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febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 116-120)

Il programma gestito dalle regioni a statuto ordinario (co. 71-75)

dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno

scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 81). In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto

affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori, in base al comma 80,

deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, quindi, presumibilmente, entro il 15

luglio.

FASE 1-PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE ENTRO IL 15 SETTEMBRE (COMMA 77) Il comma 77, primo periodo, dispone che i comuni presentano le

richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine

perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Contenuto e importi massimi delle richieste (comma 77, quarto periodo) Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo non può eccedere i seguenti importi massimi:

ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 1 milione di euro, se ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;

ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 2,5 milioni di euro, se ha una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 5 milioni di euro, se ha una popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (commi 76, secondo periodo, e 77, periodi secondo, terzo e quarto)

In base al secondo periodo del comma 76, non sono assegnati

contributi per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

La richiesta di contributo deve contenere, ai sensi del secondo periodo del comma 77, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento

concesse da altri soggetti sulla stessa opera. In mancanza dell’indicazione di un CUP valido, o in caso di errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, viene prevista l’esclusione dalla

procedura (comma 77, terzo periodo).

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della L. 144/1999 e art. 11 della L. 3/2003).

Il CUP, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP), accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

Il quarto periodo del comma 77 dispone, inoltre, che la richiesta di contributo deve:

riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;

riguardare tipologie di investimenti che sono specificatamente

individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono

stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

Ulteriori requisiti, che fanno riferimento alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di specifici documenti contabili, sono previsti dal comma 79 (al cui commento si rinvia, per una trattazione dettagliata).

FASE 2-DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 15 NOVEMBRE (COMMA 78, PRIMO PERIODO)

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo,

con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente locale.

Disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (comma 78, secondo periodo)

Ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del

risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello

schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L'Allegato 13 al D.Lgs. 118/2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie. I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie).

Modalità di acquisizione delle informazioni (comma 79)

In base al comma 79, primo periodo, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs.

118/2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

In base al secondo periodo del medesimo comma, sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla

trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art.

3 del D.M. Economia e finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del D.L. 189/2016 ha disposto (per un periodo di dodici mesi, salva ulteriore proroga4) la sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL (di cui al D.Lgs. 267/2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni citate sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al

Ministero dell’interno (comma 79, terzo periodo).

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196/2009, è stato adottato il succitato D.M. 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del D.M. 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 1, lett.b));

4 Il comma 3 ha demandato a successivi decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di disporre la proroga del periodo di sospensione. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.M. 17 novembre 2017, il Decreto 4 dicembre 2017, il D.M. 7 maggio 2018 e il D.M. 22 maggio 2018.

il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

FASE 3EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI (COMMA 81)

Il comma 81 dispone che all’erogazione dei contributi agli enti beneficiari provvede il Ministero dell'interno, secondo il seguente scadenziario: erogazione di una quota pari al 20% entro il 28 febbraio dell'anno di

riferimento del contributo;

erogazione di una quota pari al 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica (attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 83) dell'avvenuto affidamento dei

lavori;

Si fa notare che l’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro otto mesi dall’emanazione del decreto di determinazione

Nel documento LEGGE DI BILANCIO 2019 (pagine 116-120)