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CAPITOLO II: Il Regolamento Bruxelles II bis

9. Le disposizioni transitorie e finali del regolamento

L’art. 64 del regolamento contiene la disciplina di cui alle disposizioni transitorie, la cui formulazione si è resa necessaria al fine di coordinare il regolamento Bruxelles II col regolamento Bruxelles II bis.

Pertanto si è proceduto ad individuare il campo di applicazione temporale dei due regolamenti, individuando innanzitutto, quale oggetto, le sole azioni, gli atti pubblici

205 Crf. sul tema CAMPEIS G. e DE PAULI A., Sul Regolamento CE (2201/2003) relativo alle decisioni in

materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, cit. p. 280 ss, secondo cui il secondo comma dell’art. 20

attribuisce, senza necessità di ricorrere al riconoscimento, efficacia ablativa ai provvedimenti provvisori e cautelari adottati dal giudice di merito, i quali vanno a vanificare quelli dati dal giudice competente del luogo di attuazione, e di cui il primo comma dà atto, in assenza tuttavia di una efficacia fondante una giurisdizione di per sé autonomamente sussistente per disposizione interna.

formati e gli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il regolamento è entrato in applicazione secondo l’art. 72206.

Nello specifico l’art. 64 si preoccupa di delimitare l’ambito di applicazione temporale del regolamento con riguardo al riconoscimento delle decisioni, compresa la procedura di dispensa dall’exequatur di cui al capo III nelle materie del diritto di visita e di ritorno del minore.

Al comma 2 dell’art. 64 si dispone che sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III le decisioni pronunciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, alle decisioni pronunciate dopo l’entrata in vigore del regolamento Bruxelles II bis, anche se la relativa azione era iniziata prima, a condizione che le decisioni che vengono in rilievo siano state pronunciate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento Bruxelles II207, e se tali decisioni siano state pronunciate sulla base di regole di competenza conformi a uno dei due regolamenti o ad una convenzione in vigore tra lo Stato membro ove è stata pronunciata la decisione e lo Stato membro laddove se ne chiede il riconoscimento attraverso la proposizione dell’azione.

Per ciò che riguarda le decisioni pronunciate prima del 1° marzo 2005, data dell’entrata in applicazione del regolamento Bruxelles II bis, il comma 4 dell’art. 64, limita ratione materiae, l’applicazione del medesimo regolamento al riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni nei soli casi di decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione dei medesimi procedimenti matrimoniali, e sempre se si tratti di decisioni basate su regola di competenza riconducibili o al regolamento Bruxelles II o al regolamento Bruxelles II bis, o conformi altresì ad una convenzione in vigore tra lo Stato membro dell’autorità che ha emesso la decisione e lo Stato membro in cui se ne chiede il riconoscimento.

206 Art. 72: ‘1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004. 2. Il presente regolamento sia

applica dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1° agosto 2004. 3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

207 Art. 64, c. 3: ‘Le decisioni pronunciate prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento,

relative ad azioni proposte dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE)n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purchè siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.

Ciò vale per tutte le decisioni pronunciate prima dell’entrata in applicazione del regolamento 2201/2003, ma dopo l’entrata in vigore del regolamento 1347/2000 e relativamente a cause iniziate prima dell’entrata in vigore del regolamento ‘Bruxelles II’. Le disposizioni finali del regolamento 2201/2003 sono contenute negli art. 65-72.

All’art. 65 è disciplinata la procedura di riesame, la quale è volta alla verifica sull’applicazione del regolamento, prevedendo al più tardi il 1° gennaio 2012, e successivamente ogni cinque anni, che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull’applicazione del regolamento, corredata se del caso di proposte di adeguamento.

La Commissione procederà agli adeguamenti che si rendessero necessari attraverso il poter di iniziativa legislativa conferitole.

L’art. 66 detta una particolare norma volta a facilitare l’interpretazione del regolamento in quegli Stati membri in cui vigono, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal regolamento, qualora vengano in rilievo determinati criteri o definizioni di cui al regolamento.

Pertanto a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale; b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al ‘domicile’ va inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto stato; c) ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all’autorità di un’unità territoriale interessata in tale Stato; d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano le competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.

L’art. 67 impone agli Stati di comunicare immediatamente, entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni modifica, tutte le informazioni sulle autorità centrali competenti in materia di responsabilità genitoriale e sulle lingue accettate da ogni Stato per le comunicazioni indirizzate alle medesime autorità centrali e per la compilazione del certificato sul diritto di visita.

Il Comitato di cui all’art. 70 è incaricato di fornire ausilio alla Commissione nel rendere accessibili tutte le suddette informazioni208.

Ai sensi dell’art. 68 gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi di impugnazione di cui agli art. 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate, al fine di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nonché sulla opposizione e sugli eventuali mezzi di impugnazione.

Al secondo comma del medesimo art. 68 è previsto che la Commissione aggiorni tali informazioni e le renda accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

L’art. 69 disciplina attraverso la procedura semplificata la modifica dei modelli di certificato di cui agli allegati al regolamento, prescindendo pertanto dall’adozione di altro regolamento209.

L’art. 71 reca la rubrica ‘Abrogazione del regolamento ( CE) n. 1347/2000, disponendo la abrogazione del regolamento ‘Bruxelles II’ nonché la sua sostituzione con il regolamento Bruxelles II bis, a far data dalla entrata in applicazione dello stesso.

Al secondo comma, l’art. 71 richiama la tabella creata con il fine di individuare la corrispondenza tra articoli nella verifica dei rinvii al regolamento ‘Bruxelles II’ dalla legislazione precedente al regolamento ‘Bruxelles II bis’.

L’art. 72, come abbiamo visto in precedenza regola l’entrata in vigore del regolamento Bruxelles II bis.

208 Art. 70: ‘La Commissione è assistita da un comitato. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente

paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno’. Il comitato è stato creato al fine di affiancare la Commissione negli adempimenti sulla

esecuzione del regolamento, e questi adotterà le proprie deliberazioni sulla base della procedura di cui agli art. 3 e 7 della decisione 1999/468, sull’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in G.U.C.E. L 184 17 lug. 1999, 23.

209 Art. 69: ‘Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono adottate in conformità

delle procedura di cui all’art. 70, paragrafo 2’. Disciplina tale procedura la decisione 1999/468 sull’esercizio