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Inasprimenti sanzionatori

5. Forme di manifestazione del diritto penale simbolico

5.4. Inasprimenti sanzionatori

L’altro autentico caposaldo dell’uso simbolico del diritto penale è

evidentemente identificabile nell’inasprimento edittale delle sanzioni,

secondo la logica distorta del more of the same

304

: una tentazione – non

giustificabile con l’effetto «palliativo» o «ansiolitico» recato alla socie-

tà in generale o a gruppi particolarmente toccati dall’uno o dall’altro

problema

305

– cui i moderni legislatori stentano a sottrarsi.

Non si tratta, peraltro, di tentazione innocente e priva di conseguen-

ze, dovendosi distinguere tra effetti dell’elevazione delle pene sulla col-

lettività, sulla politica e sul singolo.

Rispetto a collettività e a politica, accostabili sotto taluni profili

(una comunione di intenti, la loro, nel segno del populismo)

306

, la «via

breve» dell’aumento delle sanzioni rischia di creare, anche a… breve

termine, un doloroso effetto-boomerang.

304 P. NOLL, Gesetzgebungslehre, cit., 113; C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor».

Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, cit., 32-33; ID., Il

principio di effettività del diritto penale, cit., 539; J.-M. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al

derecho penal contemporáneo, cit., 483-485; G. FORTI, L’immane concretezza, cit., 256; W. HASSEMER, Das Symbolische am symbolischen Strafrecht, cit., 1007-1008, 1017; V. MAIELLO, Il delitto di depistaggio: dietro l’esigenza di una nuova tipicità criminosa

le insidie del diritto penale simbolico, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, 16; N. MAZZACUVA, Intervento, in G. INSOLERA, N. MAZZACUVA,T. GUERINI (a cura di),

Trascrizioni del Seminario Lavori in corso, cit., 39-40; M. PELISSERO, Contrasto al

terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, in Quest. giust. (Gli speciali), 2016, 112; G. PUGLISI, A margine della c.d. “aggravante di negazionismo”: tra occa-

sioni sprecate e legislazione penale simbolica, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 35-36; G. DE FRANCESCO, Crepuscolo di dogmi? Appunti sparsi su di una problematica

‘moderna’, cit., 23; C. LONGOBARDO, Il diritto penale tra essere e valore: per un recu-

pero dei principi costituzionali nel diritto penale, in A. CAVALIERE,C. LONGOBARDO, V. MASARONE,F. SCHIAFFO,A. SESSA (a cura di), Politica criminale e cultura giuspe-

nalistica, cit., 290. In senso diverso, anche di recente, relativamente a incrementi san- zionatori nel contesto della prevenzione generale «allargata» (per la nozione, contrap- posta a quella di deterrenza quale prevenzione generale «ristretta», 1847-1848), A. PA-

GLIARO, Funzioni della pena criminale, in Cass. pen., 2016, 1849-1851.

305 Parla di diritto penale impiegato come «placebo» o «medicina» W. HASSEMER,

Interkulturelles Strafrecht, in R. ZACZYK, M. KÖHLER, M. KAHLO (a cura di), Fest-

schrift für E.A. Wolff zum 70. Geburtstag am 1.10.1998, cit., 119.

In specie, secondo un diffuso rilievo (qui sintetizzato con parole di

Luciano Violante), il cittadino comune, «stimolato dalla carenza di pen-

siero critico di una parte della comunicazione», opina che «invocare più

pena possa costituire una soluzione e tende a valutare il comportamento

dei politici sulla base della loro volontà di penalizzazione»

307

.

Solo che leggi di questo tipo – «simboliche», e al contempo «speri-

mentali», secondo il concetto fornito supra, II.2

308

– sono quanto di più

lontano dall’ideale di Francis Bacon secondo cui «nelle cose difficili [e

non c’è dubbio che il trattamento di fatti potenzialmente meritevoli del-

lo stigma criminale rientri nella categoria] non ci si deve attendere che

si possa seminare e insieme anche raccogliere, ma è necessaria un’ope-

ra di preparazione perché queste gradualmente maturino»: giacché

esclusivamente un approccio multilaterale di ampio respiro – che metta

in campo l’elevazione delle pene come, per dir così, ultima ratio del-

l’ultima ratio – può rendersi efficace strumento di contenimento (non

già di azzeramento) della criminalità.

307 L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, cit., 205. Per una

diversa (ma forse, purtroppo, al di là delle cifre, meno realistica) interpretazione del

sentire simbolico, rispetto all’irrigidimento del ventaglio edittale, M.M. CORRERA, P. MARTUCCI, C. PUTIGNANO, Valori, disvalori e crimine nell’Italia alle soglie del

duemila. La percezione sociale del concetto di reato. I risultati di una ricerca, Milano, 1998, 124: solo il 20,8% degli intervistati indicò l’inasprimento sanzionatorio come suggerimento per ridurre la criminalità, a fronte della più elevata percentuale di cittadi- ni convinta della sufficienza dell’applicazione rigorosa delle leggi già esistenti (31,2%) o auspicante interventi politici ed economici per costruire una società più giusta o equi- librata (21,5%).

