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Capitolo III: RISANAMENTO DELLE BANCHE IN ITALIA

III.II AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 70


1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

D.lgs. 9 Luglio 2004, n. 197, recepimento direttiva 24/2001/CE, risanamento e liquidazione

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delle banche. Tali strumenti hanno il loro antecedente nell’art. 34 l.b, che prevedeva la possibilità di chiudere sportelli per cattivo funzionamento o per garantire migliore gestione dell’articolazione territoriale della banca. Attualmente la disciplina riguardo tali strumenti si basa sui presupposti oggettivi previsti dall’amministrazione straordinaria, rispetto ai quali sussiste semplice differenziazione in merito alla gradazione della gravosità.

Ciò in quanto il legislatore ha voluto preservare “il libero esercizio dell’attività

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b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

“L’amministrazione straordinaria delle banche può essere definita come una gestione temporaneamente sostitutiva dell’impresa, attuata sotto la

supervisione di un organo di pubblico controllo. In quanto tale, essa consente il perseguimento i molteplici obiettivi, quali l’accertamento della situazione aziendale, la rimozione delle irregolarità e la ricerca di soluzioni idonee al superamento dello stato di crisi .” 98

L’amministrazione straordinaria fu inizialmente considerata quale “sanzione amministrativa” per i comportamenti illegittimi assunti dagli amministratori “in violazione di disposizioni amministrative, legislative e statutarie” , successivamente ritenuta quale “provvedimento cautelare” finalizzato alla protezione dei creditori ed, infine, trasformata in “strumento indirizzato all’integrazione dell’organo amministrativo”; Non era prevista dalla legge bancaria del 1926 e venne introdotta tramite nel nostro ordinamento dalla legge bancaria del 1936/38.

La stessa si estende a tutti gli istituti di credito (banche), ai gruppi bancari, agli intermediari finanziari, agli istituti di moneta elettronica ed agli istituti di pagamento.

L’amministrazione Straordinaria, a norma dell’art. 70 c.1 del TUB, viene disposta dal Ministro dell’economia, su proposta della Banca d’Italia, nei seguenti casi:

• Gravi irregolarità nell’amministrazione 


• Gravi perdite del patrimonio previste


• Richiesta, motivata, degli organi amministrativi 


Il D.L n.155 del 2008 , promulgato durante le fasi caldissime della Crisi, 99 estese l’applicabilità di tale procedura anche “in presenza di una grave crisi di banche o di gruppi bancari italiani, anche di liquidità, che potesse recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario.”

La dottrina ha ripetutamente sottolineato la forte discrezionalità di cui gode la Banca d’Italia100(viste le difficoltà valutative connesse a parametri cosi

“La crisi delle banche e delle imprese finanziarie”, Diritto delle banche e degli intermediari

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finanziari, Capolino, Coscia, Galanti, Cedam.

Convertito dalla L. n. 190/2008, con scadenza in data 31 Dicembre 2009.

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Autorità di Vigilanza e Risoluzione.

stringenti in settori delicati e mutevoli come le “crisi bancarie”). Tale autonomia non permette, in alcun modo, scelte arbitrarie poste in essere dall’autorità stessa; quest’ultima infatti è tenuta al rispetto delle previsioni contenute all’interno dell’art. 70 TUB, potendo proporre l’attivazione dell’amministrazione straordinaria solo al verificarsi delle suddette condizioni e non potendo, inoltre, esimersi dalle necessarie valutazioni, in merito alla sussistenza delle condizioni previste, anche nel caso in cui la richiesta provenga direttamente dagli organi amministrativi dell’istituto creditizio (ex art. 70 c.1 L.c).

In merito alle “gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni legislative, amministrative o statutarie” è necessaria un’approfondita analisi finalizzata a comprendere correttamente gli ambiti di applicazione, i limiti e la reale portata di tali “irregolarità/violazioni”;

In primis, per quanto riguarda le “gravi irregolarità nell’amministrazione”, pare sufficiente il verificarsi (per lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo) di situazioni che causino una “grave disfunzione oggettiva nell’esercizio dell’attività”.

