Articolo 4, commi 2 e 3-bis
(Agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)
Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali31; tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro (per il 2022). Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero).
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto, a valere sulle risorse per il 2022 del
"Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente".
Un altro comma del presente articolo 4 - comma 3 nel testo originario e comma 3-bis nella riformulazione approvata dal Senato - rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32 per la copertura delle minori entrate fiscali per il 2024 derivanti dal beneficio di cui al comma 2; le minori entrate per il 2024 sono quantificate pari a 9,8 milioni di euro (9,5 milioni nel testo originario, oggetto della suddetta riformulazione).
I benefici contributivi di cui al presente articolo 4, comma 2, sono disciplinati anche mediante il richiamo (ivi posto) dell'articolo 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - articolo concernente un analogo sgravio per un periodo pregresso e che richiama a sua volta le norme di cui all'articolo 6 dello
31 Per una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti due settori, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020, alla quale fa rinvio la circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020 (riguardo a quest'ultima, cfr. anche infra).
ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3-BIS
stesso D.L. n. 104 -. Da tale richiamo consegue - a parte l'esplicitazione che l'esonero non incide sulla misura dei trattamenti pensionistici - che:
i benefici non sono riconosciuti nel caso in cui il contratto a termine, ovvero la relativa conversione a tempo indeterminato, riguardino lavoratori che avessero avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso il medesimo datore di lavoro;
l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine temporale entro il quale, ai fini del beneficio suddetto, deve intervenire la conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine, considerato anche che quest'ultimo potrebbe scadere successivamente al primo trimestre del 2022.
Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il beneficio si applichi anche ai casi in cui il contratto a termine, che preveda, in ogni caso, una decorrenza del rapporto di lavoro non anteriore al 1° gennaio 2022, sia stato stipulato prima di quest'ultima data e se il beneficio relativo alla conversione a tempo indeterminato si applichi anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato iniziati prima della medesima data.
Come accennato, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto di 60,7 milioni di euro (per il 2022)32, a valere sulle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente"; si ricorda che tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo, è stato istituito dall'articolo 1, commi 366 e 367, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ed è oggetto di rifinanziamento da parte del comma 1 del presente articolo 4.
Considerato che il comma 2 in esame non reca una clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di rispetto del suddetto limite o le conseguenze in caso di superamento del medesimo.
In merito alle disposizioni applicabili ai benefici in oggetto, si rinvia anche alla circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020, emanata con riferimento alle norme di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.L. n. 104 del 2020.
32 Sempre con riferimento al presente articolo 4, comma 2, la relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) quantifica un effetto fiscale positivo per il 2023, pari a 23,7 milioni di euro, ed un effetto fiscale negativo per il 2024, pari a 9,8 milioni.
Il primo e il secondo importo sono, rispettivamente, utilizzati e coperti dalle norme di cui al successivo articolo 32. La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.
Si ricorda che tali effetti derivano dalla deducibilità fiscale dei contributi previdenziali; in ragione di quest'ultima, l'esonero contributivo in oggetto determina - oltre che un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).
ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3-BIS
Riguardo al suddetto onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).