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3. I CONTRATTI DI COSTA

3.3 I CONTRATTI DI FIUME (DI COSTA E SIMILI)

3.3.2 Analisi del dato normativo: Art 68 bis

L’art. 68-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, introdotto dalla

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce che: “I Contratti

concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di

pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino

idrografico, quali strumenti volontari di programmazione

strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta

gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori

fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,

contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”

L’inserimento della regolamentazione sui Contratti di Fiume,

attraverso l’introduzione di un nuovo articolo, nella parte III del

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desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di

gestione delle risorse idriche”, risulta essere in linea con i

principali ambiti nei quali i Contratti di Fiume vengono utilizzati.

Essi rappresentano infatti un valido strumento per reagire a

differenti diverse finalità quali: il diffondersi del dissesto

idrogeologico e alla precarietà di un territorio sempre vulnerabile

a causa dell’eccessiva antropizzazione e della carenza di

manutenzione; la buona gestione e tutela dei corpi idrici; la

protezione degli ecosistemi acquatici e degli habitat connessi

all’acqua; per le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;

nei casi in cui sia necessario definire azioni specifiche in modo

partecipato e negoziato con le comunità locali, ma anche

condiviso tra le diverse autorità istituzionali che, a vario titolo e

scala, hanno competenze sull’area di bacino/corpo idrico in cui si

opera.287

Procedendo all’analisi dei caratteri essenziali dello strumento in

esame, va evidenziato, in primo luogo che l’art. 68-bis è stato

inserito nel Capo II, “Strumenti”, del Titolo II “Distretti Idrografici,

287 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 14.

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gli strumenti, gli interventi”, della sopra richiamata parte III del

D.lgs. 152/06. Questo a conferma che i Contratti di Fiume sono

da considerarsi, a tutti gli effetti, un ulteriore strumento di

riferimento per il perseguimento degli obiettivi della normativa

sulle acque, per la difesa del suolo e per la gestione dei bacini

idrografici rispetto a quelli già stabiliti negli altri articoli dello

stesso Titolo II (quali, il Piano di bacino distrettuale, i Piani stralcio

per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di

prevenzione).288

Altra importante caratteristica dei Contratti di Fiume che emerge

dalla norma è che, a differenza di altri strumenti, i CdF non sono

obbligatori e non costituiscono dei nuovi livelli di pianificazione

ma coadiuvano alla definizione e all’attuazione degli strumenti di

pianificazione già esistenti.289 Poiché i contratti di fiume

concorrono all’ attuazione degli strumenti di pianificazione di

distretto, devono necessariamente essere coerenti con le finalità

288 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 14.

289 Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume, Tavolo

Nazionale Contratti di Fiume, Gruppo di Lavoro 1: Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità, 12 marzo 2015, p. 4.

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e gli obiettivi di tali piani distrettuali, in cui ricadono le aree

interessate dal Contratto di Fiume.290 Si ritiene che per gli

strumenti di pianificazione di distretto, richiamati all’articolo 68

bis, debbano intendersi principalmente i Piani di bacino

distrettuale, detti anche Piani di Bacino, di cui all’articolo 65 del

D.lgs. 152/0629, e il Piano di gestione del rischio alluvioni di cui

all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,

“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e

alla gestione dei rischi di alluvioni”. Tuttavia dalla lettura della

norma, si può desumere che oltre a svolgere una funzione di

supporto applicativo rispetto agli strumenti già in essere, i

Contratti di Fiume possono anche riorientare e perfezionare la

pianificazione distrettuale alla luce del quadro informativo di

dettaglio, anche considerando particolari esigenze e priorità,

emerso dai processi partecipativi e dall’integrazione delle diverse

pianificazioni che insistono sull’area interessata dal CdF per

290 Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume, Tavolo

Nazionale Contratti di Fiume, Gruppo di Lavoro 1: Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità, 12 marzo 2015, p. 4.

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l’utilizzo delle risorse ambientali (piani di bacino, piani territoriali,

piani di gestione aree protette, piani urbanistici, etc.).291

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, la scala

territoriale di azione dei CdF, come peraltro detto esplicitamente

nella norma in esame, è il bacino o sottobacino idrografico. Si

tratta pertanto di parte di un’area del distretto idrografico,

quest’ultimo definito dalla lettera t), comma1, dell’articolo 54 del

D.lgs. 152/06. Conseguentemente, un Contratto di Fiume può

interessare acque di diverse categorie, inclusi fiumi, laghi, acque

di transizione e acque marino costiere, per la cui definizione si

dovrà far riferimento al già richiamato comma 1, dell’articolo 54

del D.lgs. 152/06, che recepisce quanto dettato dall’articolo 2

della Direttiva 2000/60/CE.292

Proseguendo nell’analisi del 68 bis, va rilevato che l’articolo

indica come finalità dei CdF “[…] la tutela, la corretta gestione

delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,

291 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 14.

292 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 24.

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unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo

allo sviluppo locale […]”. Si fa notare che, nel testo normativo, la

dicitura “la salvaguardia dal rischio idraulico” è preceduta dal

termine “unitamente” a significare che i Contratti di Fiume sono

funzionali al perseguimento degli obiettivi sopradetti in modo

collegato con altre azioni con differenti finalità, in virtù

dell’approccio integrato del processo che li caratterizza.293

Secondo tale visione integrata quindi, si può affermare che i CdF

sono funzionali, in senso ampio, alla buona gestione e al

raggiungimento della buona qualità delle risorse ambientali nei

territori idrografici. Ed è per questa ragione che nella norma in

esame viene riconosciuto ai CdF il ruolo di contribuire allo

sviluppo locale, da intendersi quale sviluppo sostenibile, in linea

con le finalità dei CdF di cui si è detto sopra.

