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Il credito documentario, il contratto autonomo di garanzia e la stand by letter of credit: similitudini e differenze.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 78-81)

CREDITO DOCUMENTARIO?

2. Il credito documentario, il contratto autonomo di garanzia e la stand by letter of credit: similitudini e differenze.

Quanto descritto nel paragrafo precedente trova pieno riscontro nell'attività di codificazione privata svolta dalla CCI (v. § 4, Capitolo Secondo). La Cassazione civile italiana si è pronunciata più volte in merito agli usi redatti dalla CCI in materia di crediti documentari, mantenendo costante il suo orientamento. Nella sentenza n. 1842 dell'8 marzo 1996, per esempio, afferma: "è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si tratta di usi giuridici o normativi, ma di clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti, sicché la loro violazione o falsa applicazione non è denunciabile in sede di legittimità" (164). Nonostante ciò, i crediti documentari e le norme della CCI si sono ampiamente diffusi, camminando di pari passo. In base a quanto affermato all'art. 2 delle NUU 600, infatti, "credito documentario significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme". Dunque il credito poggia sul rapporto fondamentale pur rimanendone distinto (165). Lo stesso principio di astrattezza si applica ai rapporti di garanzia (v. dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo)". V. anche Trib. Udine, 10 settembre 1999, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, p. 689 con nota di R.SANTAGATA.

(164) In senso conforme Cass., 22 febbraio 1979, n. 1130, in Banca, borsa tit. cred.,1979, II, p. 257 e Cass., 10 giugno 1983, n. 3992, in Mass. Giust. civ., 1986.

(165) Secondo F. MARRELLA - F. GALGANO, cit., l'astrattezza del credito documentario dalle vicende del contratto principale è pacifica e vale anche in senso internazionalprivatistico, ovvero

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§ 1.4, Capitolo Terzo) che nella prassi dei commerci internazionali sono andati affermandosi come veri e propri contratti autonomi emessi dalle stesse banche a garanzia di pagamenti internazionali. Per quanto riguarda la stand by è utile trattare dell'origine allo scopo di ragionare sulla sua autonomia rispetto al contratto sul quale poggia. In passato, in Canada, Stati Uniti, Giappone ed altri Paesi vigeva il divieto di rilasciare garanzie autonome da parte degli istituti di credito (166). Per aggirare una simile imposizione e così non rimanere tagliati fuori dai traffici internazionali, le banche di questi Paesi hanno dato origine alle stand

by letters of credit. Con il tempo si sono progressivamente diffuse fino a divenire

oggetto di uno specifico corpo normativo redatto dalla CCI: le International

Standby Practices (ISP 98) in "vigore" dal 1° gennaio 1999. La stand by è un

impegno emesso da una banca (banca emittente) nei confronti di un beneficiario a onorare la sua eventuale richiesta di rimborso in caso di inadempienza del debitore principale. Salta immediatamente all'occhio la differenza esistente con il credito documentario che per converso è una similitudine con la garanzia: il ruolo della banca. Mentre nel credito l'emittente è di fatto il tramite attraverso il quale si realizza il pagamento, nella garanzia e nella stand by la banca entra in gioco solamente se il beneficiario sollecita il suo intervento mediante escussione e ciò accade naturalmente se l'ordinante non è in grado di onorare il debito. Così come visto per la garanzia a prima richiesta, infatti, l'escussione avviene a mezzo di una semplice dichiarazione del beneficiario di mancato adempimento da parte dell'ordinante degli impegni contrattuali, senz'obbligo per la banca di verificare che la richiesta sia fondata, ma con l'unico onere di accertare la correttezza sia "la legge applicabile all'uno o all'altro restano momenti distinti da svolgere autonomamente". Cfr. Cass., 12 dicembre 2001, n. 15705, in Dir. fallim., 2002, II, p. 203 con nota di M.MACERONI. (166) Negli Stati Uniti tale proibizione è stata rimossa nell'aprile del 1996. A tutt'oggi però le banche statunitensi prediligono emettere stand by letters of credit piuttosto che garanzie bancarie. In quei Paesi dove tradizionalmente si aprono lettere stand by, queste vengono utilizzate per diversi scopi, fra questi: a) garantire l'avanzamento dei lavori, la buona esecuzione di questi, il rimborso di eventuali acconti; b) garantire il pagamento o il collocamento sul mercato di valori o di titoli di vario genere; c) garantire il pagamento di debiti o l'adempimento di obblighi dal contenuto vario, assunti dal cliente; d) garantire il pagamento di cauzioni, o altri esborsi, attinenti a vicende processuali; e) garantire il pagamento da parte del compratore del prezzo delle merci compravendute. Cfr. C.COSTA, op. cit., p. 269.

