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Artt 12, 27, 28, 29, 30, 31e 32 Responsabilità del garante.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 63-66)

LE NORME UNIFORMI ICC PER LE GARANZIE A PRIMA RICHIESTA (URDG 758)

4. Le Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta ( 83 ).

4.10. Artt 12, 27, 28, 29, 30, 31e 32 Responsabilità del garante.

Le URDG 758 disegnano un garante più autonomo rispetto al corpo normativo precedente (133). A fronte della diligenza e della buona fede richiesta nelle Norme (134), il garante viene esonerato da una serie di responsabilità. Innanzitutto, il garante s'impegna nei confronti del beneficiario solamente per l'importo della garanzia e non oltre, osservando con attenzione le disposizioni delle URDG 758 così come stabilito dall'art. 12. In secondo luogo non deve assume alcuna responsabilità per: "a) la forma, la sufficienza, la correttezza, l'autenticità, la

(131) Nelle URDG, all'art. 26 (a), la forza maggiore viene intesa come "calamità, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo o ogni altro evento indipendente dalla volontà del garante o del contro-garante che interrompono la loro attività relativa all'esecuzione di atti connessi a queste norme". La forza maggiore ha il potere di sospendere la validità di un altro articolo già considerato nella presente trattazione: l'art. 20. Se infatti una presentazione viene effettuata, ma non esaminata prima dell'avvento della forza maggiore, allora le disposizioni di cui all'art. 20 sono sospese fino a che il garante non è in grado di riprendere la sua attività. Si veda in tal senso l'art. 26 (b) (ii). Lo stesso principio di tutela nei confronti del garante si applica in relazione al pagamento come descritto all'art. 26 (b) (iii): la richiesta che non può essere pagata a causa della forza maggiore, "sarà pagata quando la forza maggiore cessa". Lo stesso vale nel caso di impedimento del contro-garante (art. 26 (c)).

(132) V. art. 26 (d) ed (e) URDG 758.

(133) Si torni a tal proposito all'Introduzione della Pubblicazione CCI n. 758 in cui G. AFFAKI

evidenzia le caratteristiche delle nuove norme. Una maggiore autonomia della figura del garante assicura che costui applichi correttamente le Norme CCI ed evita al contempo che pressioni derivanti da interessi particolari nascenti nel rapporto principale possano incidere sul contratto di garanzia che, come detto più volte,è e deve rimanere autonomo.

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falsificazione, la portata legale di qualsiasi firma o documento presentato; b) le dichiarazioni generali o specifiche predisposte o aggiunte su qualsiasi documento presentato; c) la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci, servizi o altre prestazioni ovvero dati rappresentati o menzionati in un qualsiasi documento presentato; o d) la buona fede, gli atti, le omissioni, la solvibilità, gli adempimenti o l'affidabilità di un qualunque soggetto emittente e menzionato in qualsiasi altra veste in un documento presentato" (135). L'esonero dalle responsabilità collegate alla validità ed all'efficacia dei documenti ha una ragione molto chiara dal punto di vista economico. Il ruolo del garante è quello di emettere una garanzia a fronte di una richiesta avanzata da un altro soggetto, l'ordinante (v. supra § 3), e solo per questo viene remunerato. Egli infatti opera elusivamente su documenti così come precisato dall'art. 6 ed ottiene un compenso commisurato al rischio di cui si carica attraverso l'emissione delle garanzia. Se si pretendesse ad esempio l'esistenza di una qualche forma di responsabilità in capo al garante in merito alla qualità delle merci sottostanti il contratto di garanzia, lo si obbligherebbe ad avere delle competenze che esulano dal suo ruolo. Costui potrebbe tuttavia sopperire alla mancanza dei requisiti necessari per compiere una corretta valutazione della qualità rivolgendosi ad un perito, ma tale consulenza dovrebbe pur sempre essere remunerata e l'onere economico non potrebbe che ricadere su quel soggetto che richiede tale competenza aggiuntiva al garante. In più verrebbe meno l'autonomia del rapporto di garanzia che è stata fortemente ribadita più volte nel corso del presente lavoro. Lo stesso vale per responsabilità legate a trasmissioni e traduzioni. L'art. 28 dispensa il garante da qualsiasi responsabilità insorta a causa di "ritardi, smarrimenti, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione" e da "errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici" (136). Altrimenti si

(135) Art. 27 (a), (b), (c) e (d) URDG 758.

(136) E' da notare che l'art. 28 (a) riconosce ampia libertà al garante in quanto l'esonero da responsabilità vale sia nel caso in cui il documento sia stato trasmesso o inviato in conformità con le istruzioni della garanzia sia nell'ipotesi che il garante abbia scelto in maniera autonoma la modalità di consegna. In questa norma si intravede un atteggiamento forse eccessivamente favorevole al garante che di conseguenza può penalizzare il richiedente. Tuttavia la discrezionalità

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pretenderebbe che il garante svolgesse anche la professione di traduttore, cosa evidentemente impossibile. Gli articoli successivi trattano invece in maniera chiara della responsabilità del richiedente o del contro-garante (137). Se infatti il richiedente od il contro-garante chiedono al garante di avvalersi dei servizi di altri soggetti, allora costoro ne sono responsabili poiché il garante agisce per loro conto e a loro rischio. Ancora, il richiedente ed il contro-garante rispondono per l'assunzione di obblighi e responsabilità derivanti da norme ed usi vigenti in paesi esteri, anche nel caso in cui tali norme ed usi impongano condizioni che prevalgono su quelle contenute nella garanzia o contro-garanzia (138). L'art. 32 mette da parte il garante, oggetto dell'attenzione delle norme dall'art. 27 all'art. 31, per occuparsi delle responsabilità che gravano in capo agli altri soggetti coinvolti in una garanzia a prima richiesta. Alla lettera (a) si sancisce il principio generale presente in tutti gli ordinamenti nazionali in base al quale chiunque richieda i servizi di un altro soggetto è tenuto a corrispondergli un compenso per l'esecuzione di tale servizio. Tuttavia potrebbe essere molto difficile ove non impossibile riscuotere le competenze. In simili casi le Norme CCI prevedono che sia un altro soggetto, diverso dal vero debitore, ad effettuare il pagamento e sarà poi il primo che dovrà rivalersi sul secondo per riottenere ciò che ha pagato (139).

in questo profilo sembra inserirsi nel solco della libertà prevista dall'art. 24 in merito alla rinuncia ad avvalersi delle difformità.

(137) E' interessante notare che nel gruppo di articoli relativi alla responsabilità viene esonerato solo il garante. Alla figura del contro-garante non viene riconosciuta la stessa tutela offerta al garante.

(138) V. art. 31 URDG 758. La norma è a favore del garante in quanto si esclude l'obbligo per quest'ultimo di conoscere delle norme del paese estero nel quale risiedono il beneficiario o il contro-garante. E' invece possibile scorgere il riferimento ad una diligenza del richiedente o del contro-garante. Costoro non devono tacere al fine di trarre degli indebiti vantaggi a danno del garante, bensì hanno l'obbligo di informarlo di eventuali norme ed usi in contrasto con quanto previsto dalla garanzia. Altrimenti la responsabilità grava in capo a loro, allontanandoli dalla possibilità di agire in mala fede.

(139) Così l'art. 32 (b) URDG 758: "Se la garanzia stabilisce che le competenze sono a carico del beneficiario e queste non possono essere incassate, il richiedente è tenuto al loro pagamento". In caso di contro-garanzia, se le competenze non possono essere raccolte dal beneficiario, sarà il contro-garante a pagare il garante potendo però riottenere quanto versato dal richiedente.

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Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 63-66)