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ASPETTI FISCALI ( CENNI IMPOSTE DIRETTE)

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

ASPETTI FISCALI ( CENNI IMPOSTE DIRETTE)

Anche le disposizioni fiscali inerenti alla scissione ricalcano, in gran parte, quelle già viste in tema di fusione: in particolare, è prevista la neutralità fiscale della scissione (art. 173, comma 1, d.P.R. 917/1986), con conseguente irrilevanza dell’avanzo/disavanzo generato dall’operazione e continuità, in capo alle società beneficiarie, dei valori fiscali riconosciuti in capo alla scissa (art. 173, comma 2, d.P.R. 917/1986), salvo si scelga l’imposta sostitutiva sui maggiori valori emersi dall’operazione.

Inoltre i principali aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette sono:

1. Dalla data in cui ha effetto la scissione, le posizioni soggettive ( obblighi e facoltà) della società scissa:

 In caso di scissione totale: sono attribuite alle società beneficiarie;

 In caso di scissione parziale: permangono in capo alla scissa, ma sono attribuite anche alle società beneficiarie. Tuttavia, se tali posizioni soggettive sono

connesse con elementi patrimoniali ben definiti, allora li seguono e, quindi, sono attribuite al titolare di quell’elemento patrimoniale.

2. Secondo un criterio di proporzionalità, ciò che non è specificamente riferibile ad uno specifico elemento del patrimonio netto si trasferisce alle società

partecipanti alla scissione proporzionalmente alle quote di patrimonio trasferite. Inoltre, i criteri di valutazione delle rimanenze si trasferiscono alla società beneficiaria che tali rimanenze ha ricevuto.

3. Le quote di ammortamento dei beni trasferiti per scissione continuano a calcolarsi seguendo lo stesso piano di ammortamento fiscale iniziato dalla società scissa.

4. Per quanto riguarda le perdite fiscali il comma 10 del art. 173 richiama le disposizioni dettate in materia di fusioni con le seguenti precisazioni:

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 le disposizioni sulle perdite dettate per la società risultante dalla fusione o incorporante sono riferite alla società beneficiaria;

 le disposizioni sulle perdite dettate per la società fusa o incorporata sono riferite alla società scissa

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IL CONFERIMENTO

ASPETTI GENERALI

Nonostante l’intervento della riforma societaria, il conferimento d’azienda non è annoverato tra le operazioni straordinarie previste dal Codice civile ma rimane disciplinato dalle disposizioni sui Conferimenti di beni.

Il conferimento d'azienda presenta profili di affinità con le altre operazioni straordinarie (in particolare con la scissione e la cessione) e consiste nell'apporto di un'azienda o ramo di essa ad una società esistente o neo-costituita con contropartita di azioni o quote della conferitaria. Si configura così una vera e propria partecipazione della conferente nel capitale della conferitaria dietro apporto patrimoniale che funge da corrispettivo delle azioni o quote trasferite.

Il conferimento d'azienda persegue finalità di tipo economico aziendali, nel senso che attraverso tale operazione di scorporo, la società può aspirare al raggiungimento di un assetto organizzativo che meglio si confà alle esigenze economiche dell'impresa.

Non solo, attraverso un'operazione di questo tipo è possibile eseguire una ristrutturazione di tipo finanziario , ad esempio per rendere la struttura finanziaria maggiormente autonoma ovvero per rendere più agevole il ricorso al capitale di credito. In ultimo, si presta alla diversificazione degli investimenti nonché al conseguimento di vantaggi fiscali.

Il conferimento, oltre a poter riguardare il trasferimento di un'azienda ovvero solamente di un ramo di essa, può essere suddiviso fra:

 conferimento per scorporo, in cui una società conferisce l’azienda o un ramo di sua proprietà dando vita ad un nuovo soggetto economico, con l’intento di enucleare e rendere autonoma l’azienda conferita;

 conferimento per apporto o concentrazione, in cui una (o più) società decide di conferire l’azienda o un ramo d’azienda di sua proprietà a favore di una società preesistente, con l’intento di concentrare le attività nella conferitaria.

Indipendentemente dalla tipologia di conferimento posto in essere i lavoratori dipendenti dell'azienda oggetto di conferimento o cui fa capo il ramo d'azienda, debbono continuare il loro rapporto di lavoro con il soggetto subentrante. Oltremodo detti lavoratori hanno il diritto di mantenere lo stesso trattamento economico e normativo previsti dai contratti di lavoro collettivi vigenti che avevano prima

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dell'operazione. Il "trasferimento" dei dipendenti, pertanto, non produce mutamenti nel rapporto di lavoro e tantomeno implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Come sopra accennato, il conferimento d’azienda presenta profili di affinità con le altre operazioni straordinarie, in particolare con la scissione e la cessione.

Anzitutto messo a paragone con la scissione, si evidenzia che le due operazioni producono effetti analoghi. In entrambi i casi infatti si può trasferire un ramo d’azienda, una parte di essa da una società ad un’altra, ottenendo come controprestazione azioni o quote della società beneficiaria, anziché un corrispettivo. Le due operazioni in esame si discostano, però, l’una dall’altra sul piano giuridico e sostanziale. Sul piano giuridico, il conferimento d’azienda scaturisce da una decisione del consiglio di amministrazione della società conferente mentre la decisione di scissione consiste in una delibera dell’assemblea dei soci. Mentre sul piano sostanziale, nella scissione le azioni o quote della società beneficiaria sono assegnate ai soci della scissa mentre, nel caso del conferimento, tali azioni o quote entrano a far parte del patrimonio della società conferente.

Il conferimento d’azienda può essere poi confrontato con l’operazione di cessione d’azienda; in quanto entrambe le operazioni rientrano in due diverse fattispecie del trasferimento d’azienda.

Le due operazioni, anzitutto, si differenziano sul piano della natura del corrispettivo.Nella cessione si tratta di un vero e proprio prezzo stabilito sulla base del valore dell’azienda nonché in relazione agli interessi e all’abilità contrattuale dei due contraenti. Sul prezzo incidono anche altri fattori quali la localizzazione dell’azienda, la disponibilità di mano d’opera, l’efficienza tecnico ed economica dell’azienda, la situazione del mercato di sbocco del prodotto o il «pacchetto clienti» acquisito dall’azienda. Nel conferimento, invece, si tratta di un corrispettivo che non potrà essere superiore a quanto determinato dalla stima peritale ex artt. 2343 e 2465, c.c., a seconda che si tratti di una S.p.a. ovvero di una S.r.l.