In terzo luogo, esso si configura come processo continuo di

negoziazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati

coinvolti a diversi livelli territoriali e si sostanzia in accordi

multisettoriali e multi-scalari caratterizzati dalla volontarietà e

293 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 24.

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dalla flessibilità tipiche di tali processi decisionali. Essendo a

carattere volontario, non ha un termine temporale prefissato,

ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderire

all’accordo da parte degli attori.294

Poiché costituisce uno strumento di governance multilivello, al

contratto si applicano i principi, le regole e le procedure

partecipative al fine di garantire la più ampia partecipazione intra

e inter-istituzionale (enti, autorità pubbliche e organizzazioni), ed

extra-istituzionale (il largo pubblico).295 Da un esame della

normativa europea vigente in materia e della disciplina dettata

dal legislatore nazionale e quella contenute nelle Linee Guida

elaborate a livello regionale, emerge che il processo

partecipativo del Contratto di Fiume si conforma ai principi di

informazione, consultazione, e coinvolgimento espressi dalla

Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva

2007/60/CE, che individua nel bacino idrografico la corretta unità

294 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 12.

295 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

oltreconfine), Il X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e il Contributo del Ministero dell’Ambiente alla diffusione e all’internazionalizzazione dei Contratti di Fiume, Novembre 2017, pag. 25.

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di riferimento per il governo delle acque attraverso opportuni

Piani di Gestione, e prevede la partecipazione attiva di tutte le

parti interessate alla sua attuazione.296 Il processo partecipativo

del contratto di fiume è in linea, altresì, con quanto previsto dalla

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Europeo del 28 gennaio 2003, che si prefigge di garantire il diritto

di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle pubbliche

autorità o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di

base, e le modalità pratiche per il suo esercizio” e che

“l’informazione ambientale sia sistematicamente e

progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in

modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità

e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale”.297

Ugualmente rispettate appaiono essere le disposizioni contenute

nella Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del

296 Linee guida regionali per l’attivazione dei contratti di fiume, Accordo di

collaborazione tra l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ed il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, Giugno 2019, p. 28.

297 Linee guida regionali per l’attivazione dei contratti di fiume, Accordo di

collaborazione tra l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ed il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, Giugno 2019, p. 28.

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pubblico nella elaborazione dei piani e programmi in materia

ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/337/CEE e

96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico

all’accesso alla giustizia che si prefigge di contribuire

“all’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di

Arhus”, in particolare “prevedendo la partecipazione del

pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia

ambientale”.298

Pertanto, in applicazione di tali principi, i CdF si configurano quali

processi decisionali aperti e partecipati, che adottano i canoni

della snellezza operativa e della massima semplicità formale. Ne

discende che, attraverso tale strumento giuridico, potrà

privilegiata la formazione delle decisioni attraverso il dialogo, la

condivisione, la mediazione e la regolazione dei conflitti

attraverso il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. A mio

avviso tale peculiarità rappresenta un punto di forza del

Contratto di Fiume e un aspetto innovativo nella governance del

territorio in quanto crea le condizioni per una collaborazione e

298 Delegazione Italiana in Convenzione Alpi, I contratti di fiume in Italia (e

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partecipazione effettiva tra i soggetti partecipanti al tavolo

decisionale, motivandoli ad adottare un atteggiamento propenso

ad affrontare le difficoltà e divergenze che si incontreranno nel

procedimento di formazione.

Non si tratta, di uno strumento “chiuso” e calato dall’alto, ma

bensì uno strumento che viene dal basso, aperto al contribuito di

tutti i soggetti aderenti, per costruire un patrimonio di

conoscenza comune del territorio oggetto dell’intervento,

comprendere come gestirlo individuando azioni concrete, e

garantendo uno spazio di discussione all’interno del quale

emergano tutte le posizioni e siano assicurate le condizioni

perché quelle decisioni condivise e concordate siano rispettate

nel breve e lungo termine. A tal fine, nelle esperienze applicative

analizzate, è risultato essere utile l’intervento di un facilitatore

con il compito di favorire la discussione in modo adeguato e

costruttivo, tentando di mediare eventuali posizioni conflittuali.

Quanto alla vincolatività delle obbligazioni contenute nel

Contratto di Fiume, si osserva che l’adozione dello strumento

non è obbligatoria, ma una volta scelto come misura di lavoro,

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rispetto dei quali verrà verificato nell’ambito del procedimento

stesso.

Tutti gli aderenti collaborano attivamente alla formulazione e

implementazione della decisione comune: gli impegni

contrattuali sono regolati da obbligazioni, anch’esse oggetto del

processo negoziale.

Inoltre, il Contratto potrebbe prevedere meccanismi premianti o

sanzionatori per favorire il rispetto degli impegni assunti.

In conclusione, è possibile affermare che l’utilizzo o meno dello

strumento giuridico dei Contratti di Fiume, essendo inquadrati

dal legislatore come strumenti volontari, è rimesso a una

valutazione delle autorità istituzionali territorialmente

competenti, e ai soggetti privati con interessi rilevanti coinvolti

dall’eventuale processo di formazione. Quindi, il carattere della

volontarietà non esclude che, qualora applicati, essi sono

soggetti al rispetto della disciplina vigente, nonché risultano

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