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Anticipazione esasperata della tutela, in collegamento con

5. Forme di manifestazione del diritto penale simbolico

5.5. Anticipazione esasperata della tutela, in collegamento con

Sono note le pulsioni che, a partire fondamentalmente dagli an-

ni ’70, e spesso con il Prüfstand della tutela dell’ambiente, hanno solle-

315 D. PULITANÒ, Intervento, cit., 5.

316 D. PULITANÒ, Intervento, cit., 5, nt. 3; ID., Diritto penale, VII ed., Torino, 2017,

54 per la più generale osservazione secondo cui, sul terreno della deterrenza, «[u]no scetticismo di principio appare d’obbligo nei confronti di variazioni modeste rispetto al livello sanzionatorio preesistente; e ciò anche quando si tratti di pene di severità la più elevata in termini assoluti».

317 Art. 314, co. 1, c.p., così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. d) della legge

27/5/2015, n. 69. Sul punto, A.M. PIOTTO, Par. 3, in S. MILONE, A.M. PIOTTO, Gli in-

terventi della l. n. 69/2015 sui delitti contro la p.a. e l’associazione di tipo mafioso:

“molto rumore per nulla”?, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, 7. Su un’analoga archiviazione nel capitolo del diritto penale simbolico di una precedente modifica edit- tale sempre in tema di peculato, e di una in materia di abuso d’ufficio, G. FORNASARI, Il

significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze “minori” su altri delitti

contro la P.A.), in Giur. it., 2012, 2693.

318 Supra, II.5.3. 319 II.3, sub c).

citato un (opportunamente cauto) “revisionismo” delle censure tradi-

zionalmente mosse alla tecnica del pericolo astratto, sub specie di fri-

zione con il principio di necessaria lesività: legittimo cioè, nei limiti

della stretta necessità, coniare incriminazioni-avamposto per salva-

guardare beni altamente personali in rapporto a situazioni-standard di

pericolo connotate da peculiare diffusività; superandosi così gli altri-

menti pressoché insormontabili problemi di prova in ordine all’atti-

tudine del fatto a causare un’offesa nel caso concreto

320

.

Chiediamoci, dunque: alla (tendenziale) riappacificazione di perico-

lo astratto e offensività corrisponde una generale armonia fra anticipa-

zione anche spinta della tutela ed esigenza di non-simbolismo dell’in-

tervento penale?

A mio parere, il “semplice” arretramento della tutela non è (ancora)

indice di costruzione di una legge pacificatoria, emotivo-conflittuale,

alibi aut similia

321

.

Anticipando la tutela, il legislatore non sembra infatti voler interve-

nire su forme di irrequietezza diffusesi nella popolazione, rielaborare in

chiave penalistica conflitti in realtà non risolubili attraverso la pena,

dimostrare di avere “comunque” preso in carico il problema.

Piuttosto, è la categoria della legge, e della sottostante «crociata»,

simbolico-moralizzatrice a presentare a tutta prima qualche aderenza al

tema «anticipazione della salvaguardia penalistica».

Ma anche a questo proposito, più che l’an del valore da proteggere,

l’anticipazione interessa in fin dei conti il quomodo della protezione:

più che simboleggiare, si vuole qui promuovere

322

, tipicizzando – con

320 Su questi processi v., per tutti, le sintesi di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto pe-

nale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, 216-218; e di D. PULITANÒ, Offensività

del reato (principio di), in Enc. dir. Annali, VIII, Milano, 2015, 675: sanzionare «mi- croviolazioni» reiterate o perduranti nel tempo appare ragionevole, quando si tratti di pericoli su larga scala, coinvolgenti beni primari.

321 Il riferimento è alle classi di simbolismo esaminate supra, II.3, lett. d).

322 In argomento, con ammirevole energia civile, al di là di possibili torsioni dirigi-

stiche, in contrasto con istanze di sussidiarietà e frammentarietà, vale la pena rileggere G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in

Dem. e dir., 1977, 661-684, ove si assumono (680) «i valori costituzionali […] non solo come limite negativo dell’intervento penale, ma come presupposto di una concezione promozionale e propulsiva del diritto, superando la funzione tradizionalmente protettiva

una scelta che è teleologica e tecnica – il momento arretrato a partire

dal quale l’aggressione all’oggetto di tutela diviene socialmente e giuri-

dicamente intollerabile, e rendere conseguentemente edotto il soggetto

attivo, magari qualificato, che dovrà curvare il proprio dominio sul be-

ne così da prosciugare la sorgente di pericolo.

Propriamente simbolica, e in grado di “arrivare” agevolmente al de-

stinatario del precetto, è dunque solo una situazione, riferibile all’antici-

pazione della tutela: quella in cui all’anticipazione siano collegati limiti

di pena sproporzionatamente elevati

323

, non giustificati cioè dal combi-

nato disposto rilevanza del bene/sua protezione arretrata.

All’anticipazione della tutela può pertanto negarsi rilevanza come

autonoma forma di manifestazione di simbolismo penale, risultando

essa consunta dalla forma ancestrale della “sfrenata” repressione san-

zionatoria

324

.

e repressiva dell’ordinamento giuridico per attribuire anche al diritto penale il ruolo di strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione so- ciale prefigurati dalla costituzione». Cfr. C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., 153, per la sottolineatura di come, pur dovendosi negare la «tutela del futuribile come tale», e «pur con la parsimonia suggerita da cautele garantistiche e politico-criminali, la sanzione penale sembra prestarsi anche a impieghi propulsivi, intesi a promuovere più soddisfa- centi rapporti sociali»; v. anche ID., Interessi economici e tutela penale (1985), ora in ID., Diritto penale, III, Scritti di diritto penale dell’economia. Problemi generali. Dirit-

to penale societario, Milano, 2003, 199, ove si scrive di una vocazione promozionale della legge penale quale «legittima», anche se «tutt’altro che scevra di pericoli».

323 Per questa connessione, M. CANCIO MELIÁ, “Diritto penale” del nemico?, cit.,

68, in relazione stricto sensu al «diritto penale del rischio» ma, a ben vedere, anche al diritto penale simbolico, collocato in posizione di spicco fra i «fenomeni espansi- vi» (69). Collega selettivamente al simbolismo «talune forme estreme di anticipazione della tutela, per colpire i ‘sospetti’ o ‘potenziali’ autori di atti di violenza politica», G. DE FRANCESCO, Crepuscolo di dogmi? Appunti sparsi su di una problematica ‘mo-

derna’, cit., 23.

324 Più ampio, pur non contenendo talune ipotesi la cui rilevanza simbolica ho cer-

cato di argomentare in questo II.5, è il catalogo delle «figure sintomatiche» di simboli- smo enucleato da E. STRADELLA, Recenti tendenze del diritto penale simbolico, cit., 206-215, spec. 214-215. L’autrice fa riferimento oltre che, condivisibilmente, all’«au- mento edittale delle sanzioni», e alla «introduzione di pene con carattere strettamente (o prevalentemente) retributivo», alla «significativa anticipazione della tutela ed utilizzo di fattispecie di pericolo presunto»: a riguardo v. però quanto appena sostenuto nel testo circa la necessaria combinazione di anticipazione e rigorismo. Si indicano poi la «du-

Ugualmente, è parso opportuno dedicare un punto ad hoc all’“inte-

grazione” anticipazione dell’intervento/severità delle sanzioni perché

l’affiancamento, all’assorbente simbolismo, di una venatura promozio-

nale rende l’ipotesi ancora più stridente rispetto a scuola della ragione

e Costituzione.

6. La «specialità reciproca» fra «delitti naturali» e «delitti tecnici»