CAPITOLO II: Il Regolamento Bruxelles II bis
1. Ambito di applicazione del Regolamento
Il regolamento ‘Bruxelles II’ aveva sollevato notevoli obiezioni subito dopo la sua entrata in vigore, venendo soprattutto criticato in relazione alla limitatezza dell’ambito di applicazione.
Proprio per sopperire a tali deficit il nuovo regolamento n. 2201 del 2003, comunemente detto ‘Bruxelles II bis’, in linea di continuità con il precedente regolamento, trova la sua funzione nel rendere più agevole la circolazione delle decisioni civili nelle materie già proprie del regolamento 1347/2000 e di ulteriori materie, come meglio si vedrà.
Prima di analizzare l’ambito di applicazione del nuovo strumento comunitario, è d’obbligo precisare come sia il regolamento ‘Bruxelles II’ sia il regolamento ‘Bruxelles II bis’ presentino dal punto di vista tecnico un carattere doppio, in quanto contenenti norme uniformi inerenti sia al profilo del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, sia a quello della determinazione del foro competente.123
Il Capo I, all’art. 1, definisce l’ambito oggettivo di applicazione del regolamento, attraverso l’elencazione delle materie a cui devono riferirsi le decisioni civili ai fine della riconduzione alla sua sfera applicativa, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale da cui promanino.
Le pronunce che vengono in rilievo sono innanzitutto i provvedimenti in tema di divorzio, separazione personale e di annullamento del matrimonio, ma altresì i provvedimenti in tema di attribuzione, esercizio, delega e revoca, totale o parziale, della responsabilità genitoriale, come dispone l’art. 1, c. 1. lett. b 124.
123 Con riguardo al tema della determinazione del foro competente, si individuano in seguito le regole di competenza diretta, finalizzate all’attribuzione della competenza in capo al giudice dello Stato in cui è stata adottata la decisione in assenza di una verifica sulla sua sussistenza da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato in cui ne sia richiesta l’esecuzione.
124 Diversamente dalla normativa previgente non viene più in rilievo la potestà dei genitori, né la necessità che si tratti di provvedimenti relativi a figli di entrambi i coniugi, né il riferimento necessario della decisione a procedimenti relativi alla materia matrimoniale. Sul punto cfr. E. URSO, Il diritto di famiglia nella
prospettiva ‘’europea’’, cit. p. 553, BERGAMINI E., Il regolamento n. 2201/2003: quale esempio di armonizzazione nell’Unione europea del diritto internazionale privato in materia di famiglia, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone M., Famiglia e matrimonio., a cura di Auletta T., I, Giappichelli, Torino,
Quanto alla prima delle due aree la specificità del regolamento consiste nella riconduzione alla sua sfera applicativa delle sole decisioni che dispongono lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con l’esclusione pertanto delle decisioni che lo negano125, motivo per cui si è messo in rilievo nella critica il favor divortii quale criterio ispiratore di tutta la disciplina, in contrasto con il principio contrapposto dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale che aveva peraltro informato l’ordinamento italiano fino alla riforma del diritto di famiglia degli anni settanta126.
Le motivazioni che sottendono a tale scelta si individuano in considerazioni di ordine prettamente pratico.
Non è raro nella casistica il progressivo emergere di situazioni di fatto che, a differenza di quelle emerse nella istruttoria posta a fondamento di un provvedimento di rigetto, abbiano condotto ad una pronuncia di scioglimento dell’unione tra i coniugi127.
Il regolamento si esprime tassativamente, individuando il suo ambito di applicazione al solo scioglimento del vincolo matrimoniale, quindi all’istituto del matrimonio inteso nella sua tradizionale accezione128.
Nel nostro ordinamento pertanto il regolamento ad oggetto viene in rilievo sia per le azioni dirette allo scioglimento del matrimonio e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli art. 1 e 2 della l. 898/1970, sia per l’azione di annullamento del matrimonio di cui all’art. 117 ss. c.c. e per le azioni dirette alla separazione senza
125 Per un confronto sul punto si rimanda a CAMPEIS G. e DE PAULI A., Sul Regolamento CE (2201/2003)
relativo alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Il giusto processo civile, 1,
2008, p. 269 ss.
126 Per alcune osservazioni in particolare cfr. URSO E., Il diritto di famiglia nella prospettiva ‘’europea’’, cit. p. 552, secondo cui in considerazione della ratio che ha ispirato il legislatore comunitario nelle materie in oggetto, emerge la priorità accordata all’esigenza di garantire la circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, facendo innanzitutto riferimento ai considerando che fanno da preludio al regolamento, ed alla enunciazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie inteso quale fondamento di un autentico spazio comune europeo. Così rispettivamente i considerando n. 8 e n. 2 del regolamento 2201/2003, laddove si rammenta che tale principio è stato altresì approvato dal Consiglio di Tampere.
