CAPITOLO II: Il Regolamento Bruxelles II bis
7. La litispendenza e la connessione
I casi di litispendenza e connessione sono regolati da norme che completano la disciplina sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento, in materia matrimoniale e di
195 Cfr. sul tema uno su tutti, URSO E., Il diritto di famiglia nella prospettiva ‘’europea’’, cit. p. 581, secondo cui dalla sola lettura di tale norma il proposito di semplificazione del sistema normativo di cui al regolamento Bruxelles II bis, potrebbe determinare il risultato opposto nelle ipotesi in cui il minore non abbia più un collegamento stretto con uno Stato dell’Unione europea.
responsabilità genitoriale, e tale disciplina è stata concepita allo scopo di coordinare l’esercizio della giurisdizione tra gli Stati membri196.
Prima di tutto è stata disciplinata la verifica che il giudice adito deve effettuare sulla propria competenza, prevedendone casi e modi.
In considerazione della sussistenza, per la materia matrimoniale, di fori esclusivi, e per la responsabilità genitoriale, di fori individuati con la finalità di garantire l’interesse superiore del minore, nei casi di incompetenza il giudice adito ha l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 17, a nulla venendo in rilievo l’eccezione di parte, o la contumacia del convenuto.
L’art. 16 del regolamento determina il momento in cui un’autorità è da ritenersi adita, in accoglimento della scelta di creare un autonomo ed uniforme criterio, evitando il richiamo a discipline interne quanto alla definizione suddetta.
Ai sensi dell’art. 16 pertanto l’autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purchè successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinchè fosse effettuata la notificazione al convenuto; b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purchè successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinchè l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.
L’art. 19 è stato steso allo scopo di risolvere la questione della litispendenza197, ossia della contemporanea pendenza di una lite, di cui descriveremo or ora i caratteri, avanti a più giudici.
Alla luce delle esigenze di uniformità delle decisioni sul piano europeo, per le quali si vuole evitare il rischio della emanazione di provvedimenti in contrasto tra loro si è ritenuto che un solo giudice decida della controversia.
196 Sulla litispendenza, ed in particolar modo, sulle soluzioni alla sospensione d’ufficio del procedimento da parte del giudice italiano adito successivamente (inammissibilità del regolamento di giurisdizione e ammissibilità di quello di competenza ex art. 42 c.p.c) si vedano i provvedimenti della Corte di Cassazione del 7 maggio 2004, n. 8748 (ord.), in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 424, e le Sezioni Unite del 12 maggio 2006, n. 11001, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, p. 198.
197 Cfr. sul tema MARINO S., I regolamenti comunitari: Bruxelles II bis e Roma III, cit. p.73 ss., secondo cui tale situazione può verificarsi proprio in materia matrimoniale in considerazione che il regolamento stesso individua più giudici alternativamente competenti; ciascun coniuge, pertanto, potrebbe instaurare separatamente un procedimento avanti un diverso giudice, ritenuto più favorevole nel suo caso, determinandosi così la litispendenza.
Nel caso contrario non si potrebbe garantire ai coniugi una decisione unanime sul loro status, né, cosa ancor più grave, si potrebbe stabilire univocamente in cosa consistano i loro diritti ed obblighi con riferimento al minore di cui abbiano la responsabilità genitoriale. Quindi l’art. 19 fissa il criterio della prevenzione per disciplinare queste ipotesi.
Come si evince dal tenore letterale della norma, il regolamento ha accolto la scelta di distinguere le questioni di litispendenza e connessione con riferimento alla tipologia di causa matrimoniale da un lato, e in materia di responsabilità genitoriale dall’altro.
Si rileva che l’art. 19 così come strutturato accoglie l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia sull’art. 21 della Convenzione di Bruxelles198.
Entrambi i casi prevedono che l’autorità adita successivamente sospenda il procedimento in attesa dell’accertamento di competenza da parte del giudice adito preventivamente e, al fine di evitare conflitti negativi di competenza, l’art. 19, c. 3, prima parte, consente al giudice successivamente adito, di dichiarare la propria incompetenza e respingere la domanda solo quando sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Questi verificherà la competenza sulla base degli artt. 2-6 del regolamento ovvero, in via subordinata, su base del proprio diritto processuale.
Nel caso in cui venga in rilievo la responsabilità genitoriale si richiede altresì che i procedimenti abbiano lo stesso oggetto ed il medesimo titolo, escludendo la rilevanza delle ipotesi di connessione.
