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LA NOZIONE DI GIZC NEL PROTOCOLLO DI MADRID SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE DEL

2. LA GESTIONE INTEGRATA DELLA ZONA COSTIERA

2.3 LA NOZIONE DI GIZC NEL PROTOCOLLO DI MADRID SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE DEL

MEDITERRANEO. GLI OBIETTIVI E I PRINCIPI ISPIRATORI.

Come sopra evidenziato, a livello sovranazionale, la principale

fonte normativa è rappresentata dal Protocollo sulla Gestione

Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo, sottoscritto a

Madrid il 21 gennaio 2008, quale risultato delle riunioni di un

gruppo di esperti non governativi, protrattesi per un triennio,

coordinati dal giurista francese Michel Prieur. L’art. 2 del

Protocollo definisce la GIZC quale “processo dinamico per la

gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto

nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi

costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro

interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro

impatto sulle componenti marine e terrestri”.162 Già da questa

egli teme l’esaurimento – ad anticipare il consumo degli altri agenti aumentando il proprio. Inoltre, non esistendo un meccanismo di prezzi o comunque un meccanismo atto alla razionalizzazione del consumo della risorsa, dato che nessuno può essere escluso, la domanda di tale risorsa non diminuirà al decrescere della sua disponibilità, conducendo inesorabilmente al suo esaurimento. Ci troviamo a questo punto di fronte alla Tragedia, intesa come situazione nella quale è impossibile trovare una soluzione senza che le scelte che si prendono comportino dei danni.

162 Art. 2, Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, ratificato dall'UE il 13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011.

Piera Pala

I Contratti di Costa quali strumenti innovativi di gestione integrata delle zone costiere

Tesi di Dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi Università degli Studi di Sassari

definizione emergono chiaramente i tratti fondamentali di un

nuovo strumento di governance che impone una

riconsiderazione dello spazio costiero, mancando a monte una

consapevolezza diffusa della zona costiera quale risorsa comune

produttiva di servizi ambientali. Ed invero, le valenze ambientali

di tale spazio, invece, comportano l’attribuzione allo stesso di

uno status ontologico, meritevole di rilevanza in quanto tale, e

rispetto al quale dovrà essere valutata la compatibilità delle

attività antropiche destinate a svolgersi su di essa.163

Il Protocollo detta gli obiettivi cui deve tendere la GIZC che

coincidono con le linee d’azione che dovrebbero discendere dal

trattato: a) favorire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere

attraverso una pianificazione razionale delle attività, tesa a

conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il

rispetto dell’ambiente e dei paesaggi; b) preservare le zone

costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; c)

garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e, in

163 Fra i primi a pronunciarsi sulla questione dello stato giuridico del littorale,

vedi J. De Lanversin, Pour un statut du littoral, A.J.D.A., 1978, 546 “Sans doute, devrait-on parler de statut juridique du littoral plûtot que de droit du littoral dés lors que l’on vise simplement à designer l’ensamble des règles qui ont en commun d’être applicables à ce quel es textes nous invitent à prendre pour le littoral”.

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particolare, delle risorse idriche; d) assicurare la conservazione

dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia

del litorale; e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e

in particolare dei cambiamenti climatici.164

Per realizzare questi obiettivi, il Protocollo individua i principi

generali cui dovrà conformarsi il nuovo modello amministrativo

(art.6). Tali principi muovono dal dato scientificamente accettato

che è necessario “prendere in particolare considerazione il

patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali

della zona intercotidale, nonché la complementarietà e

l’interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che

costituiscono un’unica entità”. Da tale presupposto, scaturiscono

i tre principi fondamentali che rappresentano i pilastri su cui si

regge la gestione integrata delle zone costiere: a) la necessità che

ogni decisone sia preceduta da un verifica della capacità di carico

delle zone costiere; b) la garanzia di un “coordinamento

istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e

164 Art. 5, Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, ratificato dall'UE il 13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011.

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autorità regionali e locali competenti per le zone costiere”; c) la

previsione di “una governance appropriata, che consenta alle

popolazioni locali e ai soggetti della società civile interessati dalle

zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva

nell’ambito di un processo decisionale trasparente”.165

Il Protocollo si articola poi in capitoli settoriali, contenenti

indicazioni dettagliate con riferimento: a. alla salvaguardia dalle

trasformazioni del territorio costiero, con previsione di una

generalizzata fascia di inedificabilità della profondità di cento

metri dalla linea corrispondente al livello superiore di marea

invernale; b. alle attività economiche, al fine di accordare

preferenza nella zona costiera a quelle attività che «richiedono la

prossimità immediata al mare», tra le quali il turismo (con

l’obiettivo di favorire forme di fruizione del territorio costiero

alternative e più sostenibili rispetto allo schema balneare);166 c.

ai paesaggi costieri, la cui varietà viene riconosciuta come un

165 Art. 6, Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, ratificato dall'UE il 13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011.

166 La cd. “monocultura della spiaggia”, rafforzatasi enormemente negli

ultimi decenni e che nei mesi estivi comporta pressioni eccessive sulle spiagge e sulle zone attigue, costringe a continui ripascimenti artificiali, per far fronte alla forza erosiva del mare.

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valore non solo sul piano estetico-formale, ma anche per le

valenze identitarie e testimoniali; d. alle isole (con riferimento

all’insularità il Protocollo insiste sulle esigenze di protezione,

specie rispetto ai rischi rappresentati dall’afflusso turistico

incontrollato e dalla marginalizzazione delle micro-comunità

autoctone).167

Le disposizioni del Protocollo GIZC sono suddivise in sette parti:

Disposizioni generali (parte I); Elementi della Gestione Integrata

delle Zone Costiere (parte II); Strumenti per la gestione integrata

delle zone costiere (parte III); Rischi ricadenti sulle zone costiere

(parte IV); Cooperazione internazionale (parte V); Disposizioni

istituzionali (parte VI); Disposizioni finali (parte VII). Poiché le

disposizioni contenute nelle singole parti risultano eterogenee,

quale risultato di un lungo e complesso processo di negoziazione,

si è preferito procedere alla analisi della disciplina riconducendo

le singole disposizioni a quattro rilevanti ambiti: adattamento

delle politiche settoriali relative al littorale e regolamentazione

delle attività ricadenti sulle coste; evoluzione dei modelli di

167 Artt. 8 – 12, Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, ratificato dall'UE il 13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011.

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governance delle zone costiere; pianificazione strategica delle

zone costiere; implementazione della cooperazione regionale.168