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C ARATTERISTICHE , CRITERI DI GESTIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI “ECOCENTRI” .171

11 I RIFIUTI AGRICOLI

11.4 C ARATTERISTICHE , CRITERI DI GESTIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI “ECOCENTRI” .171

Allo scopo di elevare la capacità di intercettazione delle frazioni riciclabili dei rifiuti agricoli, nonché per assicurare ai produttori servizi capillare di raccolta e conferimento è incentivata la realizzazione di aree attrezzate definite ECOCENTRI.

Gli “ECOCENTRI” sono strutture appositamente progettate per il conferimento, il deposito e la prima valorizzazione delle frazioni riciclabili o comunque da sottrarre all’ordinario ciclo di smaltimento, in grado di integrare i servizi territoriali esistenti per la RD e, nel caso specifico, intercettare le principali tipologie di rifiuti agricoli.

Le caratteristiche costruttive, le attrezzature ed il dimensionamento dei moduli operativi devono essere determinate in funzione del bacino di utenza potenzialmente asservito, nonché alle caratteristiche intrinseche di ciascuna tipologia di materiale che si intende intercettare ai fini del recupero/riciclaggio.

Di norma in ciascuna struttura dovranno installarsi contenitori idonei sotto il profilo delle volumetrie rese disponibili per l’utenza e suddivisi per tipologia merceologica:

a) contenitori scarrabili (15-30 m3 ) per rifiuti ingombranti in legno, carta e cartone, metallo, vetro, plastiche( films e contenitori);

b) contenitori ( 1.000 – 2.200 lt) per materiali pericolosi, presidi sanitari, DPI, batterie ecc.

c) contenitori per liquidi con requisiti di idoneità e sicurezza per oli minerali e vegetali.

I rifiuti sub b) e c) dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati muniti di tettoia e pavimentazione impermeabile, sistemi di raccolta/trattamento delle acque piovane nonché di bacini di contenimento come stabilito dalla normativa tecnica in materia.

La superficie utile dovrà essere non inferiore a 1.500 m2.

In particolare sono da ritenersi preferibili i siti in vicinanza a strutture tecnologiche già esistenti di trattamento rifiuti o che ospitano già attrezzature per la raccolta differenziata dei RU

E’ obbligatorio che, per ciascuna area di raccolta prevista per la gestione dei rifiuti urbani, i soggetti che gestiscono il servizio pubblico realizzino strutture equiparabili agli Ecocentri dedicati alla RD dei rifiuti agricoli, anche integrando e ottimizzando le

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attrezzature ed i servizi già resi disponibili per la RD delle frazioni riciclabili dei rifiuti urbani.

A questa prescrizione dovrà provvedere, in termini di localizzazione e caratteristiche funzionali, il Piano industriale di gestione dei Ru /o suoi aggiornamenti

11.5 Disciplina particolare dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.- Ai fini del presente PIANO si intende :

 per contenitore vuoto di prodotto fitosanitario l’imballaggio primario che ha contenuto il prodotto o comunque l’imballaggio che con esso è venuto a contatto diretto;

 per prodotto fitosanitario le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, definiti dall’art. 2, comma 1 ,lett. a) del D.Lgs 17 marzo 1 995, n. 194, nelle forme in cui sono forniti all’utilizzatore finale e destinati a proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da organismi nocivi o a prevenirne gli effetti.

 per utilizzatore finale le imprese agricole di cui all’art. 21/35 del Codice civile o altre tipologie di utilizzatori professionali o non professionali di prodotti fitosanitari.

 per bonifica aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, l’operazione, effettuata presso il luogo di produzione, di lavaggio con acqua dei contenitori medesimi al fine di asportare ed eliminare i residui di prodotto dal loro imballaggio nonché il riutilizzo del refluo per il successivo trattamento fitosanitario

Con l’obiettivo di dare esecuzione territoriale alle previsioni dell’Accordo Regionale siglato tra Assessorato regionale all'Ambiente e all'Agricoltura, in accordo con le associazioni economiche di categoria C.I.A., CONFRAGRICOLTURA e UNIONE degli AGRICOLTORI, l’Amministrazione Provinciale di Pisa ha sottoscritto uno specifico Accordo di programma per la corretta gestione dei rifiuti agricoli, allo scopo di rendere concretamente applicabile alle imprese agricole quanto disposto dalla normativa generale.

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In particolare il progetto prevede una gestione specifica dei contenitori ex fitofarmaci e biocidi per i quali è prevista una procedura di bonifica (lavaggio aziendale) secondo una metodica standard, certificata da A.R.P.A.T., per il successivo conferimento agli “ECOCENTRI”.

I centri di raccolta idonei al conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, sono:

• gli impianti di stoccaggio di altre tipologie di rifiuti speciali gestite da operatori autorizzati che abbiano le stesse caratteristiche delle strutture previste dal presente Piano per la gestione dei rifiuti agricoli pericolosi e gestite dal servizio pubblico (ECOCENTRI);

• analoghe aree appositamente attrezzate, eventualmente collocate presso Consorzi Agrari, imprese agricole e/o consorzi e cooperative di imprese agricole, nonché strutture di commercializzazione di prodotti e articoli per l’agricoltura.

Gli utilizzatori, prima del conferimento dei contenitori usati dei prodotti fitosanitari devono provvedere alla loro bonifica mediante lavaggio effettuato presso il luogo della preparazione.

Il lavaggio aziendale deve essere effettuato in conformità alla metodologia standard per la bonifica definita da ARPAT riportata in apposito allegato e che costituisce parte integrante del presente Piano.

Dopo avere effettuato le operazioni di bonifica gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono conferire gli stessi ai centri di raccolta o agli operatori autorizzati alle attività di raccolta e recupero. I contenitori unitamente ai sistemi di chiusura dovranno essere conferiti confezionati in appositi sacchi trasparenti muniti di chiusura irreversibile e di idonea etichettatura.

Nei sacchi destinati al conferimento dei contenitori di cui si tratta non possono essere immessi:

- imballaggi contenenti prodotti fitosanitari non utilizzati o solo parzialmente utilizzati;

- imballaggi vuoti che non siano stati sottoposti alle operazioni di lavaggio indicate;

- qualsiasi altro materiale o sostanza diversa dai contenitori o loro parti

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accessorie sottoposte ad operazioni di lavaggio.