In secundis, maggiore complessità si riscontra nella valutazione di quale atto possa comportare “grave violazione delle norme legislative, amministrative e statutarie”. Responsabili di tali violazioni possono essere considerati non solo gli organi amministrativi o gestionali ma anche organi diversi; anche deliberazioni assembleari, ed in generale l’assemblea stessa, possono determinare siffatte violazioni. Tale responsabilità assembleare è inoltre riconducibile alla previsione, al momento dell’attivazione

dell’amministrazione straordinaria, (ex art.70 c.2 T.U.B) della decadenza degli organi di governo e dalla sospendibilità di quelli assembleari. Bisogna, in tale situazione, chiarire che non tutte le violazioni perpetrate, anche se gravi, alle previsioni statutarie o alla legge giustificano la proposta di scioglimento degli organi amministrativi in quanto le suddette violazioni devono far riferimento a norme amministrative, legislative o statutarie che abbiano una “direct relationship” con la gestione d’impresa; ovvero norme regolatrici “dell’attività bancaria.”

Le gravi irregolarità sono le seguenti:

• Mancato rispetto di criteri prudenti nell’esercizio delle funzioni gestionali (es. concessione del credito e valutazione merito creditizio) 


• Conflitti interni agli organi gestionali tali da non permettere un perfetto funzionamento dell’organo stesso 


• Autonomia gestionale interna della banca minata da influenze esterne che vìolano l’integrità della gestione. Per quanto riguarda “le gravi

perdite del patrimonio” le stesse non debbono obbligatoriamente essere collegate con le violazioni suddette, ma possono essere valutazione prospettica di mala o poco efficiente gestione, inoltre non debbono essersi forzatamente manifestate, in quanto l’amministrazione straordinaria può essere disposta anche qualora le “gravi perdite” risultino essere

“presunte” (con un alto grado di certezza) ma non ancora emerse. 
 L’amministrazione straordinaria viene disposta in seguito a decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, che dispone “lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della banca” , in base al modello scelto dall’istituto stesso; 


• Modello Classico S.P.A → Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 


• Sistema Monistico → Consiglio di Amministrazione e Comitato di Controllo 


• Sistema Dualistico → Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza 


Come già ricordato il decreto, adeguatamente motivato in base alle prescrizioni ex art. 70 c. 2 , dispone non soltanto lo scioglimento degli 101 organi amministrativi e di controllo della banca, ma anche la sospensione dell’assemblea dei soci. Successivamente all’emissione del decreto la Banca d’Italia, ex art. 71 comma 1, nomina:

• Uno o più commissari straordinari 


• Un comitato di sorveglianza composto da tre fino a cinque membri. 
 Tali soggetti debbono possedere, ex art. 15 D.Lgs. 4/08/1999 n. 342 i 102 “requisiti di onorabilità” previsti dall’art. 26 del Testo Unico.
103

Contro il quale è sempre possibile esperire ricorso presso il TAR competente per

101

Incompetenza violazione di legge ed eccesso di potere. Che ha aggiunto un sesto comma all’art. 71 T.U.B


102

Art. 26, c. 1 T.U.B., I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

103

controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Banca d’Italia, inoltre, ex c. 5 art. 71 TUB, può provvedere a

nominare , pro tempore, commissario provvisorio un proprio funzionario 104 con le medesime mansioni previste dai commi precedenti dello stesso articolo, in attesa della nomina e della presa di funzioni degli organi straordinari.

Il T.U.B, all’articolo 72, si occupa di regolamentare l’amministrazione straordinaria disponendo in merito alle mansioni dei commissari, agli obbiettivi da perseguire ed al ruolo del comitato di sorveglianza, controllore l’operato e l’andamento delle operazioni disposte dai commissari

straordinari e consulenti nei casi previsti ex art. 72 e seguenti. In caso di pluralità di commissari, vista anche la funzione a rilevanza pubblica svolta, si applica la normativa prevista per il funzionamento dei collegi

amministrativi: il metodo collegiale, con possibilità di delibera anche qualora non tutti i commissari siano presenti.

