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CAPITOLO V Udienza di discussione

2. Il divieto dello ius novorum nel giudizio di appello del rito del lavoro

2.1. Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

2.1.1. Divieto di nuove domande

Sappiamo che la domanda si identifica sulla base di tre elementi: 1) i soggetti fra i quali incorre la stessa, nonché l’attore e il convenuto; 2) il petitum, nonché il bene della vita che la domanda si volge di tutelare (in senso sostanziale) e il tipo di provvedimento giudiziale che si invoca ai fini della tutela (in senso formale); 3) la causa petendi, ossia la ragione che giustifica la domanda. Pertanto sarà una domanda nuova e come tale vietata in appello, quella che non coincide, anche solo per uno dei tre elementi, con la domanda proposta in primo grado.433

“È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.”434

Si precisa che non è considerata domanda nuova quella in cui si diminuisca quantitativamente il petitum. In casi del genere si ha una sorta di frazionamento della domanda originaria e la domanda in appello è identica a quella frazione relativamente alla quale la pronuncia di rigetto non è stata accettata dal soccombente e non ha acquistato così forza di giudicato.435

Mentre è possibile ridurre la domanda proponendone una che possa ritenersi un minus di quella presentata in primo grado, è inammissibile una domanda che non comporta una mera riduzione del petitum, ottenibile con “semplici operazioni” aritmetiche ma

433

PAJARDI, Procedura civile, Milano, 1989, p. 87.

434

Cass. civ., 27 luglio 1990, n. 7565, in <<Mass.>>, 1990.

435 ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul

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rende indispensabile una nuova determinazione e qualificazione della somma richiesta.436

Rappresentano mere modificazioni della domanda l’ampliamento, dal punto di vista quantitativo, della somma originariamente richiesta quando questa non comporta un mutamento dei fatti posti a fondamento della pretesa e non introduce un tema di indagine nuovo; la modifica della norma di legge o eventualmente di contratto invocata a sostegno della domanda quando restano immutati sia il bene della vita richiesto, sia il fatto costitutivo della pretesa; l’attribuzione di una qualifica inferiore rispetto a quella domandata nel ricorso introduttivo, o ancora l’allegazione a fondamento della pretesa di una regolamentazione di fonte pattizia non dedotta nell’atto introduttivo.

Vediamo ora i casi nei quali si configura una domanda nuova.

Nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica,437 trattandosi in tal caso, come già specificato, di semplice emendatio libelli.

Un’ipotesi del genere si può verificare, ad esempio, nel caso in cui nel giudizio di secondo grado si lamenta l’illegittimità dell’apposizione del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da svolgere, mentre in primo grado si era sollevata sempre l’illegittimità del

436 Cass. civ., 11 settembre 1997, n. 8906, in <<Foro pad.>>, 1988, I, 10. 437

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licenziamento in questione ma fondata su diversi motivi, ad esempio per inadeguatezza della durata del patto stesso.438

Si ha una domanda nuova quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando così per la sua intrinseca assenza una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione.439

Ad esempio in materia di controversie aventi ad oggetto la denuncia di nullità o illegittimità del licenziamento, costituisce una domanda nuova quella con la quale si prospetta, in sostituzione o in aggiunta, una causa di illegittimità del provvedimento impugnato diversa da quella originariamente dedotta in primo grado e che comporta la necessità di un nuovo ed ulteriore tema di indagine, rispetto a quello delineato con l’atto introduttivo del giudizio.440

La giurisprudenza ha ritenuto nuova la domanda formulata per la prima volta in grado di appello diretta a far valere il vizio del licenziamento derivante dal mancato esperimento della procedura disciplinare, quando in primo grado il recesso datoriale era stato

438

Cass. civ. sez. lav., 6 luglio 1996, n. 6182, in <<Giust. civ.>>, 1997, 3, 757, con nota di CATTANI, Sull’inammissibilità in appello (e nel giudizio di legittimità) della

proposizione di fatti, questioni o temi che implichino una modificazione in termini della controversia o che determinino la formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili di ufficio.

439 Cass. civ. sez. lav., 23 marzo 2006, n. 6431, in <<Foro it.>>, 2007, I, 3228.

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impugnato per difetto di giusta causa.441 Altresì nuova ed inammissibile è stata ritenuta quella domanda di risarcimento del maggior danno per effetto della svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c., la quale è stata formulata in appello con riferimento ad un debito di valuta dopo che in primo grado era stata chiesta la rivalutazione monetaria per quanto riguardava sempre lo stesso debito ma considerato di valore.442

Più in generale la deducibilità di nuovi fatti non è ammissibile in quanto comporta una modificazione della causa petendi,443 anche se il bene della vita rivendicato resta il medesimo; altrettanto vale nel caso in cui il fatto sul quale si fonda la domanda sia alterato nei suoi elementi essenziali.444 Viceversa non si parla di domanda nuova quando si ha la diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum che si risolve nella richiesta di applicazione di una norma non invocata in primo grado.

Infine sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il divieto dello ius novorum non colpisce le nuove domande eventualmente proposte dai terzi, i quali potranno intervenire in appello secondo la disposizione di cui all’art. 344 c.p.c.445

Sul punto è utile riportare una massima in tema di intervento in giudizio dell’INAIL.

441

Cass. civ. sez. lav., 1 febbraio 1990, n. 659, in <<Not. giurisprud. lav.>>, 1990, 602.

442 Cass. civ. sez. lav., 28 maggio 1992, n. 6450, in <<Mass.>>, 1992. 443

Si rinvia a CASCIARO, La giustificazione del licenziamento, in <<Nota lav. e prev.>>, 1985, 812, per una più ampia considerazione della modificazione della

causa petendi.

444

SORDI – AMENDOLA, Il processo del lavoro privato e pubblico, Torino, 2004, p. 258.

445 LEANZA, Il processo del lavoro. Il giudizio di primo grado, le impugnazioni,

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L’INAIL, quale ente titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria nei confronti del responsabile civile dell’infortunio indennizzato e nei limiti dell’ammontare del risarcimento da questi dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., ad esperire il proprio intervento in appello, nel giudizio promosso, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, dall’infortunato o dai suoi aventi causa, contro lo stesso responsabile, stante l’incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell’istituto.446