127 La soluzione di limitare l’ambito di applicazione del regolamento è il risultato della mediazione tra le posizione dei diversi stati dell’Unione, come peraltro la scelta di escludere altresì lo scioglimento delle unioni tra persone dello stesso sesso o della cessazione del rapporto tra persone conviventi more uxorio. Così URSO E., Il diritto di famiglia nella prospettiva ‘’europea’’, cit. p. 552.
scioglimento del vincolo matrimoniale, come per esempio la separazione giudiziale di cui all’art. 115 c.c129.
Una importante esclusione è rappresentata dalle questioni che si possono presentare nelle cause di divorzio, con riferimento agli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra coniugi ed agli ulteriori provvedimenti accessori ed eventuali, ai sensi del considerando n. 7130.
Il regolamento pertanto non prende in considerazione gli effetti che dal matrimonio possono derivare sul patrimonio familiare, in ordine per esempio al regime dei beni, al regime di ripartizione delle aspettative previdenziali, alla casa familiare ed al mobilio, né prende in considerazione la filiazione, l’adozione, l’emancipazione, le obbligazioni alimentari e l’obbligo di mantenimento.
Determinate richieste, formulate attraverso domande aventi ad oggetto per esempio l’addebito della separazione, l’assegnazione della casa coniugale, lo scioglimento del regime di comunione legale non potranno perciò sottostare al sistema che disciplina il regolamento Bruxelles II bis.
Con riguardo alla seconda area di applicazione del regolamento, avente ad oggetto gli aspetti della responsabilità genitoriale, la competenza si individua in positivo131.
Preliminarmente è d’obbligo fare una precisazione sul termine “titolare della responsabilità genitoriale”, utilizzato dal regolamento per l’individuazione del centro di imputazione soggettiva inerente al campo di applicazione dalla normativa in oggetto.
Il termine individuato è stato il frutto della volontà di evitare discriminazioni tra i minori comprendendo solamente alcune misure, oppure escludendo dalla sfera applicativa del regolamento alcuni minori o determinate situazioni132.
129 Le decisioni con effetti costitutivi non sono le sole di cui all’ambito di applicazione del regolamento, il quale si riferisce altresì a quelle decisioni, come la separazione consensuale di cui all’art. 158 c.c. nelle quali al giudice spetta solamente una funzione di controllo e di conferma dell’accordo raggiunto tra i coniugi.
130 Per una disamina sul punto cfr. DI LIETO A., Il regolamento n. 2201/2003, cit., pp. 117-137.
131 Con riferimento all’ambito si applicazione materiale del regolamento si veda al sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2007, causa C-435/06, C., in Racc., p. I-10141 nell’ambito di una decisione di presa a carico e collocazione di un minore al di fuori della famiglia d’origine ritenuta rientrante della materia civile della responsabilità genitoriale.
132 In merito alle nozioni di diritto dell’Unione europea utilizzate dalla normativa del 2003 così come sulle finalità della stessa, si cfr. tra le tante la sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau, in Racc., p. I-5271.
In un’ottica di allargamento delle possibili applicazioni della normativa garantista, si è deciso di tutelare tanto la persona quanto i beni del minore, attribuendo la titolarità della responsabilità genitoriale tanto ad una persona fisica quanto ad una persona giuridica. Emergono pertanto tutte le circostanze in cui il provvedimento in oggetto concerna i diritti ed i doveri derivanti direttamente dalla legge, da una decisione o da un accordo in vigore, come il diritto di affidamento e di visita133, la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi, le decisioni con cui vengono designati i soggetti, che siano persone o enti, aventi la responsabilità nei confronti del minore o dei suoi beni, con cui se ne individuano le funzioni, o con cui si determinino i loro compiti di rappresentanza o di assistenza, i provvedimenti con cui si dispone il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto ed, infine, le misure di protezione del minore inerenti all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei suoi beni.
Sono escluse solamente le questioni relative alle obbligazioni alimentari, trattate dal regolamento n. 44/2001 del Consiglio, e i provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai figli134.
E’ poi opportuna una precisazione di carattere tecnico.
La terminologia utilizzata nella descrizione della disciplina, che prende le mosse dal termine ‘decisione’, comprende nel suo alveo qualsiasi provvedimento riguardante i settori indicati, indipendentemente dalla denominazione utilizzata, pertanto vengono in rilievo le sentenze, come i decreti e le ordinanze.
