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12.1 Definizione e classificazione dei fanghi di depurazione destinati al recupero per fini agronomici

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono classificati dal D.lgs. 22/97 come rifiuti speciali ed identificati con codice CER 19.08.05.155

Insieme alla tipologia dei fanghi la norma vigente classifica altri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai processi di depurazione quali: mondiglia (CER 19.08.01), rifiuti di dissabbiamento mediante filtrazione delle acque (CER 19.08.02). Tali tipologie non sono trattate nel presente paragrafo poiché la loro natura non consente forme di recupero di cui si tratta. Altre e diverse considerazioni tecniche circa il corretto smaltimento di tali flussi sono rintracciabili in altre parti del Piano.

12.2 Quantitativi stimati di fanghi di depurazione prodotti in provincia di Pisa

Le stime che seguono circa la domanda e l’offerta di gestione dei fanghi di depurazione sono state ricavate dalla elaborazione dei dati tecnici desunti da fonti catastali, sia interpretando le informazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari alla predisposizione del Piano e raccolte presso gestori dei maggiori impianti di depurazione localizzati in Provincia di Pisa, nonché presso gli operatori autorizzati allo spandimento in agricoltura.

I fanghi di depurazione prodotti dai principali impianti pubblici localizzati sul territorio dell’ATO sono stati pari a 9.996 tonnellate nel 1998.

Tali quantitativi riguardano sia gli impianti di depurazione gestiti dall’azienda ASC (pari a 4.463 t/anno nel periodo di riferimento), mentre la parte residua ( 5.533 t./anno) sono stati prodotti nell’impianto centralizzato in loc. S. Jacopo (PISA), gestito dalla società GEA S.p.A ed al quale affluiscono sistematicamente i reflui solidi della depurazione degli altri depuratori dello stesso gestore ( impianti di:

155 Per acque reflue urbane deve intendersi “qualsiasi tipo di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fogniarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Per fanghi devono intendersi “i fanghi residui, trattati e non trattati,, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” – Art. 2, comma 1, lett. i) e lett. v) D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

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Tirrenia, La Fontina, Vecchiano, Migliarino e Oratoio).

Tali flussi di fanghi ( pari a poco meno di 10.000 t./anno) sono stati avviati per circa 1/3 in operazioni di recupero all’interno dell’ATO e per circa 2/3 fuori ATO.

Per quanto riguarda invece la domanda di gestione (con particolare riferimento al riutilizzo dei fanghi in agricoltura) risulta agli atti della autorità competente al rilascio delle relative autorizzazioni la seguente situazione:

- nell’ultimo triennio la Provincia di Pisa ha autorizzato allo spandimento in agricoltura su terreni idonei localizzati all’interno dell’ATO una media di circa 20.000 t/anno.

- nel 1999 le autorizzazioni rilasciate sono state equivalenti a circa 19.500 t/anno di fanghi mentre nel 2000 il quantitativo è stato pari a circa 26.000 tonnellate.156

I quantitativi autorizzati ed effettivamente collocati in operazioni di spandimento in agricoltura su terreni del territorio provinciale sono stati rispettivamente:

- circa 11. 300 t. nel 1999 - circa 18.200 t. nel 2000157.

Dei quantitativi sopra indicati nel 2000 circa 1900 tonnellate avevano come provenienza impianti di depurazione siti all’interno dell’ATO.

12.3 Linee guida per la gestione dei fanghi di depurazione

Fatta salva la normativa nazionale e regionale di settore (D.Lgs. 99/92 e DPGRT 32/R del 17/07/2001) nella normale attività di spandimento dei fanghi in agricoltura debbono essere osservate le seguenti indicazioni generali:

• i fanghi devono essere applicati secondo le buone pratiche agricole e ne deve essere effettuato l’interramento mediante opportuna lavorazione del terreno.

156 Le aziende autorizzata nel periodo di riferimento sono state complessivamente 3:

CAPI S.r.l., con sede in Cavriglia (AR); DELCA S.p.A – con sede in Vico Pisano (PI);

REI PROGETTI S.r.l., con sede in Parma (PR)

157 I Comuni interessati da operazioni di recupero dei fanghi di depurazione attuate tramite spadimenti per fini agronomici sono stati : Palaia, Peccioli, Chianni e S. Giuliano Terme.

