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Traslazione di una norma intra moenia codicis per motivi d

5. Forme di manifestazione del diritto penale simbolico

5.2. Traslazione di una norma intra moenia codicis per motivi d

Una seconda ipotesi sintomatica di simbolismo penale, anch’essa se

vogliamo non drammatica nelle conseguenze (ché di non metaforico

dramma dovrà invece parlarsi per le successive, prototipiche forme),

ma comunque da non sottovalutare, è ravvisabile nell’inserimento es-

senzialmente emotivo-espressivo di una norma, anziché nella legisla-

zione accessoria, o complementare (extracodicistica), all’interno del

le fra teoria e giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1988, 317-325; L. STORTO-

NI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e pro-

spettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1319; N. MAZZACUVA, A proposito della «in-

terpretazione creativa» in materia penale: nuova «garanzia» o rinnovata violazione di

diritti fondamentali?, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio

Marinucci, I, cit., 445; in chiave monografica, sull’evocato problema di “pertinenza”, M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio

del concorso apparente di norme, Torino, 1997.

279 Per una lettura dell’oggetto di tutela della l. 376 «oltre il preambolo» e «diffe-

renziata» (nel senso cioè dell’emersione del bene patrimonio, in relazione all’autodo- ping, e cioè al fatto di assumere sostanze dopanti o di sottoporsi a pratiche vietate), sia permesso richiamare S. BONINI, Doping e diritto penale, cit., 156-174, 298-304, 347- 348.

codice penale; lo stesso vale per la traslazione di una norma, origina-

riamente collocata nell’extra codicem, nel nuovo contesto del corpus

codicistico.

Discutibile, sotto il profilo di un’analisi del rapporto fra strumentale

e simbolico, è ovviamente quando a tale operazione il legislatore si in-

duca non per fondate ragioni contenutistico-materiali o tecnico-legisla-

tive ma per ottenere meri effetti retorici o di facciata.

Sul piano strumentale – id est: sul piano di una tutela del bene con-

formata ai canoni della migliore scienza della legislazione del momento

storico – si danno evidentemente ottime ragioni per preferire l’ubicazio-

ne intra moenia codicis: si tratta infatti dello specifico antidoto al pro-

cesso noto come decodificazione (che Natalino Irti diagnosticò per il

diritto civile

280

, e che rientra nel mirino di numerosi penalisti

281

); il qua-

le antidoto reca con sé una serie di benefici che, come ci insegna il ro-

manista e lo storico del diritto, più ampiamente si collegano alle presta-

zioni dell’opera codificatoria in chiave di «razionalità», «leggibilità»,

«utilizzabilità (presente e futura)», «semplificazione», «sintesi»

282

e

che, nel dettaglio penalistico, sono spiegabili in termini di riconduzione

«sociopedagogica» dell’illecito a una tavola di valori fondamentale per

i consociati e in termini di contrasto alla proliferazione di illeciti «mi-

nori, minimi e introvabili»

283

(soprattutto quest’ultimo aggettivo ci inte-

280 N. IRTI, L’età della decodificazione, IV ed., Milano, 1999 (e ivi «“L’età della de-

codificazione” vent’anni dopo», 3-13).

281 Per tutti, M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Con-

tributo allo studio del concorso apparente di norme, cit., 116-117, 119-137 e 217-222, 262-265 per suggerimenti volti a recuperare centralità al codice, senza trascurare istan- ze di anticipazione e specializzazione della tutela; ID., Fantastic voyage. Attraverso la

specialità del diritto penale, Torino, 2017, 105-114 (in una sezione significativamente intitolata Big Bang).

282 R. BONINI, Un «ordinato codice di leggi romane». Il giudizio degli illuministi

italiani sulle Istituzioni di Giustiniano, Bologna, 2001, 10.

283 Testualmente ancora però uno storico del diritto: M. SBRICCOLI, Caratteri origi-

nari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), cit., 541 (amplius 538- 541 sulla «strisciante emarginazione del codice», dello «Ur-Strafrecht» o «penale alto», a favore di subcomplessi o «atolli» di settore alla costante ricerca di una «flessibile efficacia», e perciò «aggiustabili in progress»). Di «esilio» di illeciti economici e am- bientali nella legislazione speciale scrive C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto pe-

ressa per il discorso che stiamo svolgendo: si è parlato a riguardo, più

prosaicamente, di norme «intruse», per designare proprio norme “intru-

folate” nei più svariati provvedimenti legislativi e, data l’eterogeneità

dei contenuti rispetto al “provvedimento principale”, a rischio non solo

di disagevole reperibilità ma – perlomeno temporaneamente – di igno-

ranza della loro stessa esistenza)

284

.

È chiaro peraltro che l’inserimento nel codice non assicura di per sé

una maggiore protezione ai beni giuridici interessati.

Buoni, e ormai consolidati, in campi di materia caratterizzati da un

grado elevato di tecnicismo, possono risultare anzi i motivi per adottare

una soluzione extracodicistica: il forzato inserimento nel codice dando

luogo alla Nebenwirkung, all’effetto collaterale indesiderato, di recidere

il cordone ombelicale che lega il penale ai presupposti extrapenali di

base e rendendo meno intellegibile e coordinato il Zusammenlesen, la

lettura funzionalmente e sistematicamente congiunta di extrapenale e

penale attivato in chiave sanzionatoria, fino a rendere teorizzabile (con

precipuo riferimento alla sicurezza alimentare) l’esistenza di norme che

«non possono stare nel codice penale»

285

.

