L’articolo 6-ter, inserito al Senato, include i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
L'articolo in esame incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Nell'ambito di applicazione del regime opzionale vengono inclusi i comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016: quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Il regime opzionale in argomento è stato introdotto per effetto dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato il capo I del titolo I del TUIR con l'inserimento dell'articolo 24-ter. In particolare, ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 dell'articolo 24-ter ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Con la modifica in esame vengono inclusi nell'ambito di applicazione i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017.
Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una
ARTICOLO 6-TER
imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).
I comuni (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti) appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.
Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:
può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;
è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).
Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili,
ARTICOLO 6-TER
le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).
L'articolo 1, comma 274 della legge di bilancio 2019 stabilisce inoltre una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:
non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;
sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.
Si segnala che il successivo comma 275 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'opzione al finanziamento delle università delle regioni del Mezzogiorno in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.
ARTICOLO 6-QUATER
Articolo 6-quater
(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
L’articolo in esame, inserito al Senato, propone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo in esame incide sull'utilizzo dei dati acquisiti a norma dell'articolo 13-quater del decreto n. 34 del 2019. Nell'ambito delle disposizioni volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo recate da tale articolo, il comma 2 prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 50 del 2017) ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.
La novella normativa in commento prevede che tali dati siano resi disponibili anche al Ministero del Turismo, secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.
Viene inoltre previsto che agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021, con cui sono state riordinate le attribuzioni dei ministeri, vengano applicate le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021.
Il suddetto articolo 7, comma 14, del decreto legge n. 22 del 2021 aveva previsto che, entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, venisse istituito un
ARTICOLO 6-QUATER
apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Per le predette finalità è stata altresì prevista l'istituzione di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale, autorizzando il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
In base all'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, come modificato dal decreto legge n. 228 del 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato il D.M. 30 settembre 2021 mediante il quale sono stati individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF e le relative attribuzioni, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. La norma prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e 7 del decreto legge n. 77 del 2021.
ARTICOLO 6-QUINQUIES
Articolo 6-quinquies
(Nomadi digitali e lavoratori da remoto)
L’articolo 6-quinquies – introdotto nel corso dell’esame al Senato – inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998).
Preliminarmente, si ricorda che il suddetto regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato in favore di determinate categorie di lavoratori stranieri, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (anche di natura stagionale) e per lavoro autonomo, definite annualmente con apposito DPCM.
Possono entrare al di fuori delle quote previste ogni anno dal decreto flussi alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.
I lavoratori specializzati e appartenenti a determinate categorie sono elencati all’articolo 27, comma 1, del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998):
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato UE;
- lettori universitari;
- professori universitari;
- traduttori e interpreti;
- i collaboratori familiari che già lavorano alle dipendenze di cittadini dell’Unione che si trasferiscono in Italia;
- persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dipendenti da imprese straniere temporaneamente trasferiti in Italia;
- personale artistico tecnico per spettacoli: ballerini, artisti, musicisti, artisti da impiegare da enti musicali;
- gli sportivi professionisti;
- giornalisti corrispondenti;
- lavoratori dei circhi e spettacoli viaggianti;
ARTICOLO 6-QUINQUIES
- persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- infermieri professionali.
La procedura prende l’avvio con la richiesta, da parte del datore di lavoro, di nulla osta all’ingresso del lavoratore, presentata allo Sportello Unico competente;
ottenuti i pareri della Questura e della Direzione Provinciale Territoriale del Lavoro, avrà luogo il rilascio/ o il diniego dell'autorizzazione richiesta. La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico competente.
Il cittadino straniero, una volta ricevuta la notizia del rilascio del nulla osta, deve recarsi, entro 180 giorni, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.
Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero, entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.
Fatti salvi casi particolari, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per tali categorie di lavoratori sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro (comunque non superiore a due anni) o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità (si cfr. art. 40 del regolamento di attuazione del TU immigrazione adottato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Come anticipato, nell’ambito delle suddette categorie il presente articolo 6-bis inserisce anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE (nuova lett. q-bis) dell’art. 27, co. 1, del D.Lgs.
286/1998).
Sono considerati nomadi digitali e lavoratori da remoto i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano (nuovo comma 1-sexies dell’art. 27 del D.Lgs. 286/1998).
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
non è richiesto il nulla osta al lavoro;
il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
ARTICOLO 6-QUINQUIES
Si demanda infine ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge n. 4 del 2022 – la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.