CAPITOLO III: Gli ultimi passi verso un diritto di famiglia europeo
8. Il problema dell’applicabilità della normativa del 2010 allo scioglimento delle unioni
Come già evidenziato, il regolamento Roma III consente, o mediante la facoltà di scelta attribuita ai coniugi o in applicazione delle norme di conflitto indicate, l’individuazione della legge applicabile alla separazione e al divorzio.
Una delle delicate questioni sulla quale si è interrogata la dottrina a seguito dell’emanazione della norma comunitaria in esame, è rappresentata dall’applicabilità della
420 In questi termini l’articolo 14 lettera c).
421 Così è indicato nell’articolo 15 del regolamento.
422 A tal proposito va segnalato che la Lituania, nel giugno del 2012, aveva formulato la proposta di aderire alla cooperazione rafforzata, e la Commissione europea, con decisione n. 714 del 21 novembre 2012, in
GUUE L 323, p. 18 ss., ha dato il via libera al suo ingresso nella cooperazione. Pertanto, a far corso dal 22
maggio 2014, la Lituania sarà il quindicesimo Stato europeo a dotarsi di norme di conflitto uniformi sulla legge applicabile a separazione e divorzio.
stessa altresì allo scioglimento delle unioni registrate, sia tra persone di sesso diverso che del medesimo sesso423.
Per individuare la risposta che sembra essere la più corretta, è opportuno partire dall’analisi dello stesso dettato normativo.
Posto che, aldilà della definizione di Stato membro partecipante e di autorità giurisdizionale, alcuna nozione di separazione o di divorzio è rinvenibile all’interno del regolamento, occorre pertanto desumere l’inclusione o meno delle unioni non matrimoniali da altri elementi del testo.
Giova sottolineare, innanzitutto, che il regolamento utilizza sempre la dicitura “coniugi” quando si riferisce ai soggetti ai quali è attribuita l’optio iuris; oltre a ciò, se in tutti gli articoli della normativa si trova il riferimento alla separazione e al divorzio, nell’articolo 13, invece, si legge il termine “matrimonio”, nell’ambito della possibilità di disapplicazione del regolamento riconosciuta agli Stati nel caso in cui questo non sia considerato valido dalle proprie normative nazionali; termine in relazione al quale, tuttavia, manca una precisa definizione.
Inoltre, il considerando 10, esplicitamente afferma che “il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all’allentamento del vincolo matrimoniale”.
Dall’analisi del mero dettato normativo sembra pertanto evincersi che il legislatore europeo abbia inteso riferire l’applicazione delle nuova normativa unicamente agli scioglimenti dei vincoli coniugali.
Ad analoghe conclusioni si può addivenire esaminando anche altri strumenti nomativi dell’Unione europea.
Nel regolamento Roma I sulle obbligazioni contrattuali, infatti, il legislatore è stato molto chiaro poiché, laddove definisce il suo campo di applicazione, afferma che “non è applicabile alle obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili [...] e alle obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili”.
423 Sull’argomento, tra i tanti, si vedano ROSSOLILLO G., Commento all’art. 1, cit. p. 1450 ss., NASCIMENE B., Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea, cit., p. 115 ss., CALO’ E.,
Lo statuto delle convivenze registrate, in Il ruolo del notaio nel divorzio europeo, a cura di Velletti M. e
Si pensi ancora alle sopra indicate ipotesi di disciplina della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, ove la Commissione, nel marzo 2011, ha presentato due diverse proposte di regolamento, una riferita ai coniugi e l’altra alle unioni registrate.
Sempre nell’ambito del diritto derivato, va altresì ricordata la direttiva 2004/38/CE424, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nella quale si afferma che può essere considerato familiare di un cittadino europeo “il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”.
Da tutto ciò si ricava che, da un lato, qualora il legislatore avesse voluto includere anche le registered partnerships nell’ambito dell’applicazione del regolamento vi avrebbe fatto esplicito riferimento, e dall’altro che la delicata questione dell’equiparazione di tali tipi di unioni è demandata unicamente agli Stati membri425.
Così come ha più volte avuto modo di precisare la Corte di giustizia nelle sue pronunce sul tema426, spetta infatti ai singoli Stati membri decidere se estendere alle unioni registrate il trattamento normativo spettante alle unioni fondate sul matrimonio427, in ragione dell’impossibilità di imporre un’equiparazione tra coniuge e partner registrato. In ragione di ciò, pare potersi pacificamente dedurre che le disposizioni del regolamento Roma III non siano applicabili in ipotesi di scioglimento delle unioni registrate, e che pertanto i conviventi registrati non potranno, rebus sic stantibus, giovarsi della facoltà di scelta del diritto applicabile alla cessazione del proprio rapporto.
424 Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, in G.U.C.E. n. L 158 del 30 aprile 2004, p. 77, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
425 Si cfr. ROSSOLILLO G., Commento all’art. 1, cit. p. 1451, nonché diffusamente a CALO’ E., Lo statuto
delle convivenze registrate, cit., p. 128 ss., ove analizza il problema delle discriminazioni al rovescio nei
confronti dei conviventi.
426 Si vedano per esempio le sentenze della Corte di Giustizia del 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant, in Racc., 1998, p. 621 ss., del 31 maggio 2001, cause C-122/99 e C-125/99, P., D., in Racc., 2001, p. I-4319 ss.
427 Sull’orientamento dello Stato italiano si veda la recente Risoluzione della II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato del 31 maggio 2011, comunicata al Presidenza il 6 giugno 2011, per la cui analisi si rinvia a CALO’ E., Lo statuto delle convivenze registrate, cit., p. 139 ss.
Occorre altresì sottolineare che la medesima conclusione di esclusione dell’applicabilità della disciplina alle unioni non matrimoniali era stata raggiunta sia per il regolamento Bruxelles II bis sia per la normativa sulle obbligazioni alimentari del 2009.
9. Il problema dell’applicabilità della regolamento Roma III allo scioglimento dei