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qualora siano previsti trattamenti riservati "a particolari categorie soci e a

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Punto 7: qualora siano previsti trattamenti riservati "a particolari categorie soci e a

possessori di titoli diversi dalle azioni", detti trattamenti debbono risultare nel progetto

di fusione. E' il caso degli azionisti di risparmio, privilegiati, ecc. ovvero titoli di quote di S.r.l. cui competono diritti o doveri speciali.

Punto 8: qualora siano previsti "vantaggi particolari eventualmente proposti a favore

dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione",

anch'essi devono risultare dal progetto di fusione. Può essere il caso di un particolare premio o un determinato riconoscimento a favore degli amministratori o comunque dei promotori dell'operazione di fusione.

La deliberazione di fusione, per essere omologabile, necessita che il progetto di fusione sia corredato da alcuni documenti informativi a tutela dei soci, prima, e dei creditori terzi dopo.

Situazioni Patrimoniali

Il Legislatore ha imposto agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, di redigere la situazione patrimoniale delle società stesse. La situazione patrimoniale, così come richiesta dalla normativa, sarà redatta "con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio" (art. 2501-quater, c.c.); dunque essa sarà composta dei tre documenti tipici che compongono il bilancio annuale: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Non è invece richiesta la relazione sulla gestione da parte degli amministratori in quanto è, di fatto, sostituita dalla relazione ex art. 2501- quinquies, c.c. "Relazione dell'organo amministrativo".

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La situazione patrimoniale, soddisfa una duplice esigenza. Innanzitutto, offre ai soci delle società partecipanti alla fusione di poter valutare i vantaggi ovvero gli eventuali pregiudizi che possono derivare dall'operazione stessa. In secondo luogo concede ai terzi interessati alla fusione di disporre di dati sufficientemente aggiornati, in vista di esercitare consapevolmente il diritto di opposizione.

Il legislatore ha previsto la possibilità di semplificare la procedura e ovviando alla predisposizione della situazione patrimoniale attraverso la sostituzione di quest’ultima con il " bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito" del progetto di fusione.

In tema di semplificazione della procedura di fusione, l'articolo 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 123 del 22 giugno 2012 ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 2501 quater c.c., il quale prevede che "la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione".

Relazione dell'Organo Amministrativo:

Il progetto di fusione, oltre ad essere corredato dalla redazione della situazione patrimoniale, va accompagnato oltremodo dalla relazione dell' organo amministrativo ex art. 2501- quinques c.c.

La relazione dell'organo amministrativo ha una funzione di tipo informativo e si presenta come un atto documentale che illustra, ai soci, la consistenza dei patrimoni coinvolti nell'operazione, in modo tale che questi possano effettuare una propria valutazione di convenienza rispetto alla fusione ed eventualmente recedere dalla società. Rispetto, invece, ai terzi creditori, la funzione informativa della relazione rende effettivo il diritto di opposizione loro riconosciuto.

La relazione dell'organo amministrativo ha lo scopo di illustrare il progetto di fusione fornendo informazioni:

 di tipo giuridico: riguardante gli aspetti operativi e di tempistica. In altre parole, si tratta principalmente di illustrare le implicazioni dell'operazione di fusione rispetto ai diritti dei soci e le caratteristiche dell'entità che si verrà a creare in termini di tipologia societaria;

 di tipo economico: legate ad aspetti operativi e a considerazioni relative all'opportunità di porre in essere l'operazione ed a eventuali svantaggi/vantaggi

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derivanti dalla stessa. La fusione non è legittima nel caso persegua finalità fraudolente o si basi su un intento antisociale degli amministratori;

 relative al rapporto di concambio : rilevanti appaiono le considerazioni in merito ai metodi di valutazione seguiti per la determinazione dei valori economici attribuibili alle imprese. In riferimento al rapporto di cambio, gli amministratori godono di una certa discrezionalità , nel senso che possono operare una scelta tra diversi metodi di valutazione (patrimoniale, reddituale, misto patrimoniale-reddituale o finanziario). Ecco dunque che dovranno indicare come la scelta del metodo abbia influito sulla determinazione del rapporto di concambio. Di conseguenza, si concludere che nella relazione dell'organo amministravo sia sufficiente inserire delle annotazioni di tipo metodologico, senza esplicitare tutti i passaggi più tecnici del calcolo. Questo anche per motivi di segretezza dei dati aziendali.

