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Art 452 – decies c.p : il ravvedimento operoso

CAPITOLO V: VERSO LA GESTIONE DEI REAT

2. Art 452 – decies c.p : il ravvedimento operoso

5. Parte VI – bis TUA: “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” – 5.1 Ambito applicativo – 5.2 Procedura – 6. L’oblazione – 7. La messa alla prova – 8. La giustizia riparativa nel D.Lgs. 231/2001 – 9. La sospensione del procedimento con

messa alla prova nei confronti dell’ente.

1. Premessa

Dopo aver passato in rassegna le peculiarità della costruzione normativa dei reati ambientali e le principali caratteristiche del paradigma riparatorio, ci si impone di indagare se sia prospettabile una gestione dei conflitti ambientali attraverso strumenti lato sensu riparativi.

Quello dei reati ambientali non è invero l’ambito elettivo d’intervento della giustizia riparativa, che è stata affrontata e sviluppata in maniera più attenta e proficua nell’ambito della giustizia penale minorile.

Nei capitoli precedenti abbiamo avuto modo di vedere come i reati ambientali si caratterizzino per non avere (o avere raramente) una vittima determinata, e per dare luogo a fenomeni di vittimizzazione diffusa e “atipica” in cui le vittime spesso non percepiscono questa loro posizione.

parte, di reati costruiti secondo il modello del pericolo astratto nei quali si anticipa l’intervento penale a un momento anteriore al verificarsi dell’offesa. Ciò impone di interrogarsi sul contenuto delle condotte richieste in capo all’autore del reato.

Occorre prendere le mosse dalla seguente constatazione: nel nostro ordinamento manca una disciplina organica della giustizia riparativa.

Tuttavia ciò non preclude la possibilità di individuare delle norme che aprano spazi operativi al paradigma riparativo attraverso la valorizzazione delle condotte riparatorie, relativamente al settore dei reati ambientali.

Il diritto penale dell’ambiente si caratterizza per la sua tendenza ad assumere una funzione ripristinatoria181, la quale viene

assolta attraverso il ricorso sia a strumenti di diritto sostanziale sia a strumenti di diritto processuale e che trova la sua massima espressione nella previsione di reati di omessa bonifica.

Non resta quindi che analizzare quegli istituti che risultano essere maggiormente permeabili all’ingresso nel nostro ordinamento di logiche riparative.

2. Art 452 – decies c.p. : il ravvedimento operoso

L’art 452-decies182 c.p., rubricato “ravvedimento operoso”, è una

181 Per maggiori approfondimenti si veda F.C Palazzo, Principi fondamentali

e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente, in S. Grassi, M.

Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, II, Firenze 1999, p. 549 ss; L. Bisori, Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell’ambiente, Ibidem, p. 597 ss.

182 Art 452-decies c.p. «Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo,

norma che si inserisce in una logica premiale che consente all’autore del reato di lucrare una riduzione di pena qualora ponga in essere determinate condotte.

La disposizione si applica ai delitti di cui al Titolo VI bis del Codice penale, al delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 aggravato ai sensi dell’art. 452-octies, nonché al delitto di cui all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

Il ravvedimento operoso considera tre categorie di condotte: 1) l’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;

2) il provvedere concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; 3) l’aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Di queste condotte, quella che assume maggior importanza, ai

sensi dell'articolo 452 - octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso».

fini della nostra indagine, è la seconda.

Preliminarmente, laddove si voglia ricercare un significato più preciso ai concetti di “messa in sicurezza”, “bonifica” e “ripristino dello stato dei luoghi”, è possibile far riferimento alle definizioni date dal legislatore all’art. 240 TUA.

Più dettagliatamente, all’art. 240 TUA si danno tre definizioni di messa in sicurezza:

- si definisce messa in sicurezza d'emergenza «ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente»183;

- si definisce messa in sicurezza operativa «l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate»184.

- Si assume come messa in sicurezza permanente «l'insieme

183 Lett. m) art. 240 TUA. 184 Lett. n) art. 240 TUA.

degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici»185.

Il riferimento di cui all’art. 452-decies è da ricondurre alla messa in sicurezza permanente perché comporta l’adozione di misure risolutive che siano in grado di giustificare l’attenuante186.

Quando si parla di bonifica, invece, si fa riferimento «all'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)»187;

Infine le voci “ripristino” e “ripristino ambientale” indicano «gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici»188.

Chiarita la portata di tali operazioni, maggiori problemi si pongono in relazione all’utilizzo del termine “concretamente”. Si potrebbe pensare che da esso scaturisca la configurazione di un’obbligazione di risultato, richiedendosi, di conseguenza, l’effettiva realizzazione delle suddette operazioni tecniche al fine di addivenire allo sconto di pena. Tuttavia questa interpretazione

185 Lett. o) art. 240 TUA.

186 C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n.

68, Torino, 2015, p. 58.

187 Lett. p) art. 240 TUA. 188 Lett. q) art. 240 TUA.

può essere smentita alla luce del fatto che, ai fini dello sconto di pena, l’utilizzo del termine “adoperarsi” farebbe pensare ad una mera iniziativa di tali operazioni189.

Inoltre il comma 2 dell’art. 452-decies c.p. stabilisce che l’intenzione di provvedere alle operazioni di messa in sicurezza, ripristino e bonifica, debba essere manifestata dall’imputato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado190.

Stando al tenore letterale della norma, non si richiedono ulteriori garanzie circa la serietà dell’intenzione o la capacità economica di sostenere i costi di tale operazione da parte dell’imputato, con la conseguenza che, un’eventuale richiesta pretestuosa, presentata al sol fine di dilungare i termini del procedimento, dovrebbe essere disincentivata solo dalla sospensione della prescrizione.191

Ancora una volta tale constatazione può e deve essere adeguatamente ridimensionata ponendo l’accento sul fatto che la sospensione del procedimento è disposta dal giudice per consentire lo svolgimento delle operazioni “in corso di esecuzione”.

Del resto le attività di ripristino e bonifica sono attività lunghe oltre che dispendiose, pertanto la sospensione del procedimento «per un tempo congruo, comunque non superiore

189 L. Siracusa, op. ult. cit. p. 219.

190 Vale la pena specificare che, sebbene si faccia riferimento ad un’iniziativa

autonoma e su base volontaria dell’imputato, questa necessita di essere concordata con il Ministero dell’ambiente e le pubbliche amministrazioni interessate, specie per i casi in cui i danni all’ambiente siano ingenti. Vale la pena ricordare, che specie nel settore ambientale, il fai da te è da evitare. In questo senso si veda P. Corso, La normativa penale dell’ambiente nei suoi

riflessi processuali penali, in Archivio Penale, 2017, p. 563 ss.

191 P. Corso, La normativa penale dell’ambiente nei suoi riflessi processuali

a due anni» appare necessaria.

Infine, occorre segnalare che, ai sensi dell’art. 452 - duodecies c.p. rubricato “ripristino dello stato dei luoghi”, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, qualora l’imputato non abbia manifestato la volontà di procedere al ravvedimento operoso, «il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi»192.

In conclusione, l’art. 452 – decies c.p. assume rilievo e sembra compatibile con i principi di giustizia riparativa, considerando il fatto che si valorizza l’interesse collettivo all’elisione dell’offesa attraverso una procedura intrapresa volontariamente.