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formale della presentazione. Anche la stand by comporta la nascita di un'autonoma obbligazione di pagamento che grava in capo alla banca e in forza di tale impegno la banca è tenuta ad adempiere indipendentemente dai fatti legati al rapporto che ne ha originato l'emissione (167). Diversamente dal credito documentario e similmente alla garanzia, dunque, la stand by "non costituisce un impegno diretto della banca (sia che questa sia l'emittente, sia che questa sia la confermante) a pagare, negoziare o accettare, ma una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione promessa, nel caso di inadempimento dell'ordinante" (168). Nelle ISP 98 così come nelle NUU 600 e nelle URDG 758 la CCI ha previsto specifiche limitazioni alla responsabilità della banca emettente la stand by. Ad esempio in caso di atti ovvero omissioni da parte di terzi, ovvero ancora in caso di inosservanza di norme o prassi in vigore nel paese del beneficiario l'ordinante non potrà chiedere la restituzione alla banca emittente di quanto pagato. Una volta che la lettera stand

by è stata emessa i contatti continuano fra venditore e compratore tanto che

quest'ultimo ha la possibilità di ritirare la cosa oggetto del contratto principale senza attendere la consegna dei documenti da parte della sua banca. Nel credito documentario invece è la banca a ricevere tutta la documentazione rappresentativa della merce ed è sempre questa a verificarne la conformità; solo in caso positivo invierà poi il tutto al cliente affinché possa materialmente sdoganare la merce. Con lo strumento del credito si rischiano chiaramente dilazioni temporali, vuoi

(167) Se il debitore non riesce a far fronte al pagamento di una certa somma e la stand by letter of

credit prevede che sia la banca ad adempiere allora si ha a che fare con una performance standby;

se invece viene garantito il pagamento di un acconto, allora si tratterà di una advance payment

stanby. La bidbond standby assicura invece esecuzione del contratto una volta accettato il bando di

gara e la financial standby può essere emessa in caso di contratto di mutuo. F.MARRELLA -F. GALGANO, op. cit., p. 764. Evidente è l'analogia con la garanzia a prima domanda. In F.BONELLI, cit., il bid bond o garanzia di offerta rappresenta la garanzia che l'ordinante firmerà il contratto in caso di accettazione della sua offerta (v. bidbond standby). Il performance bond o garanzia di buona esecuzione prevede che la banca provveda al versamento di una somma (v. performance

standby) ovvero procuri l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'ordinante non abbia eseguito

correttamente. Infine il repayment bond o garanzia di rimborso assicura che la somma o le somme anticipate dal beneficiario siano rimborsate (v. advance payment standby).

(168) Così A.DI MEO al sito www.mglobale.it/Internazionalizzazione/Pagamenti/Stand_by_letter/ Lemissione_di_una_stand_by_letter.kl.

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perché possono verificarsi dei ritardi nei passaggi dei documenti, vuoi perché i documenti non sono conformi generando ulteriori costi per il compratore a causa della sosta. Con la stand by letter ciò non accade in quanto i documenti vengono inviati dal venditore direttamente all'indirizzo del compratore. Rispetto al credito documentario, dunque, la stand by si dimostra essere uno strumento più snello. In altre parole, la stand by letter of credit ha la stessa efficacia di un normale credito documentario, ma con il vantaggio di accorciare i tempi. Di fatto la stand by può addirittura essere concepita come un meccanismo alternativo ad un pagamento a mezzo credito. Inoltre, sempre rispetto al credito documentario, la stand by semplifica di gran lunga le operazioni in caso di regolare adempimento da parte del debitore. Essa non viene attivata e dunque non deve essere presentata ulteriore documentazione come avviene solitamente per ottenere il pagamento a mezzo credito (richiesta di escussione con eventuali documenti aggiuntivi). Questo consente un sensibile risparmio di costi per il soggetto che richiede l'emissione di una stand by quali ad esempio le commissioni bancarie e senza dubbio gioca a tutto vantaggio della diffusione di un simile strumento (169).

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 78-81)