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si specifica che nel caso sia nominato un nuovo Segretario

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 129-134)

Articolo 1, comma 85-sexies-85 octies (Interventi settore idrico)

5) si specifica che nel caso sia nominato un nuovo Segretario

Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Si valuti di chiarire ulteriormente le modalità di subentro automatico delineato dalla norma, rispetto al meccanismo di nomina da parte del Presidente del Consiglio, previsto dalla normativa in base al secondo periodo del comma 525 come novellato.

Il comma 85-septies stabilisce, per la medesima finalità di cui al comma 85-sexies vale a dire accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano

nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche

all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di

soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi

recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione

e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI):

a) si aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soggetti vigilanti - ora indicati, nella norma vigente, nel Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - la società cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente.

La norma vigente prevede, al comma 11, primo periodo, che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che il co. 10 della norma novellata aveva soppresso e posto in liquidazione. l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) nella finalità di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino.

b) si inserisce una nuova disposizione, in base alla quale, nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, si affida

al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario straordinario di governo,

l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi indicati, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi.

Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, si attribuisce al Commissario la facoltà di nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata

e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale

dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di

specifica competenza tecnica.

Si stabilisce l'applicazione al Commissario di una serie di previsioni, quali:

 di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Si tratta:

della previsione per cui il Presidente della regione può delegare apposito

soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal

Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso (co. 2-ter citato);

della norma in base a cui per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione (co. 4);

della possibilità che il Presidente della regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga, a tal fine emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (co. 5 cit).

della previsione che l'autorizzazione in parola sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in base alla normativa richiamata.

 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Si tratta:

- della previsione che i Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (co. 5);

- della previsione che i commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale (co. 7-bis cit.);

- della norma per cui le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

A tali fini si attribuisce all’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale l'autorizzazione ad assumere, previa selezione pubblica, con

contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore

a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in

deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla

normativa vigente fino a 40 unità. Si stabilisce comunque il limite di 1,8

milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del

Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse

destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub

commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dal già richiamato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il Commissario provvede al trasferimento alla società in parola delle attività previste e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Si prevede, per il caso di nomina di un

nuovo Segretario Generale, che il Commissario cessi dall’incarico e venga

automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Il comma 85-octies autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun

anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del

Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 129-134)