5. Forme di manifestazione del diritto penale simbolico
5.1. Preamboli ad pompam
Una forma concettualmente non trascurabile e anzi su vari piani
pregiudizievole, anche se poi ermeneuticamente superabile, è data dalla
“riscoperta” della tecnica preilluministica del «preambolo»
270cui si as-
siste nella produzione legislativa dei nostri tempi e della quale apripista,
269 La nozione, propriamente amministrativistica, è adottata da E. STRADELLA, Re-
centi tendenze del diritto penale simbolico, cit., 206, che osserva (218) come alla plura- lità di modi di essere si accompagni un «espansionismo “numerico”» del diritto penale simbolico, per l’allungarsi della sua ombra a settori sempre più vasti dell’ordinamento.
270 Da ricomprendere fra le c.d. norme finalistiche o di scopo: F.C. PALAZZO, Tec-
nica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della
nel nostro ordinamento, fu il «proclama» (l’art. 1) che introduce la
l. 22/5/1978, n. 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Il ricorso a «dichiarazioni d’intenti» o «manifesti» normativi rappre-
senta infatti un espediente per diffondere strategicamente presso la col-
lettività, attraverso la «cassa di risonanza» offerta dai massmedia
271, o
con altri canali di informazione, un messaggio intorno alla presa in
consegna
272di date istanze di tutela da parte di un legislatore che inten-
de mostrarsi attento e deciso
273: cui peraltro, nel passaggio dall’incante-
simo del dover essere alla crudezza dell’essere, può corrispondere una
«contraddizione tra ciò che il legislatore dichiara di perseguire […] e
ciò che egli persegue veramente o il sistema effettivamente realizza»
274.
Né sul piano della correttezza della tecnica legislativa
275, né su quel-
lo della serietà degli intenti, né sul versante della trasparenza del flusso
comunicativo fra autorità e cittadino
276, né infine sul terreno della faci-
271 Cfr. C. FIORE, I limiti di espressione dell’antagonismo politico, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2016, 898: «è una quantità sterminata di emittenti radiotelevisive, di giornali online – e, più in generale, il Web e i suoi derivati – a veicolare e diffondere, con un’ampiezza e una capillarità un tempo impensabile, ogni forma di discorso pubblico, a replicarlo, ad amplificarlo».
272 R. HAMEL, Strafen als Sprechakt. Die Bedeutung der Strafe für das Opfer, cit.,
256.
273 Cfr. W. HASSEMER, La prevenzione nel diritto penale, cit., 421; J.-M. SILVA
SÁNCHEZ, Aproximación al derecho penal contemporáneo, cit., 482.
274 A. BARATTA, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale, cit.,
46, segnalando anche come veicolo di siffatta contraddizione le relazioni introduttive dei progetti di legge.
275 Cfr. F.C. PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in
una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 239-240, che riconosce alle disposizioni enuncianti ratio o scopo del relativo atto normativo la capa- cità di «spezzare il noto “circolo vizioso” in cui viene a trovarsi l’interprete quando, per chiarire teleologicamente il significato della formula, è costretto a rivolgersi unicamen- te a quest’ultima per individuare la ratio legis che gli servirà a sua volta quale ausilio interpretativo della formula stessa»; d’altro canto, però, sconsigliano l’uso di siffatta tecnica il fatto che «l’esplicitazione testuale della ratio o dello scopo non può avvenire che in formule legislative sintetico-valutative estremamente ampie ed assolutamente imprecise, senza contare poi che – soprattutto quando si tratta di norme incriminatrici – la ratio legis può essere differenziata per ogni singola fattispecie criminosa».
276 L’esigenza di salvaguardare questo costante flusso è il Leitmotiv del saggio di
litazione dei compiti dell’interprete teorico e pratico, possono pertanto
apprezzarsi proemi con i quali, pomposamente e pilatescamente
277, si
dichiara la direzione della tutela nei confronti di uno o più beni giuridi-
ci: beni magari fasulli perché smentiti dai fatti ovvero dalle vicende
ermeneutiche dell’integrale dato normativo, non pienamente afferrabili,
o manipolabili a seconda delle convenienze di politica criminale giudi-
ziaria.
Quei difetti di correttezza, di serietà e di trasparenza gravano pesan-
temente su preamboli redatti ad pompam vel obstentationem e risultano
irrimediabili: nel primo o nei primi articoli di una legge i consociati
devono poter trovare indicate finalità reali e realmente raggiungibili;
una sfasatura anche solo parziale fra dichiarato e perseguito/perseguibi-
le rende l’indicazione parlamentare illegittima sostanzialmente, pur nel-
la difficoltà o nella attuale impossibilità di individuare un parametro di
illegittimità formale cui ancorare una declaratoria di incostituzionalità:
il parametro con cui giudicare il simbolismo del preambolo non sembra,
oggi come oggi, poter essere individuato nella determinatezza, perché i
cappelli introduttivi, pur con qualche “ampiezza” di troppo, inclinano
addirittura didascalicamente alla chiarezza e alla nettezza dell’enuncia-
to, e come tali si sottraggono alla censura di contrasto con il combinato
disposto degli artt. 25, co. 2, 24, co. 2 e 112 Cost. (discorso diverso, e
più fecondo in chiave di avvicinamento fra illegittimità sostanziale e
illegittimità formale, sarebbe se la determinatezza fosse, finalmente,
univocamente intesa non in un senso estrinseco, monadico e in definiti-
va apparente, ma in un significato implicante penetranti raffronti e va-
lutazioni di sistema)
278.
277 Sul ricorso a «cappelli» introduttivi come pomposa e pilatesca «autogiustifica-
zione» del legislatore volta a celare «di aver fatto l’ennesima brutta legge», A. CADOP-
PI, Pre-Art. 600-bis c.p., in ID. (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza
sessuale e contro la pedofilia, IV ed., Padova, 2006, 35-38, con particolare riguardo alla «legge antipedofilia».
278 Sulla determinatezza come «imperativo di sistema» – sullo sviluppo cioè di «una
Gesetzgebungslehre di elevato spessore a livello di costruzione di un ‘sistema’ capace di additare con la dovuta chiarezza la ‘sfera di pertinenza’ delle singole incriminazio- ni», così da impedire disinvolti “passaggi” giudiziari dall’una all’altra delle “possibili” soluzioni repressive –, G. DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in