Capitolo 4 – Norme procedurali minime e altri requisiti per
4.2 Il Tee per crediti contestati
Sempre a proposito dell’ambito di applicazione del Capo III, l’art. 12.2 prescrive che “i medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all’impugnazione di un’altra decisione giudiziaria se, all’atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lett. b) e c)”. L’interpretazione di questo inciso non è agevole, perché riguarda uno degli aspetti più complessi e controversi del Tee. Visto che la questione ha impatto diretto sugli standard minimi abbiamo preferito affrontarla in questa sede, anche se alcuni passaggi dell’argomentazione si possono meglio apprezzare solo nel coordinamento con altre previsioni del reg., sulle quali torneremo invece in seguito nel Capitolo 5.
Il titolo di questo paragrafo non è un refuso: in certi casi è difatti permessa la certificazione europea di decisioni giudiziali aventi ad oggetto crediti contestati. In forza dell’art. 3.2 il reg. si applica anche “alle decisioni pronunciate a seguito dell’impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei”. Ciò comporta una deroga al requisito della non contestazione e quindi la possibilità di certificare una decisione “controversa”, quando si tratti di una sentenza di appello contro una precedente decisione già certificata in forza del reg. La ratio della deroga è esattamente quella di impedire che per via di una semplice impugnazione, magari strumentale e dilatoria, l’efficacia paneuropea del Tee già concesso risulti compromessa a posteriori131. È ben
131 È troppo riduttiva la tesi, sostenuta da
VAN DROOGHENBROECK – BRIJS (2006: 132), secondo cui “l’articulation, même formelle ou sommaire, de griefs à l’encontre de la décision a quo vaudra nécessairement contestation – judciaire – de la créance pécuniaire consacrée par celle-ci”. Gli AA. ne ricavano infatti un’applicazione piuttosto limitata del Tee in grado di appello, per il solo caso in cui il debitore abbia dapprima proposto impugnazione contro la decisione certificata e, successivamente, rimanga inerte nel
vero che con l’impugnazione il credito documentato dal Tee cessa di essere non contestato e la situazione fotografata al momento di rilascio del certificato non è più attuale; tuttavia, se la sola proposizione di un gravame fosse idonea a privare d’effetti la certificazione europea il debitore avrebbe un chiaro incentivo a perseguire difese pretestuose e tardive, al fine di costringere la controparte alla via dell’exequatur e poter poi sollevare ulteriori eccezioni e difese nello Stato ad quem. Il debitore potrebbe in questo modo disinteressarsi della lite condotta lontano dai propri beni in altro Stato membro e, nella denegata ipotesti di soccombenza e certificazione della decisione di prime cure, risolversi finalmente ad appellare la sentenza straniera per neutralizzare gli effetti del certificato europeo. Per questo motivo il reg. prevede opportunamente che anche la decisione di secondo grado resa sull’impugnazione contro una sentenza che già sia Tee ricada nell’ambito di certificabilità, a dispetto del fatto che il credito abbia perduto proprio a causa del gravame la propria natura incontestata. Per riassumere, la sola contestazione rilevante e che impedisce il rilascio del Tee è quella verificatasi:
(i) nel corso del processo;
(ii) ritualmente secondo quanto prescritto dalla legislazione processuale del foro; e
(iii) prima che venga rilasciato il certificato di Tee.
Decorso il termine indicato sub (iii) ogni attività difensiva svolta dal convenuto avrà tutti gli effetti eventualmente previsti dalla lex fori e potrà se del caso provocare il riesame della decisione; a quel punto non sarà però possibile invalidare il Tee privandolo ex post di effetti132.
prosieguo del gravame, così da dar luogo a una non contestazione “sopravvenuta” ai sensi dell’art. 3.1, lett. c). In questo modo si finisce infatti per premiare la condotta del debitore che non contesti il credito in primo grado e poi impugni, per ciò solo garantendosi l’immunità dal Tee.
