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Eccezioni in senso stretto, eccezioni in senso lato e mere difese

CAPITOLO V Udienza di discussione

2. Il divieto dello ius novorum nel giudizio di appello del rito del lavoro

2.1. Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

2.1.3. Eccezioni in senso stretto, eccezioni in senso lato e mere difese

Con riguardo alle eccezioni, la giurisprudenza ha distinto tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Le eccezioni in senso stretto sono quelle che, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.,459 possono essere proposte solo dalle parti, quindi non rilevabili d’ufficio. Sono state definite460 come “un contro diritto a fronte del fatto costitutivo del diritto affermato dall’attore, contro diritto che non esclude l’azione avversaria ma da al convenuto il potere giuridico di invalidarla.”461 Le nozione di eccezione in senso lato la si ricava dall’art. 2697 comma 2 c.c.: “grava su colui che eccepisce l’inefficacia del fatto costitutivo del diritto fatto valere ex adverso, ovvero la modificazione o l’estinzione di quel diritto, l’onere di provare il fatto su cui l’eccezione si fonda.” Ecco che l’eccezione viene considerata in funzione dell’onere probatorio gravante sulla parte. Il convenuto deve preoccuparsi di addurre la prova del fatto ostativo all’esercizio del diritto fatto valere dall’attore ma se la prova stessa è acquisita nel processo aliunde il giudice tiene comunque di conto del fatto ostativo e conseguentemente rigetta la domanda.

Le eccezioni in senso lato sono definite come le circostanze di fatto che emergono nel processo ed escludono il diritto esercitato dalla parte attrice, senza che sia necessaria una specifica iniziativa o un atto volitivo del soggetto che intende farle valere.

459 ORIANI, L’eccezione di merito nei Provvedimenti urgenti per il processo civile, in

<<Foro it.>>, 1991, 5, 5; FABBRINI, L’eccezione di merito nello svolgimento del

processo di cognizione, volume <<Scritti giuridici>>, Milano, 1989, p. 355 ss.

460 Cass. civ. SS. UU., 3 febbraio 1998, n. 1099, in <<Giust. civ.>>, 1999, 1007 ss.;

Cass. civ., 21 gennaio 1984, n. 526, in <<Riv. dir. proc.>>, 1987, 752.

461

Cass. civ., 21 gennaio 1984, n. 526, in <<Riv. dir. proc.>>, 1987, 752, con nota di GALVAGNO, Limiti alla proposizione delle eccezioni in senso lato in grado di appello

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Mentre per le eccezioni in senso stretto trova applicazione il divieto previsto dall'art. 437 comma 2 c.p.c., con l’unica deroga del caso in cui con le stesse si facciano valere fatti sopravvenuti,462 le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d'ufficio dal giudice, sono state ritenute proponibili per la prima volta anche in appello.463

Secondo parte della giurisprudenza464 e della dottrina465 questa possibilità è concessa a condizione che i fatti materiali sui quali esse si fondano siano stati tempestivamente allegati dalla parte, nonché entro il termine di cui all’art. 416 c.p.c. ovvero, se successivi, alla scadenza di quel termine nel primo atto successivo utile. Altro filone giurisprudenziale466 e dottrinale467 ammette invece la possibilità per il giudice di rilevare per la prima volta in appello un’eccezione in senso lato anche se i fatti sui quali si fonda la stessa non sono stati allegati tempestivamente in primo grado.

Da quanto detto fin qui appare pacifico che nel rito del lavoro quel divieto di eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto che sono relative ai fatti

462

Cass. civ., 10 giugno 2009, n. 13369, in <<Mass. giur. lav. Rep.>>, 2009, 243.

463

Sul punto si veda ORIANI, L’eccezione di merito nei Provvedimenti urgenti per il

processo civile, in <<Foro it.>>, 1991, 5, 7, secondo il quale la restrittiva

interpretazione del termine “eccezione” e l’ammissione libera in appello dei documenti sono il portato di esigenze di sostanziale giustizia in quanto un sistema “a maglie troppo strette” determina “una reazione di rigetto”, mentre evidentemente può riuscire “intollerabile ai giudici accogliere una domanda che, sulla base di documenti acquisiti per la prima volta in appello, appare chiaramente infondata.” Si pensi all’ipotesi del convenuto contumace, condannato in primo grado, il quale abbia proposto in appello per sostenere il puntuale adempimento dell’obbligazione, sia pure dopo l’introduzione del giudizio di primo grado; qualora l’eccezione “in senso lato” di pagamento si reputasse preclusa in appello, il giudice di secondo grado dovrebbe limitarsi a confermare la sentenza appellata, senza tenere conto dell’eseguito pagamento.

464

Cass. civ., 12 aprile 2010, n. 8643, in <<Lavoro nella giur.>>, 2010, 620 ss; Cass. civ., 20 gennaio 2000, n. 604, in <<Nuova giur. comm.>>, 2000, I, 696.

465

MONTESANO – VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 3° ed., Napoli, 1996, p. 331.

466 Cass. civ., 6 ottobre 2009, n. 21296, in <<Lavoro nella giur.>>, 2010, 86. 467

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modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto vantato in giudizio, non rilevabili d’ufficio.

È da considerarsi eccezione in senso proprio la mancata contestazione degli addebiti in sede disciplinare rimessa al potere dispositivo della parte,468 per cui vale nel rito del lavoro sia l’onere specifico di allegazione e di prova in primo grado, sia anche la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c. in grado di appello, atteso che con la proposizione della suddetta eccezione si va ad ampliare l’ambito della controversia e quindi si vanno a violare due principi fondamentali, da un lato il principio del doppio grado di giurisdizione, e dall’altro lato la lealtà del contradditorio.

