alle proprie corti la non applicabilità del reg. al momento dell’esecuzione, o quanto meno interrogare sul punto la Corte di giustizia. In dottrina si è fatta però notare la fallacia di questo ragionamento, che supera dubbi politici più che giuridici, dal momento che il medesimo risultato si sarebbe già potuto perseguire in virtù della giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo sugli

acta iure imperii76. A nostro avviso si può peraltro muovere un’ulteriore

critica. Vedremo infatti in seguito che l’art. 10 del reg. contiene un istituto

ad hoc per contestare la legittimità del certificato qualora lo stesso sia reso

in mancanza dei requisiti prescritti dal reg., tra cui certo possiamo annoverare la violazione delle norme sull’ambito di applicazione. E se anche il reg. 805/2004 non ne fa menzione, data la lettera inequivocabile del successivo art. 21.2 (“in nessun caso la decisione e la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione”), si può forse postulare l’esistenza di un principio di Kompetenz-Kompetenz tale per cui solo il giudice dello Stato d’origine ha il potere di paralizzare l’efficacia del certificato emesso ultra

vires al di fuori dei confini dello strumento comunitario. Con la

conseguenza, tutt’altro che rassicurante per lo Stato tedesco, che la qualificazione di un atto come d’imperio, seppure in virtù di una nozione autonoma europea, potrà essere discussa soltanto di fronte al giudice straniero che abbia ritenuto di poter certificare il Tee recante condanna nei confronti di uno Stato, e non davanti al giudice dell’esecuzione.

In virtù di una norma di dettaglio che prescrive a quali condizioni possono essere certificati i provvedimenti riguardanti i consumatori (art. 6.1, lett. d) risultano escluse dal Tee le decisioni rese nei confronti dei

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consumatori-debitori in uno Stato diverso da quello di domicilio, nei pochi casi in cui ciò sia possibile in virtù del reg. 44/2001. In dottrina è stata anche prospettata l’esclusione delle controversie su crediti alimentari e altre di natura familiare, che pure ricadrebbero nella generale nozione di materia civile e commerciale secondo il regime Bruxelles I. Ciò in ragione della restrizione posta dall’art. 67.5 del trattato Ce, che riserva la passerella verso la procedura di codecisione a tutte la misure di cooperazione giudiziaria civile con l’eccezione “degli aspetti connessi con il diritto di famiglia”. Per evitare quindi che il reg. 805/2004 risulti viziato in quanto fondato su una procedura per una parte priva di base giuridica si è suggerito di escludere comunque dal regime del Tee ogni questione in senso lato familiare, onde recuperare in via interpretativa la legittimità di un reg. altrimenti emanato, seppur parzialmente, ultra vires77.

Quanto invece alla nozione di “decisione giudiziaria”, l’art. 4.1 precisa che deve intendersi per tale, a prescindere dalla denominazione usata, “qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere”. Come già nel reg. 44/2001, questo concetto abbraccia ogni tipo di provvedimento anche

77 V. TAGARAS (2005: 573). La questione è tutt’altro che teorica, come dimostrato dalle

preoccupazioni manifestate dalla stessa Commissione al momento di proporre il regolamento sulle obbligazioni alimentari. Nella relazione di accompagnamento alla proposta (COM(2005) 649 def., § 3.1) si osserva che le questioni alimentari sono connesse al diritto di famiglia: “tale interpretazione si impone giuridicamente, tenuto conto dei legami molto stretti che uniscono le obbligazioni alimentari al diritto di famiglia, ma è giocoforza constatare che tale classificazione non è priva di inconvenienti. Essa non prende sufficientemente in considerazione la natura ibrida del concetto di obbligazione alimentare – familiare per le sue radici, ma pecuniaria nella sua attuazione, come per qualsiasi credito”. E il fatto che in alcuni strumenti esistenti le questioni alimentari non siano state reputate strettamente familiari, dato che la procedura seguita per la loro approvazione è stata quella di codecisione e non quella di cui all’art. 67.5 del trattato Ce, non toglie che una proposta in cui la materia sia affrontata funditus, e non più solo ancillarmente, la risposta possa essere diversa. Conclude quindi la Commissione che la proposta “è connessa al diritto di famiglia e che esula pertanto dalla procedura di codecisione”, auspicando da parte del Consiglio l’attivazione (all’unanimità) della procedura-passerella di cui all’art. 67.2 del trattato Ce. Rimane nondimeno qualche perplessità in merito a un approccio quantitativo, per il quale la pertinenza o meno delle questioni alimentari al diritto di famiglia dipende dall’analiticità dello strumento con il quale se ne regola la disciplina.

sommario o cautelare purché reso nel contraddittorio delle parti, senza limitarsi a quelli a cognizione piena o definitiva78.

2.3 Rapporti tra il reg. 805/2004 e il reg. 44/2001: le caratteristiche del