284 F.C. PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una

recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 235, che vede tale tipo di norme quale conseguenza indiretta e distorta dei tempi lunghi dell’iter legislati- vo, l’«intrusione» nel corpo di un certo atto normativo in corso di discussione nascendo dall’esigenza di evitare l’attivazione di un secondo iter legislativo.

285 Per un quadro molto equilibrato su tale delicata questione tecnica (e simbolica)

v., in relazione a un settore da questo punto di vista nevralgico, C. BERNASCONI, Il rea-

to ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008, 5-9, 238- 241, segnalando fra l’altro (5) «la fisiologica mutevolezza della realtà extranormativa di riferimento, che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità della disciplina co- dicistica». Adde T. PADOVANI, L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose.

Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna, 2006, 27-41; M. DONINI, Il

progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle

linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. agroal., 2016, 209-212, 224-227 (226 per l’espressione virgolettata); nella manualistica, D. CASTRO-

NUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più li-

velli, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, Dirit-

to penale della sicurezza sul lavoro, Bologna, 2016, 23-28. In particolare, per la propo- sta di prevedere, quale compromesso fra soluzione codicistica e soluzione extracodici- stica, una «condizione di applicabilità della legge penale» consistente in un richiamo

Non sarà dunque semplice distinguere quando l’«opzione codicisti-

ca» sia, iuxta principia, tecnico-contenutistica o, populisticamente,

geografico-simbolica.

In merito, si può probabilmente invitare a una forma di cautela nel

formulare censure.

E ciò sia, per l’appunto, in considerazione dell’obiettiva difficoltà di

separare strumentale e simbolico, profondamente intrecciati nella scelta

legislativa sulla sede di disciplina.

Sia perché pare ragionevole attestarsi sull’in dubio pro legislato-

re

286

, a sua volta connesso da un lato a una fiducia razionalmente ac-

cordabile (certo, fino a nuovo ordine!) agli interventi dello stesso legi-

slatore penale

287

, quale sottocaso del principio ordinamentale di con-

espresso nel codice a ogni nuova norma penale introdotta extra codicem, di recente, A. MELCHIONDA, La deflazione penalistica nell’era del giusto processo, in UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE (a cura di), Riscrivere il Codice Penale. I fondamenti, Pisa, 2014, 96, ritenendo tale possibilità teleologicamente vicina alla centralità del co- dice penale garantita dalla – però troppo rigida – «riserva di codice» (già recepita nel 1997, come si ricorda, dall’art. 129, co. 4, della Commissione bicamerale) e puntualiz- zando la solo apparente complessità del meccanismo, in ragione dell’ipotizzabilità della creazione di un sito internet da parte del Ministero della Giustizia ove reperire un testo via via aggiornato del codice penale e di tutti i rimandi, in esso inseriti, a disposizioni penali contenute in separate leggi; indicazioni di una simile prospettiva già in M. DONI-

NI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato «costituente»

per la riforma del codice, in ID. (a cura di), La riforma della legislazione penale com-

plementare. Studi di diritto comparato, Padova, 2000, 46-55, spec. 46-48.

286 Contra, almeno in parte, L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la re-

sponsabilità perduta della progettazione politico-criminale, cit., 1669-1677, ove si argomenta (testualmente 1669) che, «per molti aspetti, il potere legislativo non esiste

più, almeno se ci si affranca da una visione solo formale»; anche M. DONINI, Il progetto

2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di

politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, cit., 219, nt. 19, almeno per il diritto penale alimentare ritiene che «la vera domanda sarebbe: “chi è il legislatore?”».

287 M. GALLO, Quando i principi affossano i principi, in Crit. dir., 2016, 26:

«un’esegesi ragionevole è possibile solo a patto di convenire che il linguaggio del legi- slatore sia sorretto da una logica mirata ad un certo fine. Se dice o non dice qualcosa è perché vuole o non vuole un’altra cosa. A pensarla diversamente, si apre la strada ad ogni sorta di relativismo».

servazione degli atti giuridici

288

; dall’altro, all’opportunità, su cui ab-

biamo già insistito

289

, di non sovresporre il ruolo di contropotere critico

della dottrina, o di esercitarlo solo di fronte a situazioni di accertata o

plausibile violazione di principi o di regole della materia.

Cautela, dunque, ma senza che la critica debba uscirne imbrigliata.

Indicatori ausiliari di una decisione pro-codice di tenore simbolico

potranno essere invero l’evidenza o la ripetitività massmediatica con la

quale la politica comunica l’introduzione/l’inasprimento della tutela; la

distonia di tale decisione rispetto alle determinazioni adottate nel qua-

dro comparato; l’accompagnarsi della scelta codicistica a sicure forme

di manifestazione di simbolismo penale.

L’indicatore primario di un’ispirazione programmaticamente sim-

bolista dell’inserimento di una norma nel codice consisterà invece nel-

l’ostinato disinteresse legislativo per una ponderazione tecnica dei ri-

spettivi vantaggi e benefici della soluzione codicistica e della soluzione

«complementare»: potendosi tale disinteresse, senza equivoci, ricavarsi

in forza dell’interpretazione storica e in particolare grazie al contenuto

o – meglio – ai silenzi dei lavori preparatori.