308 Sul nesso fra simbolismo e sperimentalità, come (gravi) «limiti alla aspettativa

di giustizia», per l’essere un «minimo di efficacia» della norma penale presupposto di «non contraddizione» dell’ordinamento, A. MANGIONE, La misura di prevenzione pa-

trimoniale fra dogmatica e politica criminale, cit., 570-571, con ulteriori richiami; M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, cit., 151, intitolando (con riguardo a tendenze normative in materia di vittime vulnerabili) «tra fretta e signoria “simbolica” dello strumento criminale»; e G. FIANDACA, Prima lezione

di diritto penale, cit., 154: «A ben vedere, l’attenzione rivolta alle basi empiriche degli istituti penalistici è, nel contempo, funzionale ad un potenziamento delle capacità di resa del diritto penale quale strumento effettivo, e non soltanto simbolico, di contrasto della criminalità».

Quegli stessi cittadini che, prontamente assecondati dalla politica,

hanno invocato a gran voce pene più severe, al manifestarsi degli in-

successi della «tolleranza zero»

309

, ovvero della «teoria delle finestre

rotte»

310

, saranno costretti a riconoscere che altri e più completi (perché

situati “alla fonte” dei problemi), erano gli interventi degni di essere

reclamati. Salvo poi scordare la lezione

311

e, rinfocolati dai massmedia,

tornare a chiedere più penale alla prima occasione che da vicino li

coinvolga. L’insegnamento di Beccaria sulla necessaria proporzione fra

i delitti e le pene

312

, e l’esperienza sugli scarsi vantaggi collegabili a

sanzioni più pesanti

313

, sono evidentemente difficili da metabolizzare…

Non dissimile, per l’appunto, la situazione dei politici che si autoas-

solvono, pensando di aver liquidato il problema con una dosimetria

sanzionatoria al rialzo: come di recente nel caso della l. 69/2015

314

, «sa-

309 Scrive di «espressione assurda, che esprime un’utopia reazionaria», L. FERRAJO- LI, L’abuso del diritto penale nella società della paura, in S. MOCCIA,A. CAVALIERE (a cura di), Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali, Napoli, 2016, 106.

310 Sulla broken windows theory, volano per «campagne di law, morality and or-

der», tornano C. DE MAGLIE, Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 949-951, testualmente 949; e M. CAPUTO, Colpevolezza della persona fisica e

colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, ivi, 2017, 166-168.

311 La storia, del resto, avrebbe potuto ammaestrarci «ben prima della cultura crimi-

nologica delle “broken windows”» e dei suoi fallimenti, se è vero che logiche preventi- ve à la Rudolph Giuliani erano sostanzialmente “anticipate” in alcune «vecchie e clas- siche contravvenzioni contenute nel nostro codice penale del 1930 e in quelli anteriori»: M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale

e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Fein-

berg, cit., 1565 (v. anche 1590, nt. 111).

312 Cfr. L. PICOTTI, Proporzione fra i delitti e le pene (Dei delitti e delle pene, § VI),

in Dir. pen. XXI sec., 2014, 261-283.

313 Cfr. M.L. FERRANTE, Il pericolo del populismo penale nelle sue varie forme, cit.,

3-18 e 33, paragonando immotivati inasprimenti sanzionatori alla «strategia per debel- lare la malaria incentrata sull’aumento a dismisura delle dosi di chinino invece che sulla bonifica delle paludi» e manifestando «il sospetto che, in luogo di una scelta ispirata da teorie o retributive o generalpreventive o specialpreventive o polifunzionali, per il legi- slatore italiano sia divenuto decisivo uno scopo della pena ben diverso, ossia quello del- l’ottenimento del consenso» (18).

314 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di asso-

lutata con un mediatico alleluja da un’altissima carica dello Stato»

315

.

Anche qui, l’errore di prospettiva non tarderà a pesare sul conto (ché in

questo capitolo continueremo a sviluppare l’idea di come un penale

simbolicamente attivato risulti, in più sensi, costoso); ma evidentemen-

te… repetita non iuvant.

Accanto a inasprimenti immediatamente sensibili, nel contesto della

stessa legge 69/2015 si segnala poi, come «ridicolo esempio-limite di

assoluta insignificanza»

316

, l’aumento del massimo in tema di peculato,

con l’elevazione da dieci anni a dieci anni e sei mesi

317

.

Sul singolo, ultimo ma non ultimo, gli effetti di aumenti adrenalinici

delle sanzioni potranno rivelarsi, in virtù di sequenza infranta

318

, ancora

di tipo cartaceo; oppure, al contrario, e non pare di poter dire sporadi-

camente, saranno suscettibili di innescare un concretissimo simbolismo

afflittivo (categoria di cui s’è discorso supra, ragionando intorno a leggi

simboliche, teoricamente “solo” «di appello morale»)

319

.

5.5. Anticipazione esasperata della tutela, in collegamento con l’au-