• Non ci sono risultati.

Capitolo III: RISANAMENTO DELLE BANCHE IN ITALIA

III.I CRISI DELLA BANCA

“Sottoporre le situazioni di crisi delle banche e dei gruppi bancari a speciali procedure costituisce un elemento comune alla maggioranza dei paesi industrializzati e finanziariamente avanzati , e deriva dalla necessità di 85 coniugare il carattere di impresa dell’attività bancaria e la connessa

autonomia dell’imprenditore bancario nelle scelte strategiche, organizzative ed operative, con un sistema di controlli pubblici la cui necessità deriva dall’interesse pubblico connesso agli obbiettivi di stabilità, efficienza e competitività del sistema.” 86

“La specialità del comparto bancario è generalmente ricondotta alla circostanza che le banche operano in un settore, fondato su un elemento molto delicato e fragile, la fiducia nel soggetto che esercita l’attività.” 87 La genesi della crisi di un intermediario bancario può discendere da una serie di motivazioni quali illiquidità, irregolarità nella gestione, squilibri patrimoniali, ma anche a causa di una seria perdita di fiducia dei depositanti nei confronti della solvibilità ed affidabilità dell’impresa.

Quest’ultima, agendo all’interno di un contesto di strutturale fragilità finanziaria patrimoniale ed economia, è tendenzialmente più esposta alle crisi rispetto ad altre imprese ; anche le stesse modalità di manifestazione e 88 progressione tendenzialmente accellerata della crisi differiscono rispetto a quanto avviene per le normali imprese vista la celerità nel passaggio dalla

Si notano principalmente due modelli; il primo (adottato in paesi quali Francia, Regno

85

Unito, Spagna e Germania) non differisce cosi fortemente dal modello civilistico e riconosce in capo all’autorità di vigilanza il potere di richiedere l’attivazione della procedura condotta, però, dall’autorità giudiziaria; il secondo (adottato in Italia, Canada, USA, Grecia, Portogallo) vede le procedure attribuite alle stesse autorità di vigilanza, con alcuni controlli affidati all’autorità giudiziaria.

Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio, Prosperetti, Colavolpe, IPSOA, Parte VII,

86

Sezione I.

Il governo delle banche in Italia, Giappichelli, “Le crisi bancarie”di Monica Parrella.

87

Il passivo bancario è caratterizzato da un forte livello di leverage, ovvero di alto rapporto

88

percentuale fra il capitale di equity ed il debito sottoscritto. A riguardo G. Boccuzzi, La crisi dell’impresa bancaria, Giuffrè, Milano, 1998.

illiquidità all’insolvenza .89 La crisi dell’impresa bancaria accentra numerosi e più ampi interessi rispetto a quelli, limitati alla tutela del ceto creditorio, protetti nei casi di crisi di altre tipologie di imprese; “stabilità finanziaria”, “liquidità del mercato”, “fiducia nell’intermediazione finanziaria”, sono oggetto di amplissime tutele connesse alla volontà di limitare le gravi fluttuazioni dettate e l’alta probabilità di contagio che caratterizza tale mercato, fortemente interconnesso . 90

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore si differenziano anche in base alla intrinseca gravità della crisi:

• Nel caso di crisi reversibile, l’obbiettivo principale della legislazione risulta essere la salvaguardia della “fiducia del mercato” nella capacità dell’istituto di adempiere alle proprie obbligazioni, cosi da evitare il verificarsi dell’evento temuto ovvero “l’insolvenza”. 


• Qualora invece la crisi sia ormai irreversibile, le speciali procedure previste dal TUB sono indirizzate a garantire un’ordinata gestione della liquidazione cosi da limitare le conseguenze di tipo sistemico. Le crisi non condizionano unicamente il mercato bancario e le sue istituzioni, ma influiscono e gravano pesantemente anche su imprese di altro genere. In un sistema finanziario bancocentrico” , come quello italiano, maggiore è la 91 crisi del sistema principale di approvvigionamento dello strato produttivo maggiore sarà l’incidenza negativa sull’economia reale nel suo complesso. Per le varie ragioni sopra esposte si è resa necessaria la predisposizone di strumenti di salvaguardia della stabilità complessiva del sistema finaziario; le “safety nets” (reti di salvataggio). 92

Aspetto negativo della predisposizione di tali strumenti è l’aumento

Il credito di ultima istanza in Europa, Federico De Tomasi, in Analisi Giuridica

89

dell’Economia, 2010 C fr. P . Marullo Reedtz, Principi Classici e ruolo attuale del credito di ultima istanza ,in Riv. Banc, 1992.