Fra gli stessi commissari può avvenire, siccome le ragioni alla base della plurinominalità sono da ricondursi alla pletora dei compiti da svolgere e non alla pluralità degli interessi rappresentati, una suddivisione dei compiti gestori, sempre circoscritti dalla responsabilità collegiale. In tal senso dispone anche l’art. 72 c. 7 del T.U.B precisa: “è fatta salva la possibilità di conferire deleghe che, per altro, non pare possano ridurre il dovere degli altri commissari alla mera vigilanza sul delegato”.

La Banca d’Italia ha sempre la facoltà, ex art. 71 c.3 del TUB, di provvedere alla revoca ed alla sostituzione sia dei commissari, sia dei componenti del comitato.

Originariamente l’art. 72 c.1 del TUB attribuiva ai commissari straordinari l’esercizio delle “funzioni e dei poteri dei disciolti organi amministrativi della banca” ma , successivamente alla riforma del diritto societario D. Lgs. 6 del 17/1/2003, l’attribuzione suddetta è stata eliminata e sostituita, riconoscendo ai commissari l’esercizio “dei poteri e le funzioni di

amministrazione della banca”. Il compito principale dei Commissari consta nel gestire la banca in sostituzione degli organi disciolti, con il

“mantenimento della normale operatività della banca stessa”; L a Banca d’Italia ha la facoltà di statuire, tramite l’utilizzo di apposite istruzioni vincolanti, “speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca” finalizzate al raggiungimento dei vari obbiettivi perseguiti dai commissari. Questi ultimi svolgono tre diverse funzioni:

• “Funzione Ispettiva”, finalizzata all’accertamento della reale situazione patrimoniale dell’istituto bancario ed al superamento della situazione di crisi, tramite l’ottenimento di una visione complessiva delle

Nei casi di maggiore urgenza.

ragioni che abbiano determinato il verificarsi di siffatta situazione di difficoltà. 


• “Funzione di risanamento”, rimozione delle irregolarità mediante eliminazione dei fattori di crisi, di natura patrimoniale o meno. 


• “Promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti”, Iniziative non assumibili autonomamente dai Commissari, che necessitano della convocazione dell’assemblea; ad esempio “l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, ed il direttore generale” oppure contro il “ revisore legale dei 105 conti”. 


Il comitato di Sorveglianza svolge un ruolo residuale ma non meno rilevante, ovvero:

• Esercizio delle funzioni di controllo, Vigilanza in merito alle attività svolte dai commissari. 


• Attività di consulenza, Fornitura di pareri (non vincolanti) ai commissari nei casi previsti dal T.U.B o dalla normativa di Banca d’Italia. 
 Lo stesso, inoltre, nomina un presidente e delibera a maggioranza dei componenti in carica con prevalenza del voto presidenziale, in caso di parità di voto.

L’amministrazione straordinaria ha una durata massima di dodici mesi, ed è autorizzata, come detto, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. La stessa è rinnovabile per un massimo di 6 mesi, con

proroghe bimestrali, in casi di “eccezionale gravità”; È inoltre possibile richiedere un’ulteriore proroga (oltre i 18 mesi), una tantum e della durata di due mesi, per il completamento degli adempimenti finali direttamente collegati alle autorizzazioni precedenti.

I commissari straordinari prendono in consegna l’azienda, ex art. 73 c.1 T.U.B, tramite un sommario processo verbale ed, una volta entrati in funzione, redigono un’approfondita analisi della situazione contabile dell’istituto bancario. L’amministrazione straordinaria si pone un duplice obbiettivo, distinto in base alle risultanze dell’attività di analisi posta in essere dai commissari:

• Risanamento dell’impresa bancaria: nei casi di crisi “risolvibile”

In tal caso è sempre necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia.

l’attività dei commissari è finalizzata a ricostituire il patrimonio e, in generale, ad eliminare le irregolarità che abbiano determinato le violazioni previste ex art. 70 c.1 TUB. 


• Gestione ordinata e preparazione per la liquidazione: nei casi in cui i commissari, in seguito alle risultanze delle analisi contabili svolte,

comprendano l’evidente impossibilità di “recupero” dell’istituto bancario, accertano l’esistenza e vagliano la fattibilità di soluzioni alternative finalizzate a salvaguardare il complesso aziendale, anche qualora la banca sia destinata alla liquidazione, coatta o volontaria che sia. 


Allo spirare del termine, eventualmente prorogato, l’amministrazione