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Artt 10, 11e 13 Avviso e modifiche.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 53-56)

LE NORME UNIFORMI ICC PER LE GARANZIE A PRIMA RICHIESTA (URDG 758)

4. Le Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta ( 83 ).

4.5. Artt 10, 11e 13 Avviso e modifiche.

Una garanzia a prima domanda coinvolge diversi soggetti. Si è precisato (v. § 3.2) come a ciascuno dei tre o quattro soggetti che potrebbero essere definiti indispensabili sia riconosciuta la possibilità di rivolgersi ad altre figure per lo svolgimento di determinati servizi. In particolare il garante può rivolgersi ad un avvisante il quale ha il compito appunto di avvisare la garanzia. La novità introdotta rispetto all'art. 2, in cui la figura dell'advising party viene definita, sta nel fatto che costui, a sua volta, può rivolgersi ad un secondo avvisante. Tale secondo avvisante tuttavia deve essere l'ultimo anello della catena prima di giungere al beneficiario dato che le URDG non prevedono il coinvolgimento di ulteriori soggetti (105). La CCI ha ritenuto infatti che anche nei casi più estremi due soggetti avvisanti fossero il numero massimo accettabile per non rallentare il percorso del contratto, da un lato, e per non rendere lo strumento della garanzia a prima domanda esoso dall'altro. Sempre allo scopo di limitare le possibili inefficienze, viene fatta richiesta alle parti in gioco (garante e primo avvisante) di avvalersi degli stessi soggetti qualora vi fossero delle modifiche da apportare al testo iniziale (106). E' immediato comprendere infatti che se per ogni modifica venissero contattate persone diverse costoro rallenterebbero senza volerlo il fluire dei passaggi solamente perché necessitano di tempo per conoscere del caso in loro

(104) Art. 9 URDG 758.

(105) L'osservazione delle meccaniche esistenti nel settore delle garanzie bancarie ha certamente evidenziato la difficoltà delle banche operanti prevalentemente a livello nazionale nel muoversi all'interno del contesto globale. Per contro, invece, con il tempo altri operatori si sono specializzati nell'offrire determinati servizi fra i quali ad esempio l'avviso di garanzia. La figura dell'avvisante (primo e secondo) è stata probabilmente prevista nelle Norme CCI proprio per far incontrare la domanda con l'offerta di simili servizi specifici. Tuttavia il numero eccessivo di passaggi dal soggetto garante al beneficiario potrebbe rendere vani i benefici derivanti dall'esistenza di questa "figura ponte", ecco perché s'impone un limite al numero di soggetti avvisanti.

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esame. L'avvisante, o se del caso il secondo avvisante, ha il compito di avvisare al beneficiario la garanzia, ovvero sia "rende palese […] sia il proprio convincimento circa l'apparente autenticità della garanzia, sia che l'avviso rispecchia correttamente i termini e le condizioni della garanzia ricevuta" (107). Se però il soggetto incaricato di avvisare la garanzia non è del tutto convinto della "apparente autenticità", dinanzi a costui si aprono due strade: o informa immediatamente il garante (o il primo avvisante) dal quale pare essere stato incaricato, o, qualora invece decidesse di procedere comunque nell'avviso, ne dà notizia al beneficiario (o al secondo avvisante) (108). Naturalmente la disposizione dell'art. 10 che contiene quanto appena detto non prevede alcuna forma di sanzione nel caso in cui l'advising party non si comportasse come descritto, non deve essere dimenticato che le URDG sono pur sempre norme di origine astatuale adottate per volontà delle parti e dunque prive di portata legale. La posizione dell'avvisante risulta comunque alleggerita dall'art. 10 (c) in cui viene liberato da qualsiasi responsabilità scaturente dal testo del contratto nei confronti del beneficiario (109). Sebbene la responsabilità della figura dell'avvisante esca ridimensionata da quanto finora detto, le Norme CCI non esonerano tale soggetto dal farsi carico di minime attenzioni nei confronti di chi si mettesse in suo contatto. Similmente a quanto disposto per il garante all'art. 9 con riferimento alla richiesta di emissione, l'avvisante che "non intende o è nell'impossibilità di farlo [ovvero sia di avvisare la garanzia], deve informarne, senza ritardo, il soggetto dal quale ha ricevuto la garanzia, la modifica o l'avviso" (110). Come detto l'advising

