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Caratteristiche delle nuove norme.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 40-43)

LE NORME UNIFORMI ICC PER LE GARANZIE A PRIMA RICHIESTA (URDG 758)

3. Caratteristiche delle nuove norme.

Le nuove URDG 758 non devono essere considerate un semplice aggiornamento delle precedenti URDG 458. Non sono solo diciassette anni a separarle. La realtà

(73) G.AFFAKI, Introduzione in Norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta con

Moduli Tipo (URDG). Revisione 2010. Pubblicazione ICC n. 758, Edizione bilingue E-I, ICC

Italia, Roma, 2010, p. 17.

(74) G.AFFAKI, op. cit., p. 17. In Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta la Task Force ICC sulle Garanzie viene definita quale un "forum di esperti creato al fine di condividere conoscenze ed imprimere una nuova politica su temi pratici relativi alle garanzie internazionali". La partecipazione alla Task Force è aperta a tutti i membri delle ICC. Ma anche personalità con notevole esperienza in materia e che rappresentano organizzazioni professionali possono prendervi parte in qualità di osservatori. Le competenze del forum sono: a) promuovere un sempre maggiore utilizzo delle URDG in tutti i settori industriali e regioni geografiche; b) prendere in considerazione e proporre alle relative Commissioni e collegio di esperti ulteriori progetti che possono essere intrapresi dalla ICC nel campo delle garanzie; c) supportare il Consigliere Tecnico della Commissione Tecnica e Pratica Bancaria della ICC nel rispondere ai quesiti posti con riguardo alle URDG e nell'ambito dell'applicazione delle regole DOCDEX; d) se richiesto da determinati soggetti facenti parte della ICC, rispondere ai quesiti relativi alla garanzie ed alle norme ICC in materia, anche di pubblicazioni precedenti al fine di assicurare una posizione coerente; e) aggiornare costantemente sullo svolgimento delle proprie attività la Commissione Tecnica e Pratica Bancaria; f) riunirsi almeno una vola all'anno ed ogniqualvolta convocata dal suo Presidente e g) il Segretariato della Commissione Tecnica e Pratica Bancaria funge anche da Segretariato della Task Force".

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economica, politica e culturale a livello internazionale è profondamente mutata determinando un'evoluzione nella prassi dei commerci internazionali anche nel settore delle garanzie bancarie. Recepire i cambiamenti è stata la scelta dalla CCI che ha così potuto dare al mondo economico un nuovo utile strumento. Le nuove Norme si caratterizzano innanzitutto per una maggiore chiarezza. Avvicinandosi allo stile di stesura delle Norme Uniformi relative ai Crediti Documentari (NUU 600), rendono più facile muoversi all'interno del mondo delle garanzie a prima domanda (76 ). Nella precedente pubblicazione, inoltre, alcuni aspetti non trascurabili dalla prassi non furono regolati. Ad esempio, nulla veniva detto riguardo all'avviso della garanzia, alle modifiche, ai criteri generali per l'esame delle presentazione e a molti altri aspetti. La presenza di simili vuoti era dovuta al fatto che le URDG 458 fossero un primo tentativo di codificazione della prassi riguardante le garanzie a semplice richiesta. I cinque moduli tipo di garanzia presentati nella Pubblicazione n. 503 che accompagnavano le URDG 458 furono un importante aiuto per gli operatori del mercato internazionale delle garanzie, ma si tramutarono in poco tempo in un fermo immagine: una fotografia di prassi che il tempo inesorabilmente avrebbe modificando (77). Il passare del tempo e l'accumularsi di esperienza hanno portato la consapevolezza che tali Norme non erano ormai più accettabili ed hanno reso necessaria l'entrata in "vigore" di un nuovo set che fosse preciso ed esauriente, ma allo stesso tempo equilibrato ed innovativo (78). Per citare un semplice esempio, con le nuove norme viene riconosciuto il diritto dell'ordinante di essere informato del verificarsi dei passaggi

(76) G.AFFAKI, op. cit., p. 18. Un esempio su tutti è la determinazione del termine di 5 giorni per poter accertare la conformità della richiesta di escussione, termine coincidente con quanto previsto per l'esame nei crediti documentari. Per quanto concerne le garanzia e semplice domanda si faccia riferimento all'art. 20 (a) URDG 758, mentre per i crediti documentari si veda l'art. 14 (b) NUU 600.

(77) G.AFFAKI, op. cit., p. 20.

(78) G. AFFAKI, op. cit., pp. 18-19. Per quel che concerne la precisione la Task Force ha lungamente lavorato alla terminologia delle Norme eliminando locuzioni del tutto ambigue quali "tempo ragionevole" e "ragionevole cura". In tal modo le nuove URDG hanno eliminato ogni riferimento impreciso per incrementare la certezza e la prevedibilità. Accanto a questo le Norme sono divenute più esaurienti prevedendo specifiche disposizioni per un numero maggiore di aspetti della prassi internazionale, ma soprattutto trattando egualmente garanzie e contro-garanzie.

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chiave nel ciclo di vita della garanzia, anche se naturalmente questa informazione non deve essere scambiata per un prerequisito per il pagamento (79). Muovendo il punto d'osservazione dal lato del beneficiario, questo significa che ha diritto al pagamento a fronte di una presentazione meramente conforme senza la necessità che il garante chieda l'assenso dell'ordinante. A maggior tutela del beneficiario, inoltre, le nuove URDG correggono una situazione ingiusta che lasciava il beneficiario senza ricorso al garante in caso di forza maggiore se la scadenza coincideva con l'interruzione degli affari del garante (80). Da ultimo con le nuove URDG si è assistito all'affermazione dell'autonomia del ruolo del garante, fatto naturalmente che giova ad entrambi le parti del rapporto sottostante. Non solamente la sua attività viene definita ora in termini documentari (v. art. 6 URDG 758), bensì il garante deve anche agire in maniera diligente. E dunque non può derogare al termine previsto di cinque giorni lavorativi per l'esame della richiesta di escussione, pena altrimenti la non eccepibilità di eventuali difformità. Così si è voluto tutelare il beneficiario vittima talvolta di una prassi sleale che vedeva uniti ordinante e banca emittente nella volontà di lasciar trascorrere molto (troppo) tempo prima di coprire la richiesta del beneficiario. Per quanto riguarda l'innovazione contenuta nelle nuove Norme, essa deriva naturalmente dall'evoluzione della prassi e dalla necessità di evitare controversie. Qui basterà fare menzione della nuova regola che prevede la possibilità di sostituire la divisa di pagamento qualora il pagamento nella divisa indicata nella garanzia risultasse

(79) V. art. 16 URDG 758, Informazione relativa alla richiesta: "Il garante deve informare, senza ritardo, il richiedente […] della richiesta pervenuta". Non va dimenticato che il pagamento può avvenire solo nel caso in cui la richiesta presentata dal beneficiario sia conforme.

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impossibile (81) e del nuovo meccanismo di estinzione per le garanzie che non indicano né una data né un evento di scadenza (82).

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Le Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 40-43)