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• durante l’applicazione deve essere contenuta la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell’area interessata alla somministrazione.

• l’applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

In ogni caso è vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

• i fanghi possono essere utilizzati anche nel settore del florovivaismo. In questo caso i fanghi, oltre a presentare le stesse caratteristiche chimiche previste in via generale, devono essere disidratati fino ad un minimo di umidità pari al 80% e possono essere aggiunti al substrato di coltura in quantitativi tali da non superare il 20 % in peso.

• qualora l’azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacità adeguate rispetto alle caratteristiche dei fanghi e agli ordinamenti colturali prevalenti, in particolare per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato. Per i fanghi essiccati è necessario prevedere le opportune precauzioni per evitarne la dispersione dai contenitori con cui vengono forniti.

 Per quanto concerne l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 99/92, chiunque intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi tali fanghi deve richiedere un’autorizzazione, con validità quinquennale alla Provincia.

In particolare modalità gestionali, condizioni tecniche ed eventuali criteri della disciplina tecnica per lo spandimento sono dettati dal Regolamento del Consiglio Provinciale n° 62 del 9/04/1999 il quale fissa anche le aree idonee e non idonee per l’utilizzo a fini agronomici dei fanghi medesimi.

Ai fini del presente Piano vengono indicati i seguenti criteri prioritari con lo scopo di perseguire anche per la gestione dei fanghi di depurazione obiettivi di massima salvaguardia ambientale e di massimo recupero delle componenti valorizzabili.

L’amministrazione provinciale informerà ai criteri ed alle finalità sotto esposte la propria azione nell’esercizio delle proprie prerogative di programmazione e nello

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svolgimento delle proprie funzioni amministrative nel campo della gestione dei rifiuti.

Per la gestione sostenibile dei fanghi del trattamento delle acque reflue è ritenuto necessario in ogni caso privilegiare:

• la prevenzione e riduzione dei quantitativi e/o dei volumi da avviare a gestione finale (anche tramite fasi di pre-trattamento, ispessimento, disidratazione ecc.);

• l’avvio preferenziale a forme di recupero e riutilizzo a beneficio dell’agricoltura mediante spandimento autorizzato per fini agronomici;

• l’utilizzo per la produzione di compost corrispondente alle caratteristiche agronomiche previste dalla legislazione vigente (L.748/82), previa miscelazione con altre matrici organiche e ligneo-cellulosiche;

• smaltimento finale in discarica, esclusivamente come fase residuale dopo le forme preferibili di recupero.

In conformità a quanto indicato dalla normativa e per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà corrispondere alla seguente gerarchia di interventi:

in via prioritaria, per quanto riguarda la collocazione finale dei fanghi di risulta dalla depurazione si indica come necessaria una strategia che orienti flussi significativi verso utilizzi agronomici a norma e nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs 99/92.

Ciò dovrà avvenire con particolare riferimento alle caratteristiche di idoneità dei fanghi, delle dosi impiegabili, delle caratteristiche di compatibilità dei terreni ricettori, delle colture ammesse, dei codici di buona pratica da seguire nelle operazioni di spandimento, nonché in conformità alle procedure autorizzative previste e richieste dalla legge e dalla normativa regionale vigente (DPGR 32/R del 17 luglio 2001).

In alternativa si tratta di favorire, nell’ambito delle compatibilità tecniche ed economiche della gestione, l’invio di quote di fanghi con caratteristiche idonee al

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compostaggio, in miscelazione con le altre matrici organico-umide selezionate alla fonte tramite RD, frazioni ligneo-cellulosiche e/o altre biomasse compostabili, da attuarsi presso gli impianti autorizzati sia pubblici che privati;

Come fase residuale, subordinata al recupero per scopi agronomici e/o al compostaggio (per le sole quote di materiali eventualmente eccedenti rispetto alle forme preferenziali di recupero), può essere prevista la collocazione finale in discarica dei fanghi stabilizzati e palabili, presso gli impianti di stoccaggio finale controllato previsti nel presente Piano.