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(Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19)

Il comma 1 dell'articolo 11 introduce una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. La dotazione introdotta dal presente comma 1 per il 2022 è pari a 400 milioni di euro; si rileva che l'articolo 26, comma 1, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in fase di conversione alle Camere, ha disposto un ulteriore incremento, nella misura di 400 milioni, della dotazione per il 2022, la quale è, quindi, complessivamente pari a 800 milioni. Resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziate nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

Il comma 2 del presente articolo 11 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Il fondo oggetto del comma 1 del presente articolo 11 è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) dall'articolo 16, comma 8-septies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021. In base alla disciplina in esame: al fondo accedono tutte le regioni e province autonome - in deroga al criterio secondo cui le autonomie speciali (ad esclusione della regione Sicilia) provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria corrente -; il riparto del fondo è definito sulla base di apposita intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; riguardo alla suddetta dotazione di 600 milioni per il 2021, l'intesa è stata sancita nella seduta del 20 dicembre 2021, mentre per la suddetta dotazione complessiva di 800 milioni per il 2022 l'intesa è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative somme. Queste ultime

ARTICOLO 11

concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei rispettivi enti territoriali.

ARTICOLO 11-BIS, COMMI 1 E 2

Articolo 11-bis, commi 1 e 2

(Gettito aliquote fiscali di copertura disavanzi sanitari e patrimonializzazione enti SSN)

L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame al Senato, ai commi 1 e 2,inserisce all’articolo 2, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), il comma 80-bis di interpretazione autentica in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi, oltre che degli enti pubblici territoriali.

L’articolo 11-bis, comma 1, mediante una novella all’articolo 2, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), inserisce il comma 80-bis volto a stabilire l’interpretazione delle norme di cui al secondo e terzo periodo del comma 80 nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento e anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari – tra cui interessi passivi - concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.

Il citato comma 80, al secondo e terzo periodo, stabilisce specifici meccanismi che consentono alle Regioni di destinare a particolare finalità di spesa il differenziale tra disavanzo sanitario e gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, a seconda che, in rapporto a tale gettito, il disavanzo regionale sia, rispettivamente:

- inferiore e decrescente in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro sanitario (secondo periodo);

- ovvero inferiore, ma non decrescente, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio (terzo periodo).

Le finalità cui destinare tale differenziale sono individuate, rispettivamente, nelle seguenti:

- riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura

ARTICOLO 11-BIS, COMMI 1 E 2

tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo biennio;

- riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo triennio.

Il comma 2 prevede una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi enti, oltre che degli enti pubblici territoriali.

A tal fine, l’applicazione della disposizione riguardante la cessione di beni culturali in favore dello Stato di cui all'articolo 57 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) viene estesa anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del SSN effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. In tale ipotesi, pertanto, si consente che la richiesta per la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali possa essere formulata entro 60 giorni del riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso; inoltre, il riscatto non è soggetto alla prelazione da parte del Ministero della cultura ovvero, in altre specifiche ipotesi, da parte della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, di cui agli articoli 60 e seguenti del citato Codice.

A sensi di tale normativa, la procedura di prelazione da parte delle Regioni o altri enti pubblici territoriali è avviata dal soprintendente che ne dà immediata comunicazione agli enti interessati, nel cui ambito territoriale il bene si trova, una volta ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione.

Entro il termine di venti giorni dalla denuncia, la regione e gli altri enti pubblici territoriali sono chiamati a formulare al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che deve predisporre, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

L’ente che, a seguito dell’interesse, riceve la facoltà di prelazione assume il relativo impegno di spesa, adottando il provvedimento di prelazione e notificandolo all'alienante e all'acquirente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima denuncia di prelazione. Conseguentemente, la proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

ARTICOLO 11-BIS, COMMA 3

Articolo 11-bis, comma 3

(Smaltimento arretrato giustizia amministrativa)

Il comma 3 dell’articolo 11-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della Giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato previsti dal PNRR.

Si dispone, inoltre, una maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

In particolare, la disposizione interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), integrando l’articolo 16, relativo alle misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

Attualmente, l’art. 16 comma 1 prevede che l’adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività debba essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio. La copertura di tali misure è realizzata con i fondi effettivamente disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa.

L’ultimo bilancio di previsione, approvato nella seduta del 14 gennaio 2022, prevede uno stanziamento di 1.510.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Con l’inserimento del comma 1-bis la disposizione in commento riconosce misure straordinarie a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa che abbia contribuito ai progetti di abbattimento dell’arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato deve essere valutato in base ai parametri stabiliti dal Segretario generale della Giustizia amministrativa all’inizio di ogni anno.

Per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa vengono adottate, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, specifiche Linee

ARTICOLO 11-BIS, COMMA 3

guida. Le ultime sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022, in allegato al decreto dell’8 febbraio 2022.

Si ricorda che il PNRR per quanto concerne la giustizia amministrativa condiziona l’erogazione dei fondi europei al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- entro il secondo trimestre del 2024: riduzione del 25% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 35% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato;

- entro il secondo trimestre del 2026: riduzione del 70% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 70% del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato.