Le Crisi Bancarie, Il governo delle banche in Italia, Monica Parrella, Giappichelli, Torino.

90

Diritto Bancario, Brescia Morra C. Il diritto delle banche, Il Mulino, 2012.

91

Letteralmente Reti di Salvataggio ovvero gli strumenti previsti dal legislatore al fine di

92

gestire ordinatamente, tamponare e limitare le conseguenze di tipo sistemico derivanti dalla crisi di un intermediario bancario.

esponenziale del cosiddetto“moral hazard”93degli amministratori. Per ovviare a tali problematiche, divenuti evidenti e gravissime in seguito alla crisi dei “mutui subprime” (vd Crisi del 2007) si è provveduto allo sviluppo di varie soluzioni di tipo patrimoniale e regolamentare, rinvenibili nelle statuizioni di Basilea III (secondo pilastro, che vedremo in seguito) . 94 La regolamentazione in materia di crisi bancarie è contenuta all’interno del Testo Unico Bancario oggetto di numerosi successivi interventi

modificatori e di diffuso apprezzamento grazie alla duttilità e flessibilità 95 (specialmente in tema di pluralità di obiettivi perseguiti) che ne hanno consentito svariate applicazioni, anche a situazioni inizialmente non contemplate dal legislatore stesso.

Il modello Italiano di regolazione e funzionamento del sistema bancario, in generale, è caratterizzato dal permeante ruolo riconosciuto all’autorità, Banca d’Italia, alla quale sono stati attribuiti compiti di Vigilanza e compiti di “resolution”; la notevole indipendenza riconosciutale le garantisce un ruolo determinante a partire dai controlli (in merito ai requisiti patrimoniali, alla corporate governance ecc) fino alla gestione dei passaggi fondamentali della crisi di un intermediario finanziario.

La nozione di crisi in ambito bancario, come detto, ha un perimetro molto ampio ed arriva ad includere anche “l’insolvenza”, definita come “ l’incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni” (art. 5 Legge Fallimentare), tale stato rappresenta il presupposto delle procedure fallimentari secondo le previsioni civilistiche, applicabili a tutte le tipologie di imprese.

Le scelte del legislatore sono, in ogni caso, indirizzate alla prevenzione della situazione su descritta tramite strumenti “early intervention” , mezzi di

Il “Moral Hazard”, azzardo morale, si ha laddove gli operatori economici possano sentirsi

93

incentivati a intraprendere comportamenti eccessivamente rischiosi, allorché possano contare su una significativa probabilità che i costi associati a un eventuale esito negativo delle loro azioni ricadano sulla collettività (interventi di salvataggio pubblico) o su altri operatori o categorie di operatori. Ad esempio, una politica di intervento delle autorità per salvare imprese a rischio di fallimento potrebbe indurre gli operatori a finanziare progetti

eccessivamente rischiosi, nell'ottica di realizzare i benefici in caso di successo, e di affidarsi all'intervento dello stato in caso contrario.

Brescia Morra C., Il diritto delle banche, Il Mulino, 2012.

94

D.lgs.23Luglio1996,n.415(art64.), Coordinamento con la disciplina dell’intermediazione

95

mobiliare. Legge 1° Marzo 2002, n. 39, estensione disciplina istituti di moneta elettronica
 , D.lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, recepimento direttiva 19/1994 CE, sistema garanzia depositi.

intervento preventivo accessibili ex art. 53 co. 3 TUB . Quest’ultimi si 96 differenziano in base alla gravità dell’anomalia riscontrata, dalla Banca d’Italia, e sono attivabili in caso di mancato rispetto delle regole prudenziali, in caso di scelte gestionali non coerenti con la situazione economica-

patrimoniale dell’impresa bancaria o, infine, a causa di una perdurante mancata redditività della gestione imprenditoriale.


Gli stessi sono divisibili in tre categorie:

• Preventivi: Invio di lettere di intervento con oggetto la convocazione degli organi collegiali e recanti proposte di assunzione di precise decisioni, 


• Correttivi: Misure specifiche, anche individuali ed imposte in ottica prudenziale, consistenti nell’imposizione di restrizioni operative, della struttura territoriale o della distribuzione di utili, 


• Straordinari: Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali. 


Suddette operazioni di “intervento precoce o preventivo” vengono attivate solo qualora l’ente creditizio non abbia autonomamente provveduto alla predisposizione di una serie di attività finalizzate a ridurre gradualmente le anomalie stesse . 97