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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

LA SCISSIONE ASPETTI GENERAL

La legge non fornisce una definizione del termine scissione, nel senso che, l’art. 2506, c.c., si limita a descrivere le varie tipologie di scissione che si possono porre in essere. Nonostante ciò, si può affermare che la scissione si sostanzia nel «frazionamento» di una società. La società d’origine infatti si va a suddividere in più parti, il suo patrimonio viene per l’appunto «scisso» in diverse entità e inglobato in una o più società costituite ovvero preesistenti.

Le motivazioni economiche aziendali della scissione sono molteplici. Per la scissa si tratta infatti di una tipica operazione di disgregazione del complesso aziendale, mentre per la società beneficiaria rappresenta una strategia di sviluppo esterno assimilabile ad una operazione di concentrazione. Più precisamente, la scissione può realizzare un processo di decentramento quando la società scissa trasferisce tutto il suo patrimonio a due o più società di nuova costituzione oppure parte del proprio patrimonio ad una o più società di nuova costituzione.

La scissione si sostanzia invece in un’operazione di concentrazione quando la società scissa trasferisce ad una o più società già esistenti parte del proprio patrimonio sociale oppure quando trasferisce tutto il suo patrimonio a due o più società preesistenti. La scissione, quindi, può risultare un’operazione utile per la riorganizzazione aziendale o il riassetto proprietario ovvero dell’attività da essa svolta.

L’istituto è applicabile sia alle società di capitali sia alle società di persone. Se

l’operazione è attuata tra società dello stesso tipo, abbiamo una scissione omogenea, in caso contrario detta operazione è chiamata eterogenea.

L’art. 2506, c.c., stabilisce che la partecipazione all’operazione di scissione non sia consentita «alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo»;

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pertanto anche per la scissione, come per la fusione, non è più prevista l’esclusione per società sottoposte a procedure concorsuali.

Sempre l’art. 2506, c.c., prevede che sia consentito effettuare un conguaglio in denaro con il fine di applicare un criterio proporzionale nell’ambito della scissione. Ad opera di tale conguaglio, quindi, le quote di azioni delle beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa, prendendo a base le percentuali di partecipazione di detti soci al capitale della società scissa. Il conguaglio in discussione non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni e delle quote attribuite (il conguaglio in denaro va indicato nel progetto di scissione).

L’art. 2506 c.c., come precedentemente accennato, tratta le forme di scissione e specifica le caratteristiche delle stesse, di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie forme di scissione ammesse dal nostro ordinamento.

Riepilogo delle tipologie di scissione

Tipologia Descrizione

Totale

La scissione totale prevede che l’intero patrimonio della società che si scinde venga trasferito alle società beneficiarie. La società scissa si estingue senza che si abbia liquidazione della stessa e la sua attività continua per mezzo delle beneficiarie dell’operazione.

Parziale

La scissione parziale consiste nel trasferimento di parte del patrimonio della società che si scinde ad una o più società. La società scissa non si estingue anche se si vede ridotto il suo patrimonio e continua la sua attività in modo parallelo con la/le società beneficiaria/e.

Parziale progressiva

La scissione parziale progressiva avviene quando la società scissa ha la forma di società di persone mentre le beneficiarie rivestano la forma di società di capitali, siano esse neo costituite ovvero

preesistenti. Parziale

regressiva

La scissione parziale regressiva si riscontra qualora la società scissa sia una società di capitali mentre le beneficiarie abbiano la forma di società di persone.

Con costituzione di nuova società Per

incorporazione

La scissione con costituzione di nuova/e società (o scissione in senso stretto) si verifica quando il patrimonio della società che si scinde viene trasferito ad una o più società di nuova costituzione.

La scissione per incorporazione avviene quando una o più società preesistenti divengono beneficiarie del trasferimento del

patrimonio della società scissa. Tali società si vedono incrementato il loro patrimonio pur mantenendo quello originario.

Per

incorporazione con concambio

La scissione per incorporazione si dice con concambio quando la società beneficiaria non detiene quote di partecipazione al

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Per

incorporazione senza concambio

La scissione per incorporazione si dice senza concambio qualora la società beneficiaria detenga una partecipazione totalitaria al

patrimonio della scissa.

Proporzionale

La scissione è proporzionale quando le quote e le azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della società scissa considerando l’entità della partecipazione di questi al capitale sociale di quest’ultima.

Non

proporzionale

La scissione si dice non proporzionale quando le quote e le azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa senza considerare le originarie percentuali di partecipazione bensì attribuendo partecipazioni il cui valore complessivo equivalga al valore della partecipazione precedentemente posseduta (si considerano nel calcolo anche i conguagli).

Scissione negativa

Si verifica nel caso in cui la società scissa abbia un patrimonio netto contabile negativo. In merito alla legittimità dell’operazione possiamo distinguere due orientamenti:

- la legittimità dell’operazione è ammessa se le società beneficiarie sono preesistenti all’operazione;

- si nega la legittimità perché il trasferimento deve essere collegato all’assegnazione di quote, di conseguenza la quota parte di

patrimonio trasferita dovrà necessariamente avere valore positivo.

Scissione «doppia» a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.)

È legittima la scissione contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell’operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte le società coinvolte nell’operazione). La scissione

«doppia» a favore di una medesima beneficiaria può inoltre essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione parziale che come scissione totale. (Massima 103 del Consiglio Notarile di Milano ritiene, del 28 novembre 2008)

Rimane esclusa la scissione inversa, la quale prevede che sia la società partecipata ad incorporare la partecipante in contrapposizione netta con quanto avviene nella scissione diretta. Tale fattispecie parrebbe per l’appunto inammissibile, soprattutto considerando il fatto che sembra inderogabile l’assegnazione ai soci della scissa di quote o azioni della beneficiaria.

Risulta, a questo punto, interessante analizzare brevemente le analogie tra l’operazione di scissione e di fusione (le analogie e differenze con il conferimento d’azienda

verranno trattate nel capitolo ad esso dedicato).

Per quanto attiene alla fusione, messa a paragone con la scissione, è sicuramente

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voluto sottolineare il fatto che «all’opposto dei fenomeni aggregativi», come la fusione, «possono appalesarsi esigenze tali da indurre fenomeni di disaggregazione», come nel caso della scissione. Si pone in evidenza pertanto la sostanziale differenza tra le due operazioni. Volendo invece indagare le analogie tra esse, si può anzitutto parlare di una similitudine tra le strutture delle due operazioni, nonché tra le discipline cui fanno capo. Oltremodo è indubbio che la fusione e la scissione abbiano entrambe come oggetto un trasferimento di patrimonio tra società distinte e che ciò non

comporti uno scambio di corrispettivi a meno che non si esegua un aggiustamento del trasferimento per mezzo di conguagli.

Nel caso di scissione totale o di fusione propria, inoltre, c’è analogia nel fatto che sia la scissa che la società fusa si estinguono e cessano di operare. Si può poi osservare come gli effetti delle due operazioni siano similari anche se contrari e ciò nel senso che il procedimento giunge a far confluire nello stesso organismo diversi patrimoni e compagini sociali. Da ultimo, è possibile anche sostenere che sia nel caso della scissione totale che della fusione per incorporazione vi è una società che si scioglie senza che ciò comporti liquidazione.