• Non ci sono risultati.

Articolo 1, commi 63-bis-novies

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 91-95)

(Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)

I commi da 63-bis a 63-novies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti.

Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Contributo ai comuni (comma 63-bis)

Il comma 63-bis assegna, per l'anno 2019, un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;

ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;

ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;

ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 63-ter e 64-quater)

Il comma 63-ter riconosce al comune beneficiario del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.

L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria è previsto secondo le seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici: procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo

pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016);

La procedura negoziata prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

Il comma 63-quater obbliga il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Modalità per l’erogazione dei contributi e revoca (commi 63-quinquies e 63-sexies)

Il comma 63-quinquies disciplina l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione

dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 63-septies;

e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 63-sexies prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:

nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori;

o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno, è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Monitoraggio e controllo delle opere pubbliche (commi 63-septies-63-nonies)

Il comma 63-septies stabilisce l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 63-opties dispone l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 63-nonies obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Si dispone altresì che il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Copertura degli oneri

La copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame è disposta attraverso una riduzione, per il 2019, per 370 milioni a carico delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, previsto dal comma 58 del disegno di legge in esame, e per 30 milioni a carico delle risorse del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese (articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - legge di bilancio 2017), relative al settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1, comma 63-decies

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 91-95)