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Superamento dei limiti tabellari

CAPITOLO II: TECNICA NORMATIVA E STRUTTURA

6. Tra tutela di beni e tutela di funzioni

6.1 La tutela di funzioni come strumentale alla tutela

6.1.4 Superamento dei limiti tabellari

Per quanto riguarda le fattispecie che si incentrano sul superamento di limiti-soglia si pongono problemi in ordine alla loro collocazione.

91 In questo senso si esprime anche la Corte costituzionale nella sent. 30

Gennaio 2009 n. 21, nella quale emerge che «l’integrazione "eteronoma" del precetto penale non è senza limiti. Con particolare riferimento ai casi nei quali l'elemento di "riempimento" del precetto è fornito da una fonte (interna) di rango secondario o da un provvedimento dell'autorità, la giurisprudenza di questa Corte è, in effetti, da tempo consolidata nel senso che la violazione del principio di legalità deve essere esclusa ove si rinvenga nella legge una sufficiente specificazione dei presupposti, dei caratteri, del contenuto e dei limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena (ex plurimis, sentenze n. 292 del 2002, n. 333 del 1991 e n. 282 del 1990)».

Stando alla classificazione proposta da Giunta 92 , nelle

fattispecie che consistono nel superamento di limiti-soglia, il disvalore dell’azione non sarebbe da rinvenire nella mera inosservanza del precetto amministrativo perché la condotta offensiva, a ben vedere, è descritta direttamente dal legislatore, sebbene questo rinvii a fonti sublegislative.

Tali eventuali rinvii a fonti extra-penali avrebbero il solo compito di specificare ulteriormente, e da un punto di vista tecnico, il disvalore già individuato a monte dal legislatore93.

Questa tecnica di costruzione delle fattispecie, incentrata sul superamento di limiti-soglia, si connota in senso spiccatamente prevenzionistico.

Essa rinvia al concetto di rischio, che fa propria l’esigenza che lo svolgimento di certe attività, utili ma potenzialmente pericolose, sia governato in via anticipata rispetto al possibile realizzarsi di una serie causale che conduca all’evento94.

Come rilevato da Padovani «oggetto del rischio è, non un fattore determinato, ma l’interazione “dinamica” di un complesso di circostanze»95.

92 Vedi infra Cap II § 4.1.

93 Stando invece a una differente ipotesi classificatoria, tali fattispecie si

caratterizzerebbero per il massimo grado di accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo, in quanto la fonte penale rinvierebbe a quella extra- penale per l’individuazione della condotta incriminata. In questo senso vedi P. Patrono, I reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, p. 806 ss.

94 A. Gargani, Reati contro l'incolumità pubblica reati di comune pericolo

mediante frode integrato con le disposizioni penali speciali in tema di sostanze alimentari, medicinali e sicurezza dei prodotti, Milano, 2013, p. 135.

95 T. Padovani, Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni

e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia, in M. Donini, Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare atti del convegno, Modena 14-15 dicembre 2001, Milano, 2003, p. 166.

Tendenzialmente, anche a livello giurisprudenziale, si è soliti associare al superamento di tali valori l’identificazione di un pericolo per il bene tutelato.

Nella realtà è possibile, però, che «per l’esiguità del superamento della soglia o per particolari condizioni climatiche, la condotta risulti del tutto innocua, seppure attuata effettivamente in violazione dei prescritti limiti e, dunque, in maniera apparentemente conforme al tipo»96.

Per capire se e quanto questa generalizzazione sia razionale, è opportuno interrogarsi in ordine alle modalità e al procedimento seguito per determinare i valori soglia.

I valori sono generalmente fissati da agenzie regolamentatrici indipendenti seguendo un procedimento articolato in tre fasi: identificazione, stima e valutazione del rischio.

Dopo aver operato una ricognizione degli studi scientifici, sia epidemiologici che sperimentali, condotti sulla nocività di una sostanza sospettata di poter provocare effetti avversi, le agenzie individuano il c.d. livello NOAEL97, ossia il livello entro il quale

non si osserva alcun effetto avverso per la salute.

