• Non ci sono risultati.

5. Forme di manifestazione del diritto penale simbolico

5.1. Preamboli ad pompam

Una forma concettualmente non trascurabile e anzi su vari piani

pregiudizievole, anche se poi ermeneuticamente superabile, è data dalla

“riscoperta” della tecnica preilluministica del «preambolo»

270

cui si as-

siste nella produzione legislativa dei nostri tempi e della quale apripista,

269 La nozione, propriamente amministrativistica, è adottata da E. STRADELLA, Re-

centi tendenze del diritto penale simbolico, cit., 206, che osserva (218) come alla plura- lità di modi di essere si accompagni un «espansionismo “numerico”» del diritto penale simbolico, per l’allungarsi della sua ombra a settori sempre più vasti dell’ordinamento.

270 Da ricomprendere fra le c.d. norme finalistiche o di scopo: F.C. PALAZZO, Tec-

nica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della

nel nostro ordinamento, fu il «proclama» (l’art. 1) che introduce la

l. 22/5/1978, n. 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Il ricorso a «dichiarazioni d’intenti» o «manifesti» normativi rappre-

senta infatti un espediente per diffondere strategicamente presso la col-

lettività, attraverso la «cassa di risonanza» offerta dai massmedia

271

, o

con altri canali di informazione, un messaggio intorno alla presa in

consegna

272

di date istanze di tutela da parte di un legislatore che inten-

de mostrarsi attento e deciso

273

: cui peraltro, nel passaggio dall’incante-

simo del dover essere alla crudezza dell’essere, può corrispondere una

«contraddizione tra ciò che il legislatore dichiara di perseguire […] e

ciò che egli persegue veramente o il sistema effettivamente realizza»

274

.

Né sul piano della correttezza della tecnica legislativa

275

, né su quel-

lo della serietà degli intenti, né sul versante della trasparenza del flusso

comunicativo fra autorità e cittadino

276

, né infine sul terreno della faci-

271 Cfr. C. FIORE, I limiti di espressione dell’antagonismo politico, in Riv. it. dir.

proc. pen., 2016, 898: «è una quantità sterminata di emittenti radiotelevisive, di giornali online – e, più in generale, il Web e i suoi derivati – a veicolare e diffondere, con un’ampiezza e una capillarità un tempo impensabile, ogni forma di discorso pubblico, a replicarlo, ad amplificarlo».

272 R. HAMEL, Strafen als Sprechakt. Die Bedeutung der Strafe für das Opfer, cit.,

256.

273 Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit., 421; J.-M. SILVA

SÁNCHEZ, Aproximación al derecho penal contemporáneo, cit., 482.

274 A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit.,

46, segnalando anche come veicolo di siffatta contraddizione le relazioni introduttive dei progetti di legge.

275 Cfr. F.C. PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in

una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 239-240, che riconosce alle disposizioni enuncianti ratio o scopo del relativo atto normativo la capa- cità di «spezzare il noto “circolo vizioso” in cui viene a trovarsi l’interprete quando, per chiarire teleologicamente il significato della formula, è costretto a rivolgersi unicamen- te a quest’ultima per individuare la ratio legis che gli servirà a sua volta quale ausilio interpretativo della formula stessa»; d’altro canto, però, sconsigliano l’uso di siffatta tecnica il fatto che «l’esplicitazione testuale della ratio o dello scopo non può avvenire che in formule legislative sintetico-valutative estremamente ampie ed assolutamente imprecise, senza contare poi che – soprattutto quando si tratta di norme incriminatrici – la ratio legis può essere differenziata per ogni singola fattispecie criminosa».

276 L’esigenza di salvaguardare questo costante flusso è il Leitmotiv del saggio di

litazione dei compiti dell’interprete teorico e pratico, possono pertanto

apprezzarsi proemi con i quali, pomposamente e pilatescamente

277

, si

dichiara la direzione della tutela nei confronti di uno o più beni giuridi-

ci: beni magari fasulli perché smentiti dai fatti ovvero dalle vicende

ermeneutiche dell’integrale dato normativo, non pienamente afferrabili,

o manipolabili a seconda delle convenienze di politica criminale giudi-

ziaria.

Quei difetti di correttezza, di serietà e di trasparenza gravano pesan-

temente su preamboli redatti ad pompam vel obstentationem e risultano

irrimediabili: nel primo o nei primi articoli di una legge i consociati

devono poter trovare indicate finalità reali e realmente raggiungibili;

una sfasatura anche solo parziale fra dichiarato e perseguito/perseguibi-

le rende l’indicazione parlamentare illegittima sostanzialmente, pur nel-

la difficoltà o nella attuale impossibilità di individuare un parametro di

illegittimità formale cui ancorare una declaratoria di incostituzionalità:

il parametro con cui giudicare il simbolismo del preambolo non sembra,

oggi come oggi, poter essere individuato nella determinatezza, perché i

cappelli introduttivi, pur con qualche “ampiezza” di troppo, inclinano

addirittura didascalicamente alla chiarezza e alla nettezza dell’enuncia-

to, e come tali si sottraggono alla censura di contrasto con il combinato

disposto degli artt. 25, co. 2, 24, co. 2 e 112 Cost. (discorso diverso, e

più fecondo in chiave di avvicinamento fra illegittimità sostanziale e

illegittimità formale, sarebbe se la determinatezza fosse, finalmente,

univocamente intesa non in un senso estrinseco, monadico e in definiti-

va apparente, ma in un significato implicante penetranti raffronti e va-

lutazioni di sistema)

278

.

277 Sul ricorso a «cappelli» introduttivi come pomposa e pilatesca «autogiustifica-

zione» del legislatore volta a celare «di aver fatto l’ennesima brutta legge», A. CADOP-

PI, Pre-Art. 600-bis c.p., in ID. (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza

sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, 35-38, con particolare riguardo alla «legge antipedofilia».

278 Sulla determinatezza come «imperativo di sistema» – sullo sviluppo cioè di «una

Gesetzgebungslehre di elevato spessore a livello di costruzione di un ‘sistema’ capace di additare con la dovuta chiarezza la ‘sfera di pertinenza’ delle singole incriminazio- ni», così da impedire disinvolti “passaggi” giudiziari dall’una all’altra delle “possibili” soluzioni repressive –, G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in

Sull’ultimo piano citato, lo sforzo supplementare cui un articolo 1

“traditore” costringe l’interprete potrà invece essere premiato da suc-

cesso, e cioè da una più coerente “rilettura” dell’oggetto giuridico spe-

cifico, anche oltre o perfino contro il preambolo stesso (come consente

il rubrica legis non est lex).

Quanto precede potrebbe essere esemplificato con il preambolo con-

tenuto nella l. 376/2000 in materia di doping, che indica gli obiettivi di

«promozione della salute individuale e collettiva» e di «rispetto dei

principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro

il doping», senza distinguere tra condotte di eterodoping e di autodo-

ping: un proemio verboso (anche savonaroliano), ambiguo, complessi-

vamente criticabile (oltre che per i profili generali sinora esposti, anche

per la sua inclinazione plurioffensivista), e in grado di fornire l’unica

consolazione di una sua sterilizzabilità in via ermeneutica

279

.

5.2. Traslazione di una norma intra moenia codicis per motivi di