Come è stato descritto in precedenza, la disciplina risulta notevolmente innovata rispetto a quella introdotta con il regolamento 1347/2000.
Quest’ultimo riguardava la potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi nei casi di cause matrimoniali e non anche ai procedimenti in ordine all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
133 Sull’argomento si veda ampiamente MAGRONE E. M., La disciplina del diritto di visita nel regolamento
(CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, 2., p. 339 ss.
134 Cfr. sul punto DI LIETO A., Il regolamento n. 2201/2003, cit. p. 120, secondo cui la scelta effettuata è stata l’esclusione in considerazione della circostanza per cui in alcuni Stati membri esiste una netta separazione tra i provvedimenti di tipo penale ed i provvedimenti cautelari di natura civile conseguenti, per esempio il collocamento del minore in un istituto. Pertanto si è preferito lasciare allo Stato membro che procede all’adozione dei provvedimenti penali anche l’esercizio della competenza all’adozione altresì dei necessari provvedimenti di natura civile.
Lo scopo perseguito dal regolamento Bruxelles II bis è stato proprio quello di ovviare alle problematiche inerenti agli ostacoli alla libera circolazione delle persone e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno, poiché nel vigore della disciplina di cui al regolamento Bruxelles II risultavano del tutto escluse le decisioni in materia di responsabilità genitoriale riguardanti i figli di uno solo dei coniugi e quelle concernenti la prole di coppie non unite dal vincolo del matrimonio135.
Il risultato ottenuto è stato così quello di aver ampliato la sfera applicativa del regolamento ad una molteplicità di situazioni dapprima scarsamente considerate e di aver offerto protezione in quelle fattispecie, in precedenza escluse dalla normativa, che derivano dal numero sempre più elevato di coppie di fatto, di divorzi e del successivo ricostituirsi di nuovi nuclei familiari.
Quanto al termine “autorità giurisdizionale” utilizzato per la delineazione degli organi emananti i provvedimenti di cui alla sfera di applicazione del regolamento, è possibile fare un discorso analogo a quello sviluppato sul termine di “responsabilità genitoriale”, in quanto lo stesso gode di una simile lata interpretazione, e può così indicare, ai sensi dell’art. 2, c. 1, tutte le autorità degli Stati membri competenti, nelle materie cui si applica il regolamento136.
Con riguardo ancora all’ambito territoriale, il regolamento è applicabile in tutti gli Stati dell’Unione europea eccettuata la Danimarca, così come per il regolamento 1347/2000137. Il Regno Unito e l’Irlanda, Paesi che godono della riserva di decidere la loro posizione attraverso l’esercizio del diritto di un opting out, in questo caso hanno scelto di aderire al regolamento.
Quanto all’entrata in vigore temporale del regolamento e alla sua applicabilità, l’articolo 72, inserito nelle disposizioni finali del regolamento, prevede infatti date disgiunte.
135 Crf. FADIGA L., Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio dell’Unione europea, in I diritti
dell’uomo, 2004, I, p. 5 ss.
136 Si osserva che ai sensi della disciplina di cui trattasi non è necessario che vengano in rilievo esclusivamente organi giudiziali, bensì possano essere investiti di competenza, anche se in via marginale, altri organi. I procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio di cui all’ambito di applicazione del regolamento si intendono in senso ampio, ricomprendendo gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno stato membro anche dinnanzi ad autorità amministrative, con esclusione pertanto dei casi di divorzio privato, posti in essere negli stati membri in assenza di autorità giudiziarie o amministrative.
Il regolamento in oggetto è vigente dalla data del 1 agosto 2004, ma per la sua applicazione dispone la data del 1 marzo 2005 ( ad accezione degli art. 75, 68, 69 e 70, applicabili dal 1 agosto 2004) data coincidente con l’abrogazione del precedente regolamento 1347/2000138. Per un esame completo sull’inquadramento dell’ambito applicativo del regolamento non si può omettere di considerare il coordinamento del regolamento Bruxelles II bis con le convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri nella stessa materia. Tale coordinamento fornito dall’articolo 60 che sancisce la prevalenza del regolamento medesimo.
Con particolare riguardo alla Convenzione dell’Aja del 1996, l’art. 61 prevede la prevalenza del regolamento qualora il minore abbia le residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, ed altresì, con riferimento al riconoscimento ed all’esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente in uno Stato membro, anche se il minore non ha la residenza in uno Stato membro bensì in uno Stato che è parte contraente della Convenzione139.
2. Criteri di attribuzione della competenza nelle cause di divorzio, separazione