Tale livello non corrisponde ancora al “limite-soglia”. Per determinare quest’ultimo occorre applicare un fattore di sicurezza che permette di fissare il limite-soglia a un valore esponenzialmente più basso del NOAEL.

Quindi al di sotto della soglia individuata applicando il fattore di rischio, l’attività è lecita e non comporta effetti statisticamente non accettabili.

Tali illeciti risultano quindi incentrati sul superamento del rischio consentito, ossia su una «valutazione astratta di non

96 M. Caterini, op. cit. p 83.

impossibilità del verificarsi del risultato temuto»98.

In base al procedimento visto, il livello di rischio consentito è fissato a un livello ben inferiore rispetto a quello che può dar luogo a un pericolo reale per il bene oggetto di tutela.

È ora evidente che il superamento di valori soglia non necessariamente si traduce in un comportamento che crea un rischio per il bene protetto. Conseguentemente, dal superamento dei valori soglia, non si può trarre alcuna indicazione circa la realizzazione di un pericolo.

Alla luce delle osservazioni fin qui compiute, è possibile distinguere un modello di diritto penale incentrato sul concetto di pericolo astratto, da un modello di diritto penale c.d. del rischio. Mentre il primo è strettamente legato al concetto di bene giuridico, in quanto espressione di un diritto penale classico finalizzato alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, nel secondo si perde ogni contatto con il bene giuridico e, alle fattispecie incentrate sul superamento dei limiti-soglia, si sottende una «logica di minimizzazione del rischio, imperniata sulla previsione di valori soglia ipercautelativi”.99

Questo modello d’incriminazione è problematico sotto diversi punti di vista e ha generato seri dubbi circa l’opportunità di ricorrervi, posta l’inadeguatezza di logiche precauzionali a governare il diritto penale.

Come afferma D’Alessandro «ben vengano regolamentazioni anche stringenti delle attività potenzialmente rischiose, ma non si pretenda di cercare la risposta giuridica, una volta che ci si sia allontanati dall’obiettivo della protezione immediata di beni

98 A. Gargani op. cit. p. 141

99 D’Alessandro op. cit. p 266. Nello stesso senso si confronti anche E.

Penco, Limiti soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie

quantitative della colpa specifica al rischio consentito, in Riv. it. dir. proc.

giuridici, sul terreno della responsabilità penale» 100.

I passaggi che non convincono nella determinazione dei limiti soglia sono molteplici, a partire dall’individuazione arbitraria del fattore di rischio, per finire alla determinazione del NOAEL101.

In secondo luogo è opportuno prendere atto del fatto che la valutazione del rischio è frutto di una scelta non neutrale dal punto di vista valoriale.

«Il rischio si rivela come un’entità intrinsecamente soggettiva già nella prassi scientifica»102 e questo incide e condiziona la

percezione del rischio, come è stato ormai rilevato in numerosi studi.103

Infine il nesso di causalità si dilata a tal punto da passare da un pericolo astratto, fondato su leggi scientifiche, a un pericolo che la scienza congettura come possibile, ma non sufficientemente corroborato dagli studi.

Per queste ragioni si è giunti ritenere che il ricorso a questa tecnica di incriminazione altro non sia che un rimedio peggiore del male, nonostante se ne sottolineino i vantaggi in termini di determinatezza della fattispecie.

D’altra parte, per far fronte alle nuove esigenze della società del rischio, il modello del diritto penale d’evento non è più funzionale.

100 Vedi F. D’Alessandro op.cit. p. 280.

101 Solitamente stabilito sulla base di estrapolazioni lineari dalle alte alle

basse dosi e su estrapolazioni da animale a uomo. In realtà recenti ricerche, condotte anche dal National Research Council, hanno smentito la correttezza questo modus operandi.

102 F. Stella, op. cit. p. 587.

103 A tal riguardo si veda The Royal Society, Risk: Analysis, Perception and