L’articolo 4, comma 1, modificato dal Senato, prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente30 nella misura di 105 milioni di euro per il 2022; per contro, secondo l'originaria previsione governativa, l'incremento avrebbe dovuto essere pari a 100 mln di euro per il 2022. È inoltre previsto il seguente riparto dell'incremento:
- 60,7 mln di euro destinati al beneficio dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 4 qui in esame (si veda la relativa scheda di lettura);
- 5 mln di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- 39,3 mln di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.
Il nuovo comma 2-bis, inserito dal Senato, destina, per il 2022, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.
Il comma 3, modificato dal Senato, mantiene fermo l'originario rinvio all’articolo 32 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri corrispondenti all'incremento del fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2022, e prevede altresì, relativamente all'ulteriore incremento di 5 milioni di euro, la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MiTur.
30 Istituito nello stato di previsione del MiTur dall'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio per il 2022, L. n. 234/2021.
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Al riguardo, si ricorda che il comma 366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente: a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Per esigenze di completezza dell'esposizione, si ricorda altresì che il comma 368 di detto articolo ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo anche un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.
Il comma 369 ha demandato a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti, rispettivamente, dai commi 366 e 368.
Il comma 370 ha previsto che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individuasse un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati.
Il comma 371, infine, ha previsto la presentazione annuale da parte del Ministro del turismo alle Commissioni parlamentari competenti di una
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relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.
Il PNRR, pp. 115-116, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente. Di conseguenza, l'investimento è destinato a una pluralità di interventi, tra cui: potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi più iconici, al fine di valorizzare l'identità dell'ospitalità italiana di eccellenza, e favorire l'ingresso di nuovi capitali privati, altri fondi pubblici; partecipazione del MiTur al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di fondi real estate con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane (1.500 camere d’albergo), tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.