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Applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica

6. Diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali 1 Note introduttive

6.5 Applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica

Sono tante le questioni che ruotano attorno all’applicazione agli stranieri della disciplina sui colloqui e la corrispondenza telefonica, anche dopo l’emanazione del Decreto- Legge 14 giugno 1993, n. 187 che ha abrogato la norma che imponeva un generale

94 La Corte rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello

di Firenze, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva respinto il reclamo proposto ex art. 30 bis O.P. dal Procuratore della Repubblica di Firenze contro il provvedimento del locale Magistrato di Sorveglianza (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2005 (dep. 22 novembre 2005), n. 42001 (n. 3402/2005)

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Corte Cost. sent. nn. 188/1990 e 227/1995; v., inoltre, Sez. 1^, 29/10/1996, n. 5618, ric. Bruno, riv. 206752; Sez. 1^, 25/01/2005, n. 5430, ric. Liso, riv. 230924

obbligo di ascolto delle telefonate96 e che creava enormi problemi pratici, soprattutto con riferimento ai detenuti stranieri che utilizzavano nelle loro comunicazioni o una lingua diversa dall’italiano e da quelle maggiormente correnti o addirittura forme dialettali non facilmente traducibili.

Altri grossi problemi sono riconducibili all’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme). In una prima fase applicativa, con lettera circolare n. 3478 del 1998, il DAP diffonde le linee guida decise in materia di colloqui e corrispondenza telefonica, in modo da evitare difformità applicative all’interno delle strutture penitenziarie dislocate a livello periferico. Nell’ambito della predetta circolare, in materia di autocertificazione ai sensi della legge 15/1968, si opera una distinzione tra cittadini europei o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed extracomunitari irregolari, in ordine alla facoltà loro attribuibile di autocertificare stati, fatti e qualità personali con riferimento anche alla sussistenza di rapporti familiari o di convivenza con altri soggetti.

A tal proposito si afferma che: «... non sembrano sussistere validi motivi di ordine giuridico per negare allo straniero (quantomeno a quello appartenente alla Comunità europea ed a quello extracomunitario regolarmente soggiornante) la possibilità di produrre dichiarazioni ai sensi degli artt. 2 e 4 L. cit. [legge n. 15/1968]». Relativamente ai detenuti extracomunitari irregolari, la circolare asserisce che «da un lato occorre non svalutare il divieto di discriminazioni trattamentali imposto dall’art. 2/2 ord. pen., tenuto conto che ai sensi dell’art. 15 ord. pen. l’agevolazione dei rapporti con la famiglia è uno degli elementi del trattamento; dall’altro, la irregolarità della posizione dello straniero con riferimento all’assenza di legittimazione all’ingresso o alla permanenza all’interno del territorio dello stato, viene ad essere in un certo senso sanata dall’obbligatorietà della permanenza in carcere sino alla vigenza di legittimo titolo detentivo, tanto che il volontario allontanamento dall’istituto penitenziario integra il reato di evasione».

96 Decreto-Legge 14 giugno 1993, n. 187, “Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull’espulsione dei cittadini stranieri”, ART. 4. “Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche”- 1 . Il Comma 8°dell’art. 37 del DPR 29 aprile 1976, N. 431, è sostituito dal seguente: "L'autorità giudiziaria

competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell’art. 18 L. 26 luglio 1975, N. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, N. 354"

Considerate tali premesse, la circolare n. 3478 datata 8 luglio 1998 dispone che «... ove ricorrano ragioni di urgenza che non consentano di attendere la risposta dell'autorità consolare del paese di origine – cui dovrà necessariamente e preventivamente essere inviata con procedure urgenti la relativa richiesta di accertamenti, e che dovrà se del caso essere sollecitata al riguardo dalle direzioni - o di organi pubblici preposti all’assistenza degli stranieri, anche lo straniero extracomunitario irregolare potrà essere ammesso alla dichiarazione sostitutiva nei casi in cui detta formalità risultasse indispensabile per garantire al detenuto la concreta partecipazione a tutte le opportunità trattamentali su un piano di sostanziale parità con le altre persone ristrette».