In tema di semplificazione della procedura di fusione, l'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. n. 123 del 22 giugno 2012, ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 2501 quater cc e l’ultimo comma dell'art. 2501 quinquies, il quale pattuisce che "la relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione".

Relazione degli Esperti

La determinazione del rapporto di concambio è sicuramente l'aspetto più delicato e complesso della fusione. Per questo motivo il Legislatore, recependo gli artt. 10 e 21 della III Direttiva Cee, ha disposto che uno o più esperti debbano " redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote".

L’art. 2051 sexies stabilisce che l’esperto sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure designato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una S.p.a. o S.a.p.a.. Nel caso in cui la società è quotata in mercati regolamentati la scelta viene fatta fra le società di revisione iscritte nell'albo.

Gli esperti, quali professionisti esterni, hanno il ruolo di valutare la bontà del metodo ovvero dei metodi utilizzati dagli amministratori per determinare il rapporto di cambio. In altre parole si tratta di determinare se le modalità con le quali i soci delle società fuse

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parteciperanno al capitale della società beneficiaria o dell'incorporante sono congrue oppure no. La relazione degli esperti è quindi uno strumento di valutazione della partecipazione dei soci e funge da garanzia per essi.

In particolare gli esperti devono attestare che il rapporto di cambio non sia squilibrato e cioè che non crei ingiustificatamente danno o vantaggi ai soci di una società rispetto a quelli di un'altra.

Per concludere, occorre perciò dire che l'esperto deve giungere ad un vero e proprio giudizio di valutazione seguendo un proprio metodo, visto che il Legislatore non ne ha prestabilito o individuato uno in particolare. L’obbiettivo è il raggiungimento di un risultato congruo attraverso valutazioni che seguano criteri di ragionevolezza , logica e attendibilità .

Nel caso in cui la relazione degli esperti redatta ai sensi dell'art. 2501sexies c.c. reputi non congruo il rapporto di cambio proposto dagli amministratori, la decisone di fusione (come nel caso di scissione) potrà essere approvata solo con il consenso di tutti i soci delle società coinvolte. Spetta, infatti, solo ai soci esprimersi sulla effettiva congruità del rapporto di cambio, attribuendo eventualmente rilevanza anche ad elementi extrapatrimoniali o di fatto.

Come nel caso della relazione dell’organo amministrativo il D.Lgs. 123 del 2012 ha introdotto un’ulteriore semplificazione al procedimento di fusione relativa alla previsione (art. 2501sexies, co. 8, c.c.) per la quale l'unanimità dei soci e possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione possa optare per la rinuncia alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501sexies c.c.

DIRITTO di INFORMAZIONE e DEPOSITO

Il deposito degli atti necessari per deliberare la fusione è un'integrazione del diritto e del dovere di informazione, rispettivamente dei soci e degli amministratori. La norma art. 2501-septies, c.c., infatti, stabilisce che sia indispensabile eseguire il deposito per poter regolarmente procedere alla deliberazione assembleare dell'operazione di fusione. Ecco pertanto che il rispetto di quanto dettato in materia di deposito influisce sulla formazione della volontà assembleare e può provocare nullità, o meglio, annullabilità della deliberazione stessa. In particolare, l'inadempienza in questo ambito implica una violazione delle norme sull'informazione dei soci ma non si ritiene che possa comportare anche un danno per la società, andando a ledere un diritto proprio dei soci.

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Qualora gli amministratori non provvedano ad evadere le richieste del Legislatore in materia di informazione, sarà il socio a dover provare tale irregolarità o carenza di informazioni.

Il Legislatore ha voluto stabilire il contenuto minimo del diritto di informazione dei soci rispetto all'operazione di fusione. Nello specifico, oggetto del deposito ex art. 2501- septies, c.c., sono il progetto di fusione, la relazione dell'organo amministrativo, la relazione degli esperti, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione (con la relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione del controllo contabili) e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti (art. 2501-quater,c.c.). L'art. 2501-septies, c.c., prevede che gli atti oggetto di deposito debbano "restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicate sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in

ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa". La facoltà di rinunciare al termine dei trenta giorni ha come vantaggio quello di rendere più celere il procedimento di fusione, visto che la delibera di fusione può avvenire immediatamente dopo l'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle imprese.

Si rileva inoltre che, pur nel silenzio della norma, la giurisprudenza ha fissato anche il termine massimo di sei mesi tra il deposito del progetto di fusione e la deliberazione assembleare (Tribunale di Milano, marzo 1991 e Tribunale di Napoli, gennaio 1995).