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Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter

(Risorse per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

L’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, reca una ulteriore autorizzazione di spesa per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il 24 agosto 2019 il CONI aveva reso noto che l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto.

Qui il dossier di candidatura.

L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l’ultima delle quali nel 2009, a Pescara; in Puglia (a Bari) si era svolta l’edizione del 1997.

In particolare, il comma 5-bis autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l’accessibilità.

La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:

i) quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);

ii) quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

In base al comma 5-ter, le opere infrastrutturali sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto.

Più nello specifico, si definiscono:

a) opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti già individuate nel medesimo dossier;

ARTICOLO 9, COMMI 5-BIS E 5-TER

b) opere connesse, le opere necessarie per connettere le opere infrastrutturali di cui alla lett. a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e alla rete infrastrutturale esistente;

c) opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunità di valorizzazione del territorio in occasione dei Giochi 2026.

L’individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

In particolare, per ciascuna opera i decreti devono individuare il codice unico di progetto, il soggetto attuatore, l’entità del finanziamento concesso, le altre fonti di finanziamento disponibili, il cronoprogramma.

Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a ripartire le risorse e ad individuare, tra l’altro, le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma. In particolare, le informazioni necessarie per il monitoraggio degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011.

ARTICOLO 9-BIS

Articolo 9-bis

(Misure a favore degli impianti ippici)

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede misure a favore degli impianti ippici.

L’articolo 9-bis, dispone, al comma 1, l’incremento di 1 milione di euro per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (lasciando invariata la dotazione dello stesso Fondo prevista per l’anno 2023).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023 per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura.

Il comma 2 prevede che ai suddetti oneri (pari a 1 milione di euro per l'anno 2022), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

ARTICOLO 10

Articolo 10 (Piano transizione 4.0)

L’articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

In dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento modifica l’articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), che è stato introdotto dall’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In sintesi, secondo tali disposizioni:

per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Si rinvia al dossier per ulteriori informazioni.

Il richiamato comma 1057-bis reca la disciplina del credito di imposta, valevole dal 2023 al 2025, in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

ARTICOLO 10

Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il comma 1057 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) attribuisce il credito d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda la disciplina valevole dal 2023 al 2025, il comma 1057-bis dispone che il credito d'imposta sia riconosciuto:

nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta è attribuito per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con le disposizioni in esame si prevede quindi una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento ad alcune tipologie di investimento: in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5 per cento del costo (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei vigenti 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese), per la quota

ARTICOLO 10

superiore a 10 milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

Tali obiettivi devono essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai fini della definizione degli obiettivi di transizione ecologica, si ricorda che all’interno del PNRR vengono individuati tre assi strategici - condivisi a livello europeo – che devono caratterizzare il rilancio dell’Italia, ossia digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Per quanto riguarda specificamente la transizione ecologica, il Piano delinea il perimetro di tale obiettivo indicando le seguenti finalità:

• intervenire per ridurre le emissioni inquinanti;

• prevenire e contrastare il dissesto del territorio;

• minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente.

La logica è quella di sviluppare una economia più sostenibile anche per le generazioni future, accrescendo la competitività del sistema produttivo con l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Alla transizione ecologica è poi dedicata la Missione 2 del Piano medesimo, incentrata sui temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento.

Il comma 2 stima il maggior onere derivante dalla disposizione in esame in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 32 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia)

Il comma 3 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta previsto dalle norme in esame.

ARTICOLO 10-BIS

Articolo 10-bis

(Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI)

L’articolo 10-bis, inserito al Senato, autorizza i “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.

L’articolo 10-bis autorizza i confidi ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici “nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile”.

Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento.

Per la quota dei finanziamenti che si avvale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che siano concessi a tasso zero.

L’ultima parte del comma 1 rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione in esame, nonché i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

I confidi - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della cosiddetta legge sui confidi (art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003), svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003).

ARTICOLO 10-BIS

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, attuativo della direttiva n. 48/2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia e i confidi minori che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.

I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 del TUB).

Con il riferimento all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l’articolo in esame fa invece riferimento ai confidi minori, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi (salva l’estensione disposta dalla norma in esame) e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal D.M. 23 dicembre 2015, n. 228 (articoli 112 e 112-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dal comma 221 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, dovesse provvedere ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31 dicembre 2021 ai Confidi stessi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di nuove garanzie alle piccole e medie imprese.

In esecuzione di tale disposizione, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, sono state accertate risorse per 34,63 milioni (come riportato nelle premesse al decreto ministeriale 7 aprile 2021 “Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale”).

Il comma 2 dell’articolo aggiuntivo in esame sopprime il riferimento al 31 dicembre 2021, data entro la quale avrebbero dovuto essere effettuate le assegnazioni delle risorse derivanti dal descritto articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai sensi del comma 3, alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

ARTICOLO 10-TER

Articolo 10-ter

(Disposizioni in materia di perizia tecnica relativamente al settore agricolo)

L'articolo 10-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.

In particolare, il comma 1 - tramite novella all'art. 1, comma 195, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019 - dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo - unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

Il comma 2 introduce la suddetta previsione anche all'art. 1, comma 1062, della legge della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, dopo il secondo periodo, sia introdotto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario".

ARTICOLO 10-QUATER

Articolo 10-quater

(Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata)

L’articolo 10-quater, introdotto al Senato, proroga il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo in esame proroga i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi.

Si ricorda che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) consente, in origine per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

 un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, originariamente cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 28 del decreto-legge in esame, permette di effettuare due ulteriori cessioni, oltre alla prima, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Per una ricostruzione dettagliata delle norme che regolano la disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si rinvia alla lettura della scheda del sopra citato articolo 28.

ARTICOLO 10-QUATER

In particolare, la norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

Per una panoramica delle agevolazioni fiscali previste per interventi edilizi si consiglia la lettura del dossier: Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, realizzato dal Servizio studi-Dipartimento finanze della Camera dei deputati.

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle