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Articolo 1, commi 64-66

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 101-104)

(Fondo investimenti Enti Territoriali)

I commi 64-65, modificati al Senato, prevedono l’istituzione, a decorrere

dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria di

alcune disposizioni del provvedimento in esame, espressamente indicate dalla norma.

Il comma 66, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso

dell'esame al Senato, dispone l’istituzione di un ulteriore fondo costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e

Sardegna di cui al comma 510, per la definizione del contributo al

contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro il 10 marzo 2019, ad incremento

dei contributi già autorizzati dai commi 71 e 76, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, province e città metropolitane.

In particolare, il comma 64 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558), di un

Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali a decorrere dal 2019, con il seguente profilo finanziario: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255

milioni per l’anno 2023, di 2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

Si sottolinea che, rispetto al testo iniziale del provvedimento, la dotazione finanziaria del Fondo in esame risulta diminuita in quanto a valere su di essa è stata posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame alla Camera e al Senato.

Ai sensi del comma 65, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, le risorse del Fondo sono destinate al

rilancio degli investimenti degli enti territoriali, oltre che alle finalità di copertura finanziaria previste dalle seguenti norme del disegno di legge in

esame:

comma 297, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro) con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli

anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al

2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l’anno 2033;

comma 487, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Ciò comporta una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni

di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il

2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

comma 504 che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza

pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e

dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

comma 514, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e

scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Il comma 66, come riformulato dal Senato, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un

ulteriore fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui sopra, destinato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell’ambito degli

accordi bilaterali di cui al comma 510, sottoscritti tra lo Stato e ciascuna delle due regioni a statuto speciale per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico, da concludersi entro il 31 gennaio 2019.

Laddove le regioni non pervenissero ai citati accordi entro il predetto termine, le risorse del fondo non utilizzate saranno destinate ad incremento

dei contributi autorizzati dai commi 71 e 76, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché dei contributi di cui al comma 63-bis, assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,

edifici pubblici e patrimonio comunale.

A tale assegnazione si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’economia

e delle finanze entro il 10 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019.

Si ricorda che, nel testo iniziale del disegno di legge (AC 1334), la disposizione indicava come finalità del Fondo investimenti enti territoriali i seguenti settori di spesa: edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza; manutenzione della rete viaria; dissesto idrogeologico; bonifiche (finalità, quest’ultima, introdotta nel corso dell’esame alla Camera); prevenzione del rischio sismico; valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda poi la procedura di ripartizione del Fondo, il comma 66 rinviava ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro la data del 31 gennaio 2019, , previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La disposizione richiamava, altresì, il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 101-104)