party non avvisa solo la garanzia, bensì dà notizia anche delle eventuali modifiche

della stessa. Naturalmente ciò deve avvenire su richiesta del garante. Quest'ultimo agisce a sua volta su stimolo del richiedente, ma se per qualche motivo non

(107) Art. 10 (a) URDG 758. (108) V. art. 10 (e) URDG 758.

(109) Così l'art. 10 (c) URDG 758: "L'avvisante o il secondo avvisante avvisano una garanzia senza alcuna dichiarazione aggiuntiva o impegno di qualsiasi natura nei confronti del beneficiario." Il motivo di un simile atteggiamento potrebbe essere ritrovato nel fatto che, come detto, la figura dell'avvisante fa da ponte tra altri soggetti e dunque il suo compito non è quello di vagliare quanto scritto, ma semplicemente di trasmetterne comunicazione.

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intendesse o fosse impossibilitato ad emettere la modifica in questione, allora ne dovrebbe dare immediata comunicazione (111). Il compito del primo o secondo avvisante non si esaurisce in comunicazioni prodotte dal garante (o primo avvisante) a favore del beneficiario (o secondo avvisante; ed in questo caso anche dal secondo avvisante al beneficiario). Esiste infatti anche un flusso di informazioni in direzione opposta, ovvero sia dal beneficiario al garante poiché il garante deve avere notizia dell'accettazione o del rifiuto del beneficiario (112). Tale comunicazione è fondamentale per il garante. Costui, infatti, in virtù dell'art. 11 (b) rimane "irrevocabilmente vincolato da una modifica dal momento della sua emissione, a meno che e fino a quando il beneficiario non l'abbia rifiutata". L'accettazione del beneficiario diventa a questo punto fondamentale affinché il garante ne risulti definitivamente vincolato. In ogni caso il beneficiario è libero di rifiutare una modifica in qualsiasi momento fintantoché non abbia comunicato la sua accettazione (113). Infine, le ultime disposizioni dell'art. 11 trattano della accettazione parziale che viene esplicitamente vietata e di previsioni che stabiliscono la validità di una modifica decorso un certo periodo, anche questa inefficace (114). Diverso, invece, è stato l'atteggiamento della Task Force nei confronti delle variazioni d'importo in aumento o in diminuire della garanzia. All'art. 13 si stabilisce che le modifiche in tal senso entrano in vigore al verificarsi di determinati eventi che devono essere comprovati con la presentazione al garante di documenti espressamente richiesti nella garanzia o, in assenza, quando

(111) Art. 11 (a) URDG 758.

(112) Così l'art. 11 (d) URDG 758: "L'avvisante deve informare, senza ritardo, il soggetto dal quale ha ricevutola modifica circa la comunicazione del beneficiario relativa all'accettazione o al rifiuto della modifica".

(113) L'art. 11 (c) precisa che sono "fatte salve specifiche previsioni della garanzia". E' da notare come sia la prima volta, fra le norme fino a questo punto incontrate, che viene lasciato spazio alla volontà delle parti. La stessa disposizione inoltre riconosce due possibilità al beneficiario per dare notizia della sua accettazione: a) comunicandolo al garante, b) effettuando "una presentazione conforme alla garanzia così come modificata".

(114) Così l'art. 11 URDG 758: "e) L'accettazione parziale di una modifica non è consentita […]. f) La condizione presente in una modifica, secondo la quale la stessa sarà da intendersi valida se non rifiutata entro un certo termine, non sarà presa in considerazione".

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l'evento sia determinabile dal garante (115). Dunque simili modifiche sono da ritenersi valide.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 53-56)