Per contro, nelle cause matrimoniali invece non si richiede l’identità di oggetto e titolo, in considerazione delle divergenze nelle legislazioni degli Stati membri circa le possibili ipotesi di scioglimento del vincolo, pertanto in questa materia l’ipotesi di connessione di cause relative allo stesso rapporto matrimoniale è equiparata all’ipotesi di litispendenza. Ciò rappresenta una importante novità, in quanto si ha un’ipotesi di litispendenza che dalla necessaria sussistenza di domande con stesso oggetto e titolo, bensì richiede soltanto che le
198 L’avvocato Generale Tesauro nelle conclusioni alla causa n. C-406/92, Tatry c. Maciej Rataj, sent. del 6 dicembre 1994, in Raccolta, 1994, I, p. 5439, afferma che ‘ sono necessarie e sufficienti, perché l’art. 21
trovi applicazione, l’identità delle parti, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall’una o dall’altra nei due procedimenti, e l’identità del rapporto giuridico fondamentale dal quale derivano le situazioni fatte valere dalle parti: quest’ultima situazione si verifica, in particolare, quando la questione sollevata in una causa costituisca il presupposto logico della domanda formante oggetto dell’altra, o quando domande diverse siano comunque riconducibili ad una situazione sostanzialmente unica’.
domande pendenti siano relative al divorzio, alla separazione personale o all’annullamento199.
Ciò avviene in quanto l’art. 19 ha accolto una nozione ampia di litispendenza in materia matrimoniale, tale da configurare una litispendenza impropria200.
Sulla scorta di quanto detto risulta evidente che nell’ambito del regolamento si accoglie il principio di prevenzione, accordando la precedenza al procedimento per primo divenuto pendente, ai sensi dell’art. 16.
Con l’accoglimento di tale allargata concezione di litispendenza si è perseguito l’obiettivo di trattare unitariamente tutte le cause relative alla medesima situazione in un unico processo, per la promozione di un reale spazio giudiziario europeo.
La normativa così come strutturata attribuisce al giudice adito con la domanda principale la competenza altresì a conoscere delle domande proposte in via riconvenzionale.
Pertanto, la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può proporla davanti al giudice preventivamente adito senza incorrere in quelle limitazioni o preclusioni che i diritti processuali interni prevedono per la proposizione di domande riconvenzionali o per la riunione di procedimenti connessi.
Anche se il regolamento disciplina la sola ipotesi di litispendenza, si ritiene che nell’ampia nozione si debbano ricondurre altresì i casi di connessione.
La normativa di cui all’art. 19 impone che al fine di poter instaurare utilmente altra causa relativa allo stesso rapporto matrimoniale è necessario attendere la definitività della decisione del primo giudice, con il suo passaggio in giudicato.
L’art. 19, c. 4 determina il momento in cui si ha la pendenza della lite, richiamando in via alternativa la data in cui è stata depositata la domanda giudiziale o un atto equivalente, oppure, se la lex fori prevede che l’atto debba essere notificato al convenuto prima di essere depositato presso il giudice, la data in cui l’atto è stato ricevuto dall’autorità competente
199 Cfr. DI LIETO A., Il regolamento n. 2201/2003, cit. p. 128, per cui ciò che rileva è se il ‘nocciolo’ di entrambi i procedimenti sia più o meno uguale.
200 Cfr. sul tema MARINO S., I regolamenti comunitari: Bruxelles II bis e Roma III., cit. p.73 ss., secondo cui è sufficiente l’identità delle parti e non del titolo, difatti si è ritenuto che provvedimenti emanati da giudici di Stati membri fossero in contrasto per esempio anche quando l’uno si pronunci favorevolmente sul divorzio dei coniugi e l’altro sfavorevolmente in merito alla domanda sulla loro separazione. Da ciò si ricava che la situazione di litispendenza si crea anche nei casi in cui le domande siano diverse, pur tuttavia rientrando nel campo di applicazione del regolamento.
per la notificazione, sempre che l’attore abbia rispettato le formalità dettate per la notificazione della domanda al convenuto e per il deposito presso la cancelleria del giudice. Nonostante il regolamento ‘Bruxelles II bis’ abbia apportato notevoli innovazioni rispetto al regolamento precedente, permangono alcune questioni problematiche con riferimento alla combinazione tra sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale fondato su criteri alternativi e la disciplina appena descritta sulla litispendenza.
Il meccanismo che consente l’incardinazione di una causa avanti al giudice preventivamente adito, favorisce il fenomeno del cd. forum running.
Ciascun coniuge ha tutto l’interesse ad instaurare la causa di scioglimento del vincolo matrimoniale dinanzi al giudice la cui legge nazionale appare maggiormente favorevole al suo caso, o nel senso di consentire il raggiungimento di un certo risultato, o nel senso di eludere una certa normativa201.