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Articolo 1, commi 125-bis-ter

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 170-174)

(Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)

Il comma 125-bis autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di

40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare

ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale

Il comma 125-ter dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di

vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, dei limiti per

l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e per l’affidamento in house della restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

Il comma 125-bis autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di

40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di

potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.

Il Decreto Legislativo 102/2014, recante il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2012/27/UE, contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Nel dettaglio, il D.Lgs. prevede specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6)5.

In particolare, l’articolo 5 ha demandato al MISE la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento

della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con le seguenti finalità:

5 Anche a tal fine, il D.Lgs. ha previsto l’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l’attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4). Il D.M. 9 gennaio 2015 ha disciplinato le “modalità di funzionamento della cabina di regia”.

riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa,

conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Al fine di predisporre il citato programma, le PP.AA. centrali devono presentare annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica.

Il D.M. 16 settembre 2016, attuativo dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, reca le “Modalità di attuazione del programma di interventi per il

miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”. In attuazione dell’art. 16, comma 3, del D.M. sono

state realizzate delle Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)". Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Infine, si ricorda che è in via di recepimento nell’ordinamento nazionale (articolo 21 dell’A.S. 944, Disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato in prima lettura dalla Camera) la direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il cui obiettivo è quello di promuovere

una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire

al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il comma 125-ter dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività

di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, del rispetto dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture

con procedure ad evidenza pubblica (80%) e in house per la restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal

2019. Si richiama il protocollo di intesa già stipulato relativo alla

collaborazione tra MISE e Guardia di finanza stressa, perfezionato il 3 marzo 2018.

L’art. 177, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati a esternalizzare l'80% dei nuovi contratti, residuando la possibilità di eseguire direttamente solo il 20% delle prestazioni in favore di imprese controllate e/o collegate (aliquote sostituite rispettivamente con il 60% e il 40% per i soli concessionari autostradali dall’art. 1, comma 568, lett. a), della legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017).

L’art. 177, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 568, lett. b), della legge di bilancio 2018 ha, altresì, devoluto all’A.N.AC - oltre che agli stessi Concedenti pubblici – il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20% (o 60/40% per i concessionari autostradali), con modalità da indicarsi in apposite linee guida, che l’Autorità ha adottato con delibera n. 614 del 4 luglio 2018 (cfr.

linee guida n. 11/2018). Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Le citate linee guida n. 11/2018, in particolare, prevedono nella parte II di natura vincolante, che le attività di verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art. 177, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici sono effettuate dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale.

Rileva in tale ambito quanto segnalato da ANAC, nell’atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, sulla verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice:

a) la necessità di un intervento volto a sollecitare l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni scadute;

b) la necessità di richiamare l’attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all’applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art.177 del Codice;

c) la necessità di richiamare, altresì, l’attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro, disciplinato nelle citate linee guida n. 11 del 2018 e, più in generale, nelle linee guida n. 9 del 2018 (monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato).

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo che al Senato ha introdotto il comma 125-ter afferma che, nell’ambito delle proprie competenze, il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.

Articolo 1 comma 129-bis

(Consulenza in materia di investimenti)

Il comma 129-bis, introdotto al Senato, dispone una proroga per l’esercizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 già esercitavano l’attività.

Il comma in esame modifica il comma 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, che prevede che i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere il servizio fino all’avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti

finanziari

In merito si segnala che con la delibera n. 20704 la Consob ha dato l’avvio

definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e

dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari a partire dal 1° dicembre 2018.

La norma in commento stabilisce che fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non

oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la

riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58) non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere

somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Si ricorda che l’articolo 18 decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 170-174)