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Ammissibilità dell’appello proposto con citazione anziché ricorso

CAPITOLO II Il ricorso in appello

2. Ammissibilità dell’appello proposto con citazione anziché ricorso

In caso di errore da parte dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del giudizio di appello la giurisprudenza ha fatto riferimento al principio di ultrattività del rito alla stregua del quale per determinare la scelta delle forme e del mezzo di gravame si deve far riferimento alla qualificazione del rapporto controverso così come risulta dalla sentenza che si impugna.76 Occorre preliminarmente ribadire che spetta solo al giudice il potere di qualificazione del rito.77 In concreto possono verificarsi 2 ipotesi. La prima è quella in cui sia stato proposto appello relativamente alle controversie rientranti nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. con citazione anziché con ricorso. La seconda ipotesi è quella che si verifica ogni qualvolta il giudice di primo grado ha giudicato erroneamente una delle cause rientranti nel suddetto articolo applicando il rito ordinario anziché il rito del lavoro,78 con la conseguenza che anche il giudice d’appello dovrà attenersi al rito usato, seppur erroneamente, in primo grado.79

Per comprendere meglio la questione analizzerò queste due ipotesi distintamente:

76

CARRATO – DI FILIPPO, Il processo del lavoro. La conciliazione e l’arbitrato, il

procedimento di primo grado, l’appello e il ricorso per cassazione, l’esecuzione forzata e i procedimenti speciali, le controversie nel pubblico impiego, 3° ed., Milano,

2000, p. 226.

77

Cass. civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 774, in <<Giust. civ. Mass.>>, 2012, I.

78 BARONE, Inosservanza del rito del lavoro in primo grado e termine per l’appello, in

<<Foro it.>>, 1981, I, 19.

79

Sul punto si veda MINZIONI, Erronea applicazione in primo grado del rito ordinario

invece del rito del lavoro, o viceversa: forma e termine per l’appello, in <<Giur. it.>>,

1984, I, 1, 1043; FRISINA, La forma per la proposizione dell’appello nelle controversie

individuali di lavoro trattate in primo grado con il rito ordinario e questioni connesse,

in <<Giust. civ.>>, 1982, I, 220; VIDIRI, Controversie soggette al rito del lavoro ed

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Vediamo in primo luogo l’ipotesi in cui sia stato proposto appello (per quelle materie rientranti nell’art. 409 c.p.c.), con citazione anziché correttamente con ricorso.

Un primo orientamento giurisprudenziale della seconda metà degli anni ’70 ha ritenuto che dovesse essere sancita la dichiarazione di nullità dell’atto in quanto “la forma del ricorso risultava indispensabile al corretto instaurarsi del procedimento, soprattutto in relazione alla disciplina delle preclusioni e decadenze che si ricollegavano a tale forma.”80

Orientamento parzialmente diverso è stato assunto dalla Corte d’Appello di Roma, la quale ha affermato che l’impugnazione della sentenza di primo grado proposta con atto di citazione in luogo del ricorso non comportava di per sé l’inammissibilità dell’appello, stante la trasformabilità in ricorso.”81 Qui, si è arrivati a salvare l’appello erroneamente proposto ma con la precisazione che vi dovesse comunque essere la trasformazione dell’atto erroneo nell’atto corretto.

Il dibattito giurisprudenziale si è protratto finché negli anni ’9082 si è parlato della necessità di un coordinamento del principio di ultrattività del rito con quello di conservazione dell’atto processuale nullo83 per il quale quando un atto riesce comunque a raggiungere il proprio scopo non può essere dichiarato nullo. Conseguentemente l’appello avanzato con la forma della citazione anziché con ricorso

80

Cass. civ., 8 giugno 1977, n. 2364, in <<Foro it.>>, 1977, I, 1879.

81

Corte ‘Appello di Roma, 12 novembre 1976, in <<Prev. Soc.>>, 1977, 325.

