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Artt 19, 20, 21 e 22 Esame di una richiesta e pagamento.

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 58-60)

LE NORME UNIFORMI ICC PER LE GARANZIE A PRIMA RICHIESTA (URDG 758)

4. Le Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta ( 83 ).

4.7. Artt 19, 20, 21 e 22 Esame di una richiesta e pagamento.

Nell'ipotesi di un Perfomance Bond, nel caso in cui il debitore principale non esegua correttamente l'obbligazione nascente dal rapporto sottostante, il creditore che è beneficiario nel rapporto autonomo di garanzia può effettuare una richiesta a valere su tale garanzia collegata al contratto principale (121). A questo punto la palla passa nelle mani del garante che esclusivamente sulla base della presentazione, composta solo dalla richiesta o anche da ulteriori documenti così come stabilito dalle parti, valuta se la stessa appaia una presentazione conforme nella forma (122). Al fine di valutarne la conformità, il garante deve esaminare i dati a tre livelli: a) nel contesto dei documenti che è previsto compongano la presentazione, b) nel contesto della garanzia ed infine c) alla luce delle stesse URDG. Tuttavia vi potrebbero essere dei documenti per i quali nella garanzia non è stato specificato alcunché. In tale ipotesi al garante viene in soccorso l'art. 19 (c). Costui infatti deve accettare il documento come presentato (la conformità verrà valutata in seguito) se "i) il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto dalla garanzia […] e ii) se il documento è firmato […] senza necessità dell'indicazione del nome o della qualifica del firmatario". Alla stessa stregua, se la garanzia prevedesse l'apposizione di una firma, piuttosto che di un

(121) Per un approfondimento in merito alla natura giuridica ed economica del Performance Bond si rimanda alla Seconda Parte del presente lavoro.

(122) V. art. 19 (a) URDG 758. Con "conformità" s'intende l'esito positivo di un riscontro meramente documentale. Ancora una volta si ribadisce l'assenza di controllo sostanziale: il garante non ha il compito di determinare se il beneficiario abbia ragione ovvero torto, bensì quello di effettuare il pagamento in presenza di richiesta conforme. C.DI NINNI e A.SANTILLI rilevano che "si perviene pertanto anche per quest'altra via alla conclusione che la garanzia resta saldamente ancorata al suo carattere autonomo poiché la condizione che deve realizzarsi per il suo pagamento è quella di un giudizio di conformità dei documenti presentati, secondo il principio della riscontro letterale, a quelli originariamente indicati nel testo della garanzia stessa all'atto della sua emissione. Non si fa luogo pertanto ad alcuna valutazione di merito."

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visto o di altro ancora, il garante dovrebbe ritenersi soddisfatto in presenza di una qualunque firma, timbro, o altro che appaia rispettare quanto richiesto. Non sono invece ritenute valide formule che impongono al garante di ricalcolare l'importo già calcolato dal beneficiario, così come non devono essere considerati documenti non menzionati all'interno della garanzia (123). In conformità con quanto disposto nelle NUU 600, il garante ha cinque giorni lavorativi di tempo per esaminare la richiesta e determinare la sua conformità a partire dal giorno in cui viene effettuata la presentazione (124). Una volta appurato che la presentazione appare essere conforme, il garante è tenuto ad emettere il pagamento dalla filiale o dalla sede che aveva provveduto ad emettere la garanzia, sempre che le parti non avessero indicato una diversa piazza di pagamento. Lo stesso vale nel caso di contro-garanzia: intervengono soggetti diversi, ma il procedimento non si modifica. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la filiale o la sede del contro-garante che abbia emesso la contro-garanzia. Al pagamento deve far seguito senza ritardo la trasmissione al richiedente delle copie di tutto il materiale conforme ai sensi dell'art. 22. Trattandosi di garanzie bancarie internazionali, tuttavia, alcune problematiche potrebbero sorgere in merito alla valuta nella quale deve essere effettuato il pagamento. Infatti, sebbene la garanzia possa contenere una clausola che prevede una determinata divisa, il garante al momento del pagamento potrebbe non essere in grado di realizzarlo (125). In tale situazione l'art. 21 (b) dispone che "il garante effettuerà il pagamento nella divisa della piazza di

(123) Art. 19 (d), (e) ed (f) URDG 758.

(124) Art. 20 URDG 758. Alla lettera (a), inoltre, viene considerato il caso di invio di documentazione non completa, ma che verrà completata in seguito. Si ricorda a tal proposito che l'art. 14 (a) dispone che "la presentazione deve essere completa, a meno che essa stessa non indichi che sarà completata successivamente" ed in tal caso il completamento dovrà avvenire entro la scadenza. Se dunque la garanzia prevede il successivo completamento, il garante non deve necessariamente iniziare il suo esame prima che questa sia completa. Tale disposizione ha il chiaro scopo di mettere il garante nella condizione di compiere una valutazione puntuale della forma, così da assolvere pienamente alle responsabilità legate al suo ruolo. Perché il sistema economico funzioni, vi è la necessità di fiducia fra gli operatori e solo se costoro svolgono e possono svolgere correttamente il loro lavoro si costruiscono una reputazione in grado di garantire affidamento. (125) V. art. 21 (b) URDG 758. Le uniche ipotesi nelle quali il garante può effettuare un pagamento in una divisa diversa da quella stabilita nella garanzia sono: "per un impedimento indipendente dalla sua volontà" ovvero se "secondo le norme vigenti sulla piazza di pagamento, è illegale effettuare il pagamento nella divisa stabilita dalla garanzia."

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pagamento anche se la garanzia prescrive che il pagamento può essere effettuato soltanto nella divisa indicata nella garanzia." Il richiedente, o il contro-garante in caso di contro-garanzia, risultano vincolati da tale disposizione, ma possono scegliere di essere rimborsati anche nella divisa stabilita nella garanzia (o contro- garanzia). Il tasso di cambio al quale viene effettuato il pagamento ovvero il rimborso deve essere il migliore applicabile sulla piazza di pagamento nel giorno in cui avviene la transazione (126).

Nel documento Garanzie bancarie internazionali (pagine 58-60)