Le misure straordinarie testé introdotte:

dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

saranno finanziate tramite l’utilizzo delle risorse che risultino ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, anche a seguito di quanto stanziato per le analoghe misure previste dal comma 1;

non saranno riconosciute al personale che è stato assunto nell’ambito del piano straordinario di reclutamento per l’attuazione del PNRR nel settore della giustizia, previsto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n.

80/2021.

Si ricorda che, per quanto concerne la giustizia amministrativa, il citato articolo 11 stabilisce che per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, costituito da 250 unità complessive di funzionari amministrativi, statistici ed informatici e 76 unità di assistenti informatici.

Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi e non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica della Giustizia amministrativa.

ARTICOLO 11-BIS, COMMA 4

Articolo 11-bis, comma 4

(Maggiorazione dell'indennità per personale non dirigenziale del MEF impegnato nel monitoraggio del PNRR)

Il comma 4 dell’articolo 11-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone una maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Il comma 4 dispone la maggiorazione dell’indennità di amministrazione in godimento a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici interessati della Ragioneria generale dello Stato, nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio che svolgono le funzioni istituzionali relative al monitoraggio e rendicontazione del PNRR (art. 6 del D.L. n. 77/21) e al controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR (art.7 del D.L. n.

77/21 e art. 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021), incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Il D.L. n. 77 del 2021 all’articolo 6 ha istituito presso il MEF - Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale. L’articolo 7 ha istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS – IGRUE.

L’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, ha istituito sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS, attribuendo ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza.

Gli uffici destinatari, l’ammontare della misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di 6,5 milioni

ARTICOLO 11-BIS, COMMA 4

di annui a decorrere dal 2022, saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 11-TER, COMMA 1

Articolo 11-ter, comma 1

(Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)

Il comma 1 dell’articolo 11-ter – introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario.

Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19.

In particolare, il comma in esame reca la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili delle regioni e degli enti del settore sanitario, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19 e dell’impegno derivante dall’accelerazione della campagna vaccinale.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame dispone il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021, previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 118/2011, per gli enti del settore sanitario e per le regioni con gestione sanitaria accentrata.

Tali termini, si rammenta, sono fissati dal citato articolo 31 del D.Lgs. n.

118/2011 al 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento:

all’adozione dei bilanci di esercizio degli enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, da parte del direttore generale;

all’adozione dei bilanci di esercizio delle regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito – qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, ai sensi dell’art.

19, comma 2, lettera b), punto i) - da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione.

ARTICOLO 11-TER, COMMA 1

Di conseguenza, il comma interviene, alla lettera b), a differire anche i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei predetti enti, nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio Sanitario Regionale, che vengono posticipati, rispettivamente al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in luogo del 31 maggio e 30 giugno previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 32, comma 7, del D.Lgs.

n. 118/2011.

ARTICOLO 11-TER, COMMA 2

Articolo 11-ter, comma 2 (Pay back 2020)

Il comma 2 dell’articolo 11-ter, introdotto al Senato, regola l’utilizzo - da parte delle regioni e delle province autonome - delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.

In considerazione dell’emergenza da COVID-19, la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021) ha previsto che le quote di ripiano relative all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).

La disposizione in commento aggiunge un periodo al citato comma 286, con la finalità di specificare che per il pay back relativo all’anno 2020 le disposizioni sopracitate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il decreto legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022).

L’AIFA con la determinazione n.1421/2021 ha attribuito gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2020 ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma.

Si ricorda che per il 2020 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è fissato al 6,69% ( a cui si aggiunge lo 0,20% per i gas medicinali) del Fondo sanitario nazionale. Il ripiano dello sforamento a carico dell’industria ammonta pertanto a 1.395.816.315,70 euro.

Nell’aggiornamento del 27 gennaio 2022 sul “Riepilogo dei pagamenti di Ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020”, l’AIFA chiarisce di aver effettuato una ricognizione dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alla stessa data del 27 gennaio 2022 e fornisce i seguenti dati:

 Ripiano 2019. Su un totale di 156 Società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.141.063.390,10 (84%).

 Ripiano 2020 Su un totale di 134 Società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.001.571.402,79 € (72%).

ARTICOLO 11-TER, COMMA 3

Articolo 11-ter, comma 3

(Sostegno agli investimenti delle regioni a statuto ordinario)

Il comma 3 dell’articolo 11-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, riguarda gli investimenti per le opere pubbliche delle regioni a stuto ordinario.

Per l’esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l’anno 2022 nell’ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge n. 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il comma 3 in esame stabilisce, al primo periodo, che per l’anno 2022 non si applica la disciplina prevista dal comma 2-novies dell’art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020 sul recupero da parte dello Stato delle entrate connesse alla lotta all’evasione fiscale. Si tratta di risorse che le regioni a statuto ordinario devono versare annualmente allo Stato, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, ciascuna nella quota stabilita, fino alla concorrenza della cifra totale di competenza della regione stessa. Per l’anno 2022, quindi, le regioni non sono tenute a versare la quota annuale di propria competenza.

Il decreto legge n. 34 del 2020, al comma 2-novies dell’art. 111, come modificato dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disciplina le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni62. Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari (ai sensi del comma 2-octies del medesimo art. 111) a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che

62 Si ricorda che il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826), è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

62 Si ricorda che il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826), è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle