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CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO Conferimento Realizzativo

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO Conferimento Realizzativo

Le operazioni di conferimento «realizzativo» previste nell’art. 175, Tuir, riguardano esclusivamente i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia, nell’esercizio di imprese commerciali, a prescindere dalla circostanza che la partecipazione conferita riguardi una società o un ente non residente. L’art. 175 Tuir prevede che per i conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87 (participation exemption), ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile come «valore di realizzo» occorre fare riferimento al valore «attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario».

Il rinvio espresso all’art. 86, Tuir comporta che l’art. 175 si applica solo qualora il soggetto conferente realizzi una plusvalenza patrimoniale; nella diversa circostanza in cui l’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento determini, invece, una minusvalenza patrimoniale dovrà trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 9 e 101, Tuir.

La normativa, pertanto, prevede che per determinare la plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 86, nelle ipotesi in cui il conferimento di partecipazioni ha per oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento che danno luogo a plusvalenze, occorre derogare al criterio del valore normale previsto dall’art. 9, co. 2, Tuir, e fare riferimento ai criteri di determinazione del valore previsti dallo stesso art. 175, Tuir.

Nel conferimento realizzativo di cui all’art. 175, Tuir, conseguentemente:

 se il conferitario iscrive la partecipazione allo stesso valore contabile, fiscalmente riconosciuto, del conferente ed il conferente stesso mantiene tale valore per i titoli ricevuti in cambio non emergono plusvalenze tassabili (cd. conferimento a valori contabili);

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 viceversa, se la partecipazione conferita è iscritta nel bilancio del conferitario ad un valore superiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente e/o la partecipazione ricevuta in seguito al conferimento è dal conferente iscritta in bilancio ad un valore superiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, la differenza rappresenta una plusvalenza tassabile.

A ben vedere dunque il modello del conferimento «realizzativo» non rappresenta un regime di neutralità, ma una regola «speciale» di determinazione del valore di realizzo del conferimento che consente di sterilizzare la plusvalenza tassabile emersa dall’operazione subordinandola ad un comportamento contabile da parte dei soggetti coinvolti.

Scambi di Partecipazioni

La disciplina degli scambi di partecipazioni dettata dall’art. 5, D.Lgs. 358/1997 è stata recepita per effetto della riforma Ires dall’art. 177, Tuir ed aggiornata per tenere conto dell’introduzione del regime di participation exemption.

La norma distingue, ai fini della applicazione del regime in commento, a seconda che lo scambio di partecipazioni sia realizzato attraverso lo schema negoziale della cessione in permuta ovvero mediante operazioni di conferimento.

È stata infatti dettata una regolamentazione separata, rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 177, delle due distinte forme di scambio di partecipazioni.

La mancata adozione di una disciplina uniforme di neutralità fiscale trova la sua giustificazione nella considerazione che le due operazioni sono reputate sostanzialmente diverse tra loro, non solo civilisticamente, ma anche dal punto di vista tributario.

Dal punto di vista essenzialmente tributario e tralasciando gli aspetti civilistici, la permuta, in quanto realizzativa di una duplice, reciproca, cessione di beni, è passibile di realizzare plusvalenze e minusvalenze per entrambi i soggetti che vi partecipano (da determinare in base al valore normale dei beni permutati).

Al contrario nel conferimento è solo il conferente che effettua una cessione di beni e, quindi, solo rispetto ad esso possono realizzarsi effetti reddituali; per il conferitario, invece, l’operazione si traduce in un aumento del capitale con apporto in natura non suscettibile, come tale, di produrre effetti impositivi.

Il secondo comma dell’art. 177, Tuir disciplina il secondo schema attraverso cui può essere realizzato lo scambio di partecipazioni, vale a dire il conferimento.

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In virtù della citata disposizione, le partecipazioni ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c., ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini del reddito dell’impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Occorre sottolineare, che per lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, il Legislatore non ha previsto un regime di neutralità fiscale, ma piuttosto un criterio di misurazione dei componenti del reddito di impresa del conferente.

Nello schema del conferimento non è possibile attuare un criterio di «continuità dei

costi tra conferente e conferitario», in quanto la partecipazione rilasciata a fronte del

conferimento, a differenza di quella attribuita in caso di permuta, non è dotata di un valore fiscalmente riconosciuto trasferibile alla partecipazione ricevuta. Nello scambio mediante conferimento la conferitaria non è, infatti, soggetto passivo visto che il presupposto reddituale, e quindi anche quello impositivo, si realizzano esclusivamente sul soggetto scambiante il quale attraverso il conferimento della partecipazione consente alla società acquirente conferitaria di conseguire il controllo nella società scambiata. Per conciliare l’esigenza di non condizionare la valutazione delle partecipazioni assunte in conferimento dalla società acquirente (non essendo questa neppure potenzialmente soggetto passivo d’imposta), con quella di rispettare il principio di simmetria e quindi di riconoscere il beneficio della neutralità al conferente solo entro i limiti della conservazione presso il conferitario dei precedenti valori fiscali della partecipazione conferita, si è pertanto preferito estendere agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione delle plusvalenze ancorate al valore iscritto dalla conferitaria.

Questa scelta ha comportato, dunque, di attuare, nell’ambito della disciplina dello scambio di partecipazioni, un regime del conferimento sostanzialmente analogo a quello previsto in via ordinaria dall’art. 175 precedentemente illustrato per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, che considera realizzato il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

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