Trattandosi invece di eccezioni in senso stretto non sono ammissibili se per la prima volta sollevate in grado di appello (o eventualmente nel caso di eccezioni proposte in primo grado, se non reiterate in appello con il ricorso introduttivo o con la memoria difensiva), l’eccezione di prescrizione, l’eccezione di compensazione, l’eccezione di decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare una rinuncia, ai sensi dell’art. 2113 c.c. e l’eccezione di giudicato esterno.469

468

Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come eccezione, essendo stata tardivamente proposta in appello, la deduzione in ordine alla preclusione della richiesta datoriale di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 31 del relativo contratto collettivo di settore, non preceduta dall’adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, il quale avrebbe introdotto nel processo ulteriori e nuovi versanti di indagine, quali ad esempio l’adesione di parte datoriale al C.C.N.L. indicato dal prestatore di lavoro, l’applicabilità della contrattazione collettiva alla fattispecie ed ancora il tema dell’applicabilità della sanzione in considerazione della cessazione del rapporto lavorativo.

469 Cass. civ., 12 marzo 1986, n. 1677, in <<Giust. civ.>>, 1987, I, 1807; NASI, Nuove

eccezioni nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, in <<Giust. civ.>>, 1987, I,

1807; LIEBMAN, Sulla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di cosa giudicata, volume <<Efficacia ed autorità della sentenza (e altri scritti sulla cosa giudicata)>>, Milano, 1962, 173.

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Per quanto concerne il significato di eccezioni in senso lato si può citare una vecchia giurisprudenza la quale aveva ritenuto che rientrasse nelle eccezioni in senso lato, in tema di pensione di invalidità, l’eccezione concernente il difetto del requisito contributivo, non preclusa dal comma 2 dell’art. 437 c.p.c.470

È altresì considerata un’eccezione in senso lato quella relativa all’aliunde perceptum del lavoratore che è stato licenziato illegittimamente.471

Dottrina472 e giurisprudenza473 sono state sempre concordi nel ritenere che il divieto dei nova non concerne le eccezioni improprie dette anche mere difese, le quali possono essere svolte per la prima volta in fase di gravame, in quanto solamente dirette a negare l’esistenza dei fatti posti alla base della domanda o a contestare l’efficacia probatoria delle prove dedotte in primo grado. Le mere difese si risolvono in mere deduzioni difensive e contestazioni dei requisiti di fondatezza della domanda che non allargano dunque il thema decidendum, la cui sussistenza deve essere verificata d’ufficio, ancorché ciò implichi la necessità di nuove indagini.474

Una recente giurisprudenza ribadisce che il divieto dello ius novorum in appello non ha nulla a che vedere con le eccezioni improprie o mere difese, le quali sono dirette solamente a negare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda oppure volte a contestare il

470

Tribunale di Napoli, 30 ottobre 1979, in <<Dir. giur.>>, 1981, 672, con nota di PORCELLUZZI, Brevi osservazioni sull’art. 437, 2° co., c.p.c.

471 Cass. civ., 28 novembre 2001, n. 15065, in <<Giust. civ. Mass.>>, 2001, 2029. 472

PROTO PISANI, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993, p. 117.

473

Cass. civ., 11 febbraio 2002, n. 1902, in <<Giust.>>, 2002, 9, 950; Cass. civ. SS. UU., 8 gennaio 1997, n. 89, in <<Inf. prev.>>, 1997, 268.

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valore probatorio dei mezzi istruttori che sono stati esperiti in primo grado, su istanza di parte o anche d’ufficio da parte del giudice.475 In un’altra pronuncia è stato ribadito che la disciplina dei nova con riferimento alle eccezioni dedotte per la prima volta in grado di appello avendo ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio non si estende alle eccezioni che sono definite improprie o anche mere difese, vale a dire tutte quelle deduzioni che sono volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che si aggiungono sul piano difensivo alle eccezioni già formulate.

Da quanto dedotto ne deriva che nel giudizio promosso dall’agente verso la preponente per accertare l’unicità di due rapporti distinti sul piano formale, il richiamo da parte della società preponente al diritto alla risoluzione del primo contratto, così come derivante dall’accordo sindacale, operato per sostenere l’affermazione della risoluzione già avvenuta e da accertare nel processo, non costituisce eccezione in senso stretto ma un semplice argomento difensivo che non è assoggettato alle preclusioni. La Suprema Corte ha quindi rilevato l’assenza dello ius novorum in appello, in quanto la società aveva dichiarato fin dal giudizio di primo grado, di aver receduto dal primo contratto, aveva altresì provveduto al deposito dell’accordo sindacale e su quest’ultimo vi era anche stato il contraddittorio delle parti.476

475 Cass. civ. sez. lav., 22 luglio 2008, n. 20176, in <<Diritto e Giustizia online>>,

2008.

476 Cass. civ. sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20157, in <<Giust. civ. Mass.>>, 2012,

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Sono state considerate dalla giurisprudenza mere difese:477 l’allegazione della nascita dell’instaurazione del rapporto di lavoro in un momento successivo a quello indicato dal prestatore di lavoro; la deduzione della natura non professionale della malattia; la contestazione delle condizioni necessarie per la tutela reale contro i licenziamenti operata dal prestatore di lavoro per contrastare l’eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro; la contestazione del numero delle assenze per malattie sulle quali la controparte datoriale ha fondato il licenziamento a causa del superamento del periodo di comporto; la contestazione della valenza probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente aventi la finalità di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda; la deduzione dell’inesistenza della norma contrattuale collettiva sulla quale il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione.

Anche la contestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese che non sono soggette, nel rito del lavoro, al divieto in questione (in grado di appello).