132 L’interpretazione estensiva qui proposta è frutto di una lettura ortopedica del reg., che
sotto questo profilo sconta diverse incongruenze forse dovute all’eliminazione in corso d’opera del prerequisito della definitività del titolo. V. per maggiori dettagli CAMPEIS – DE PAULI (2005a: 426-427); FARINA (2005: 40-41); GARCÍMARTIN ALFÉREZ (2006: 65-67 e
Dal punto di vista operativo, l’art. 6.3 opportunamente chiarisce che “fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell’impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo […] viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all’allegato V, se la suddetta decisione [a seguito dell’impugnazione] è esecutiva nello Stato membro d’origine”. Il principio di intangibilità del certificato del Tee nel caso di impugnazione va dunque inteso in senso sostanziale e non formale: al posto del Tee già concesso in primo grado verrà quindi a fondare l’esecuzione un nuovo Tee di carattere sostitutivo, ma non per questo l’azione esecutiva del creditore potrà venir pregiudicata.
Fatta questa premessa, possiamo chiederci quale sia la reale portata dell’art. 12. Una volta ammesso che la decisione di appello può essere certificata a prescindere dalla sopravvenuta contestazione del credito, e anzi nonostante la contestazione implicita nel gravame, non si comprende bene come sia possibile fare applicazione dei requisiti di cui al Capo III così come a prima vista imposto dall’art. 12, dato che a quei requisiti fa da sfondo uno scenario processuale di non contestazione. Innanzitutto crediamo non sia corretto ritenere, come invece parrebbe suggerire la clausola di salvaguardia con cui esordisce l’art. 6.3 (“fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2”), che per via dell’art. 12 si legittimi una lettera restrittiva del principio di impermeabilità del Tee al gravame di cui si diceva poc’anzi: quest’ultimo è infatti un postulato fondamentale e irrinunciabile del reg., come dimostrano i lavori preparatori e la ratio complessiva del nuovo strumento di cooperazione. È perciò semplicistica la conclusione che “il est parfaitement logique que les conditions assignées à l’obtention d’un certificat de titre exécutoire européen soient identiques en première instance
90-91) e Wagner in SAMYN (2006: 105). In senso contrario v. invece VAN DROOGHENBROECK – BRIJS (2006: 78).
et en degré d’appel”133. Per cercare di sciogliere il nodo interpretativo occorre allora immaginare la casistica che si può presentare nella realtà dei fatti, così da dimostrare che il reg., per quanto in maniera sintetica e con stile non impeccabile, ha dettato una disciplina coerente per ciascuna ipotesi.
Qualora sia la parte condannata a proporre appello contro la decisione certificata non si porrà alcun problema di compatibilità tra giudizio di appello e Capo III del reg., atteso che le posizioni processuali sono diametralmente invertite e non c’è alcun bisogno di proteggere i diritti di difesa del debitore soccombente e appellante. Se perciò l’appello si dovesse concludere con la conferma della condanna iniziale e il rigetto della domanda d’appello, il rilascio del certificato sostituivo che l’appellato creditore avrà diritto di richiedere non dovrà in alcun modo tenere conto del rispetto delle norme minime, poiché nessuna nuova domanda è stata avanzata sulla scena del processo: quel che importa è che il diritto di difesa sia stato adeguatamente salvaguardato in primo grado. Ne troviamo conferma nel formulario standard relativo al certificato sostitutivo (allegato V), la cui sezione relativa alle norme minime è chiaramente da considerare e completare solo subordinatamente al fatto che sia stato il creditore a introdurre il giudizio di impugnazione, e non già il debitore. Al contrario, qualora il gravame sia fondato, il debitore appellante potrà ottenere un certificato negativo ai sensi dell’art. 6.2 che comprovi la natura non più esecutiva della decisione impugnata; ma anche qui il rispetto degli standard minimi nel corso dell’appello non è questione rilevante.
