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L’articolo 4, comma 3-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, mette a disposizione della Regione Lombardia un contributo per investimenti per il centenario dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Nel 2022 ricorre il centenario della costruzione dell'Autodromo di Monza, un circuito automobilistico internazionale prestigioso nel quale ogni anno si disputa il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Quest'anno la competizione, che ha notevoli ricadute economiche e segnatamente turistiche, è in programma l'11 settembre 2022. La pista automobilistica ha bisogno di lavori per mantenersi conforme agli standard necessari per ospitare il Gran Premio. Ai fini dello svolgimento del Gran Premio nell'anno particolarmente importante del centenario dell'Autodromo quindi, il presente comma riserva in favore della Regione Lombardia un contributo per investimenti, che sarà di 5 milioni di euro per l'anno, cui si aggiungeranno 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Ai relativi oneri si provvederà attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale. Quest'ultimo è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), articolo 1, comma 368. Si tratta di un fondo da ripartire, destinato alla realizzazione di investimenti miranti ad incrementare l'attrattività' turistica dell'Italia, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico. Il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

ARTICOLO 4-BIS

Articolo 4-bis

(Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

L’articolo 4-bis - inserito dal Senato - ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.L. 152/2021 (L. n.

233/2021)36 le installazioni di unità abitative mobili aventi le caratteristiche disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al d.lgs. n.

222/201637, e con le modalità ivi previste. Sono quindi espressamente richiamate le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

L'equiparazione è effettuata ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021.

Al riguardo si ricorda che il comma 1 citato, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit”

Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la

36 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all’eliminazione di barriere architettoniche.

37 L'attività 16 disciplina i manufatti leggeri in strutture ricettive. Vi rientra l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

ARTICOLO 4-BIS

digitalizzazione d’impresa (più specificatamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 2 sopra richiamato attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro che vale, come chiarito durante l'esame presso la Camera dei deputati, per ciascun beneficiario.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro per le imprese o le società femminili o giovanili. Nello specifico si tratta delle le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne o da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne o giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne o giovani, e le imprese individuali gestite da donne o giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della lettera in esame, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il comma 2 subordina l'attuazione del comma 1 al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del D.L. n. 152/2021 (L. n.

233/2021).

Ai sensi del comma 10 sopra richiamato, gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Gli importi indicati rappresentano l’ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al sub-investimento

“Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit” del PNRR.

ARTICOLO 4-BIS

Ai sensi del comma 13, per il credito di imposta in commento viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.