Queste disposizioni subiscono uno sconvolgimento con l'entrata in vigore del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative97, i cui contenuti determinano conseguenze di immediata ricaduta sulle interpretazioni rese con la circolare DAP n. 3478/1998 in relazione alle autocertificazioni degli extracomunitari. Viene emanata pertanto una nuova circolare, la n. 3506 del 26.11.1999 DAP, che modifica e integra la precedente, nel modo che segue:

nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 15/1968 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5/1 DPR 403/1998);

 lo straniero extracomunitario regolarmente residente in Italia è abilitato ad autocertificare soltanto gli stati, i fatti e le qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani; ciò comporta che la capacità autocertificatoria di detti soggetti è limitata a quelle informazioni già in possesso di soggetti italiani, siano essi pubblici o privati (ad esempio: il luogo di residenza, lo stato civile di coniugato se il matrimonio è avvenuto in Italia o è, stato ivi comunque riconosciuto, il fatto di essere dipendente di un datore di lavoro privato italiano, ecc.). Ne deriva, per converso, che notizie non rispondenti a tali requisiti non possono costituire oggetto di autocertificazione (ad esempio: il fatto di aver prestato servizio presso un datore di lavoro estero, il fatto di avere convissuto con un determinato soggetto in territorio estero, altri rapporti familiari non comprovabili in Italia, …);

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Il DPR 20 ottobre 1998, n. 403, in vigore dal 22 febbraio 1999, prevede che i cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico approvato con DPR 223/1989 (che presuppone lo stato regolare dello straniero), possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della L. 15/1968 limitatamente ai casi in cui si tratti di provare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani

 l’autorità consolare di un paese extracomunitario non può essere considerata, ai fini che qui interessano, soggetto pubblico italiano;

 lo straniero extracomunitario non residente nel Paese non può avvalersi della facoltà di autocerficazione prevista dalla legge 15/1968.

Considerati i limiti imposti dalle novità legislative intervenute, l’amministrazione penitenziaria si interroga sull’evidente concreto rischio che ai detenuti extracomunitari, regolari e irregolari, venga preclusa la possibilità di avvalersi delle opportunità trattamentali riconosciute alla restante popolazione detenuta, ponendosi il problema di come affrontare la preoccupazione di non rendere sostanzialmente impossibile l'esercizio dei diritti in materia di colloqui e corrispondenza telefonica.

Vengono così dettate delle nuove disposizioni ai direttori delle strutture penitenziarie decentrate, attribuendo loro la facoltà, con valutazione da effettuarsi caso per caso, «di ritenere dimostrata la sussistenza di situazioni giuridiche rilevanti sulla base delle dichiarazioni dell'interessato la cui veridicità risulti fondata sulla prudente valutazione dei seguenti parametri:

a) dichiarazioni di congiunti la cui identità sia sicura; b) dichiarazioni di conoscenti affidabili;

c) documenti, anche processuali, costituenti un principio di prova; d) ritenuta efficacia, nel caso concreto, dell’ammonimento rivolto al

dichiarante delle conseguenze penali che discendono da false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 495 c.p.».

Nel contempo, l’amministrazione centrale ricorda che i parametri indicati ai fini della valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai detenuti extracomunitari andranno interpretati anche con riferimento alle verifiche trattamentali, intra ed extramurali, che si registreranno nei confronti dei condannati e degli internati, o al senso di responsabilità manifestato dagli imputati. Si raccomanda ancora il maggior rigore possibile in sede di valutazione delle situazioni giuridiche che attengono ai detenuti inseriti nei circuiti 41-bis, Alta sicurezza ed E.I.V.C. (elevato indice di vigilanza cautelativa).