Potrà darsi invece il caso in cui sia lo stesso creditore solo parzialmente vittorioso ad impugnare in via principale o incidentale la decisione di condanna già ottenuta, ad esempio per una liquidazione degli interessi dovuti in misura inferiore al petitum. La sentenza emessa in accoglimento di questa domanda potrà essere certificata facendo ancora una
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volta ricorso al certificato sostitutivo. Trattandosi però di un diritto di credito almeno parzialmente nuovo in quanto non riconosciuto dalla sentenza di prime cure né coperto dal certificato iniziale, troverà applicazione l’art. 12.2. Di conseguenza, la certificazione della sentenza di secondo grado (vale a dire la “decisione che fa seguito all’impugnazione di un’altra decisione giudiziaria [certificata]”) sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all’art. 3.1, lett. b) e c)134. Anche la nuova domanda dovrà quindi essere portata a conoscenza del debitore nel rispetto dei requisiti degli artt. 13 e 14 e contenere l’apparato informativo di cui agli artt. 16 e 17: non si deve infatti trascurare la possibilità che, proprio per la parziale riforma della sentenza in appello, l’ambito del Tee inizialmente ottenuto in prime cure risulti ampliato. Non solo: è anche necessario che il debitore parzialmente soccombente non si costituisca in appello resistendo all’impugnazione in parte qua, poiché ogni attività difensiva da parte sua priverebbe della natura incontestata proprio quella porzione del credito negata in primo grado e dunque mai supportata dal certificato europeo. Non si tratta qui di preservare l’efficacia del Tee che riposa sulla decisione di primo grado, ma di espanderne l’ambito a un ulteriore credito, che deve perciò essere a sua volta non contestato; in caso contrario ci troveremmo al di fuori dell’ambito del reg. 805/2004. A tale fattispecie ben si attaglia l’art. 12.2, che esprime la giusta preoccupazione che ogni segmento processuale in cui sia stata avanzata una domanda circa una porzione della pretesa certificata risulti adeguatamente coperta dal rispetto delle norme minime: nel nostro esempio, la richiesta di una diversa liquidazione degli interessi. Lo stesso discorso varrà evidentemente per quei nova che, nei limiti della
lex fori, sia permesso al creditore dedurre in fase d’appello. In questo senso
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In senso conforme v. GARCIMARTÍN ALFERÉZ (2006: 76-78 e 89). In particolare, “la remisión que el artículo 6.3 hace al artículo 12.2 y la referencia que este último hace al «certificado sustitutorio» sólo tiene sentido en el caso de que la decisión inicial la haya impugnado el acreedor, el deudor haya permanecido pasivo durante el procedimiento ante la instancia superior y ésta haya dictado una decisión favorable al acreedor (más favorable que la de instancia). Esta nueva sentencia sólo podrá ser objeto de un certificado sustitutorio si se han respetado las normas mínimas del Reglamento”.
crediamo vada esattamente intesa la precisazione secondo cui il Capo III si applica ai fini della concessione del certificato sostituivo “se, all’atto [della decisione che fa seguito all’impugnazione], ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lett. b) e c)”: le norme minime vanno cioè rispettate solo (ma sempre) quando la certificazione non sia strettamente sostitutiva di altra precedente, bensì riguardi un credito, o una porzione di esso, che per la prima volta sia risultato non contestato nel corso del processo.
Con un certo sforzo interpretativo è perciò possibile ricostruire la coerenza del reg. senza per questo svilire il principio di conservazione del Tee nel caso di impugnazioni nello Stato a quo. Dobbiamo però ammettere che il reg. 805/2004 è stato redatto in prima battuta con riferimento al giudizio di primo grado, sicché la sua applicazione nel caso di decisioni emesse a seguito di impugnazione richiede comunque alcune forzature. Torniamo ad esempio al Tee certificato per la prima volta in appello: ad esso non sarà facilmente estensibile il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 18, dal momento che ben pochi ordinamenti concedono contro una sentenza emessa in secondo grado un ulteriore riesame completo135.