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L’articolo 5-bis, introdotto al Senato, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 60, commi da bis a 7-quinquies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili nazionali di sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Più in dettaglio la norma, nella sua formulazione originaria, consentiva di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. I beneficiari dell’agevolazione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevedeva, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni potesse essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 1, comma 711 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, ha esteso tale facoltà ex lege all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per effetto delle modifiche proposte, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e quello in corso al 31

ARTICOLO 5-BIS

dicembre 2022 (lettera a); viene altresì eliminata la condizione che subordina l’estensione del beneficio (lettera b) al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Per una dettagliata descrizione dell’istituto, si rinvia al dossier sulla legge di bilancio 2022 e alla circolare n. 6 del 1° marzo 2022 dell’Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 6

Articolo 6

(Bonus servizi termali e Piani promozionali servizi termali)

L’articolo 6, nel testo modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l’utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.

Con un comma aggiuntivo introdotto al Senato, si prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

Sempre a fini promozionali del settore termale, la stessa Agenzia può utilizzare dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Si prevede una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. L’Agenzia è quindi tenuta a relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

Con riferimento al comma aggiuntivo inserito in sede referente, si segnala che le percentuali di azioni da dedicare a favore del settore termale e del turismo dei borghi e sostenibile non sono indicate.

La relazione illustrativa al provvedimento rileva che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l’8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale. A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, entro il 31 marzo 2022, giorno in ha termine lo stato di emergenza secondo le disposizioni vigenti.

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, L. n. 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020

• Il cd. "Bonus Terme"

ARTICOLO 6

e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. Le risorse del Fondo sono state successivamente integrate con l’articolo 6-quater del D.L. n. 41/2021 (L. n.

69/2021), di 5 milioni di euro per l'anno 2021, poi, con l’articolo 26, comma 6-quater del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021), di 10 milioni di euro per il 2021.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Soggetto gestore della misura è INVITALIA, in virtù della convenzione stipulata con la Società dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 29-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono stati posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle stesse.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 29-bis in commento, sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali. In particolare, il decreto ha previsto che il buono sia pari al 100%

del prezzo di acquisto presso l’ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata (art. 7, comma 1).

Le richieste di acquisto dei buoni hanno potuto essere presentate solo nei confronti degli enti termali accreditati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto.

L’elenco degli enti termali accreditati è stato pubblicato il 2 novembre 202138. L’ente termale accreditato, dall’8 novembre 2021, ha potuto prenotare il bonus per i cittadini richiedenti. I buoni sono stati resi disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La prenotazione, secondo il decreto ministeriale, aveva un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l’utente era tenuto a fruire dei servizi termali prenotati. In caso di decorso di tale termine, la prenotazione sarebbe decaduta e gli importi corrispondenti sarebbero tornati nella disponibilità del Fondo. La norma qui in commento supera dunque quanto qui previsto dal D.M., estendendo il termine di fruibilità del bonus.

Il decreto ministeriale aveva anche previsto che al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, potesse richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente (art.

10, comma 3). Il comma 2 dell’articolo 12 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431) ha invece disposto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, possa chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

38 Dal 28 ottobre è stata messa online la piattaforma per la registrazione degli stabilimenti termali.

ARTICOLO 6-BIS

Articolo 6-bis

(Modificazioni a decreto-legge 11 marzo 2020, numero 16)

L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, apporta un paio di modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che reca disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025.

La prima modifica che apporta l’articolo, per mezzo di un intervento sull'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 16/2020, consiste nell'aumentare di una unità il numero dei membri del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, i quali pertanto saranno sedici invece che quindici. Il membro che si aggiungerà agli altri sarà un rappresentante del Ministero del Turismo.

Si ricorda che il Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026 è istituito presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Il Consiglio Olimpico Congiunto in parola ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Ai sensi della sua norma istitutiva, la creazione del Comitato Olimpico Congiunto non ha gravato la finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri; ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità né emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese sostenute dai suoi componenti rimangono a carico degli enti a cui essi fanno capo.

La seconda novella interessa invece l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2020, a suo tempo introdotto dalla legge di conversione n. 31/2020.

Al riguardo, occorre premettere che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Ufficio per lo Sport esiste un comitato denominato

"Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Attualmente, la composizione e le regole di funzionamento del Forum sono definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati. Per effetto della norma in oggetto, per la

ARTICOLO 6-BIS

definizione della composizione e delle regole di funzionamento del Forum verrà sentito anche il Ministro del Turismo. Anche la modifica dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2020, dunque, avverrebbe senza causare alcun impatto sulla finanza pubblica.

ARTICOLO 6-TER

Articolo 6-ter

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche