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L’articolo 69 l fall e la sent Cost 19 marzo 1993, n° 100.

Un breve cenno all’istituto della dote.

3. L’articolo 69 l fall e la sent Cost 19 marzo 1993, n° 100.

L’originario art 69 l. fall. disponeva:

“Art 69. Atti compiuti tra coniugi.

Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito”.

49 L’articolo in questione è stato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale, su investitura del Tribunale di Cassino, 23 marzo 1992, il quale sosteneva che, non sussistendo più il divieto di donazione tra coniugi, a seguito dell’abrogazione dell’art 781 cc ad opera della sent Cost. 27 giugno 1973, n° 91, si era creata una lacuna nella disciplina fallimentare; infatti, mentre le donazioni fra coniugi compiute nei due anni anteriori al fallimento rientravano sotto l’art 64 l. fall. e quindi potevano essere dichiarate inefficaci, quelle compiute in epoca più remota non risultavano regolate in nessun modo, facendo sorgere problemi di irragionevolezza e disparità di trattamento. Si continuava dicendo che se si fosse applicata la revocatoria ordinaria (art 2901 cc) a quest’ultima fattispecie, e più in generale agli atti a titolo gratuito compiuti oltre il biennio dal fallimento, si sarebbe avuta un’incongruenza, sotto il profilo sia dell’onere probatorio che della prescrizione, rispetto agli atti a titolo oneroso, a cui si applica l’art 69 l. fall., infatti la disciplina della revocatoria ordinaria è più gravosa rispetto alla disciplina di quella fallimentare e la sua prescrizione decorre dal compimento dell’atto e non dalla dichiarazione di fallimento; si concludeva dicendo che era in ogni caso da escludere la possibilità di estendere per analogia l’art 69 l. fall. agli atti a titolo gratuito ultrabiennali, dato il divieto di

50 applicazione analogica di una norma contenente una presunzione legale.

La Corte costituzionale, considerando preliminarmente le varie soluzioni prospettate sia in giurisprudenza che in dottrina (chi a favore dell’applicazione dell’art 2901 cc, chi a favore dell’applicazione dell’art 69 l. fall. per interpretazione estensiva o analogia), concluse con il dire che nessuna delle suddette è praticabile, e quindi l’unica cosa possibile da fare era stabilire che:

“È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3

cost. - l'art. 69 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione, ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale”38.

A seguito di questa sentenza, il sistema era così delineato:

1) Gli atti a titolo oneroso compiuti quando il fallito esercitava un’impresa commerciale rimangono (ovviamente) disciplinati dall’art 69 l. fall., quindi erano revocabili a meno che il coniuge non dimostrasse che ignorava lo stato di insolvenza o

51 che l’atto non aveva arrecato pregiudizio agli interessi dei creditori.

2) Gli atti a titolo gratuito invece erano soggetti ad un triplice regime:

- Quelli compiuti nei due anni precedenti al fallimento diventavano inefficaci in automatico, stante la loro soggezione all’art 64 l. fall.;

- Gli atti compiuti in epoca anteriore ai due anni dal fallimento, ma nei 5 anni precedenti alla data in cui veniva proposta la revoca, non rientravano nell’art 64 l. fall., ma se ne poteva chiedere la revoca sulla base del combinato disposto degli art 2901 e ss, cc, e l’art 66 l. fall.;

- Gli atti compiuti oltre il biennio e oltre 5 anni dalla data in cui veniva proposta la revoca erano revocabili ex art 69 l. fall. a meno che il coniuge non dimostrasse la sua ignoranza sullo stato di insolvenza del fallito.

- Gli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti prima dell’inizio dell’esercizio dell’impresa commerciale potevano essere revocati ai sensi dell’art 2901 cc, a patto che fossero stati compiuti nei 5 anni precedenti alla proposizione dell’azione39.

39

Per questa ricostruzione, si rimanda a Giur. comm. 1993, II, 583, Lorenzo Stanghellini, “La revocazione delle donazioni tra coniugi”.

52 La Corte, nella parte finale della motivazione, auspicava un intervento legislativo volto ad aggravare la portata dell’art 69 l. fall. in riferimento agli atti a titolo gratuito e ad escludere quindi la possibilità del coniuge di provare la inscientia decoctionis40. Tale risultato la Corte lo avrebbe potuto in astratto ottenere, per Stanghellini41, abrogando l’art 69 l. fall. nella parte in cui non estendeva l’art 64 l. fall. anche agli atti a titolo gratuito anteriori ai due anni dalla dichiarazione di fallimento e realizzati quando il fallito esercitava un’impresa commerciale; cosa che però nella pratica non poteva fare, essendo stata investita di altra questione.

Lo stesso Stanghellini riteneva superfluo ed anzi controproducente un intervento legislativo in tal senso, perché nell’ambito degli atti a titolo gratuito si sarebbe privata di rilievo, anche nel periodo precedente i due anni dalla dichiarazione di fallimento, la prova che il coniuge poteva dare della sua inscientia decoctionis, che nell’art 64 l. fall. non ha spazio, considerata la vicinanza temporale con il fallimento; è quindi l’elemento temporale che fa da discriminante in

40

“Ed invero, la irragionevolezza della norma dell'art. 69 sopravvenuta all'abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi (art. 781 del codice civile), può essere superata ampliando la portata della disposizione originariamente limitata alla revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi anche oltre il biennio -limitazione ormai priva di fondamento logico- agli atti di liberalità tra coniugi nello stesso periodo, altrimenti revocabili solo alle condizioni più rigorose previste dall'art. 2901 e con una decorrenza prescrizionale più svantaggiosa”.

53 questo caso perché, se così non fosse, si reintrodurrebbe implicitamente il divieto di donazioni tra coniugi.

Sulla materia è poi intervenuto il d. lgs 9 gennaio 2006, n° 5, che, recependo i dubbi e gli orientamenti prospettati in dottrina, ha modificato l’art 69 l. fall. in questo modo, eliminando ovviamente anche i restanti commi dell’articolo in questione, in relazione all’abrogazione dell’istituto della dote in seguito alla riforma del diritto di famiglia (l. 151/ 1975):

“Art 69. Atti compiuti tra coniugi.

Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito”42.

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Capitolo II

Presupposti e ambito di applicazione della