82 Cass. civ. sez. lav. III, 9 marzo 1991, n. 2518, in <<Giust. civ. Mass.>>, 1991, 3. 83

Cass. civ. sez. III, 3 novembre 1984, n. 5577, in <<Foro it.>>, 1985, I, 1110: qualora alla controversia sia stato applicato in primo grado lo speciale rito del lavoro, l’appello, per il principio di convalidazione degli atti processuali nulli, sancito dall’art. 156 comma 3 c.p.c. è valido anche se proposto con citazione ad udienza fissa anziché con ricorso come previsto dall’art. 434 c.p.c., poiché l’atto sia stato depositato nel termine di cui all’art. 434 comma 2. c.p.c. o di cui all’art. 327 comma 1 c.p.c. in caso di mancata notificazione della sentenza di primo grado.

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deve essere considerato, alla luce di questo nuovo orientamento, validamente proposto purché depositato nella cancelleria della Corte d’Appello entro i termini di cui all’art. 434 c.p.c., ovvero entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.84 Anche le Sezioni Unite al riguardo hanno ammesso la piena idoneità dell’appello proposto con citazione volto ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata purché lo stesso sia depositato entro i termini per appellare.85 Altre sentenze più recenti hanno continuato a confermare l’orientamento delle Sezioni Unite ribadendo il necessario rispetto dei termini quale condizione assolutamente indispensabile.86

Pertanto, ancora oggi, è fuori discussione che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’appello è valido anche se proposto con citazione ad udienza fissa anziché con ricorso purché l’atto sia depositato nel termine di cui all’art. 434 comma 2 c.p.c. o di cui all’art. 327 comma 1 c.p.c., nonché sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in caso di mancata notificazione della sentenza di primo grado.87

Al fine di stabilire l’effettiva tempestività dell’impugnazione si deve guardare la data di deposito dell’atto e non la data di notificazione.88 “L’appello, ove proposto con atto di citazione anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo solo se sia stato depositato nella cancelleria del giudice nei termini suddetti.”89 L’inammissibilità dell’impugnazione depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto ai sensi

84

Cass. civ., 19 marzo 1990, n. 2260, in <<Giust. civ. Mass.>>, 1990, 3.

85

Cass. civ. SS. UU., 10 novembre 1982, n. 5919, in <<Foro it.>>, 1983, I, 63.

86 Cass. civ., 1 febbraio 2001, 1396 in <<Mass. Giur. It.>>, 2001, 119. 87

Tribunale di Chieti, 7 dicembre 2000, in <<PQM>>, 2001, 2, 6.

88

BORGHESI – DE ANGELIS, Il processo del lavoro e della previdenza, Torino, 2013, p. 381.

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dell’art. 434 comma 2 c.p.c. o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’art. 327 comma 1 c.p.c. non trova infatti alcuna deroga nell’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l’atto, seppur suscettibile di convalida ai sensi dell’art. 156 ultimo comma c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.90

Diverso è il caso in cui la causa di primo grado sia stata svolta secondo il rito ordinario, anziché con rito del lavoro trattandosi di materie previste ai sensi dell’art. 409 c.p.c.

In queste ipotesi l’appello è proposto validamente con l’atto di citazione notificato ancorché depositato nella cancelleria del giudice ad quem entro i termini per appellare previsti ex lege.91 Infatti il principio di ultrattività del rito postula che, in caso di una eventuale erronea scelta del rito che non sia stata corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento di rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, seppure queste siano erronee. Conseguentemente, se il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario anziché con rito del lavoro, l’appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso ed ulteriormente, ai fini della valutazione della tempestiva del gravame occorre fare riferimento alla data di notifica del ricorso alla controparte e non alla data del deposito in cancelleria,92 coerentemente con la disciplina ordinaria. In dottrina varie sono state le opinioni avanzate relativamente a quanto detto sul punto le quali, contestualizzate nei vari periodi storici, hanno visto alternarsi coloro che ritenevano l’inammissibilità o

90

Cass. civ. sez. lav., 10 luglio 2015, n. 14401, in <<Giust. civ. Mass.>>, 2015.

91

PROTO PISANI, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993, p. 116 ss; Corte d’Appello di Milano, 4 febbraio 2006, in <<Giur. di Merito>>, 2006, 1926.

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la nullità del gravame che fosse stato erroneamente avanzato,93e chi diversamente propendeva per la sua ammissibilità, fino ad arrivare all’orientamento dottrinale consolidato, nel senso conforme alla ormai pacifica giurisprudenza che salva l’atto di appello proposto con citazione anziché con ricorso.94