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COMMENTO ALLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 20559 Come già trattato precedentemente, i giudici della Suprema Corte, con sentenza della

Gruppo Baglietto Spa in liquidazione

COMMENTO ALLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N 20559 Come già trattato precedentemente, i giudici della Suprema Corte, con sentenza della

Corte di Cassazione n. 20559 del 13/10/2015, avevano cassato senza rinvio il decreto di omologa del concordato sul presupposto “preliminare” che “il giudizio non avrebbe potuto essere proposto, atteso che l’ordinamento giuridico italiano, allo stato attuale della legislazione, non contempla il c.d. concordato preventivo di gruppo”.

Da un lato, pare incontestabile quanto affermato dai Giudici di legittimità circa il fatto che il nostro legislatore interno non ha ancora introdotto una normativa ad hoc per il concordato dei gruppi di società . Dall’altro lato, risulta importante sottolineare il fatto che il “gruppo di imprese”, come soggetto di procedure di insolvenza, ha assunto pieno riconoscimento a livello di legislazione europea, nel sopra citato, Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Dato che i regolamenti europei sono, a tutti gli effetti, parte del sistema delle fonti del diritto interno, tanto quanto una legge domestica, parte della dottrina pone diversi dubbi in merito sentenza della Corte di Cassazione ed alla sua tenuta successivamente al 26 giugno 2017 (data di applicazione del regolamento europeo sopra citato).

Sebbene i contenuti del regolamento europeo siano piuttosto “programmatici”, è evidente che il fatto stesso di ricondurre ad un unico giudice e ad un unico

amministratore, le procedure di diverse società del gruppo, che ben potrebbero avere sedi nel circondario di tribunali diversi, implica un livello di coordinamento maggiore rispetto a quello prospettato dai Giudici di legittimità nella sentenza relativa al “Concordato Baglietto”.

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Infine, a ripetizione di quanto già precedentemente esposto, è utile ricordare la posizione espressa dalla Commissione Rodorf, la quale ipotizza, per una futura regolamentazione del fenomeno dei concordati di gruppo, “disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure.”. Inoltre, viene “prevista la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati ed interferenti. Ciò non dovrà comportare, evidentemente, il venir meno dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa costituita in forma di società dotata di propria personalità giuridica (né, quindi, varrà ad escludere la necessità di votazioni separate da parte dei creditori di ciascuna società), ma consentirà di tenere pienamente conto dei riflessi reciproci delle singole operazioni contemplate dal piano e delle eventuali operazioni organizzative infragruppo”.

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RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il professor. Fabio Bascherini e il professor. Roberto Verona per avermi dato l’opportunità di poter approfondire una materia che da sempre mi appassiona.

Inoltre ringrazio il Dott. Luca Sodini, Commissario Giudiziale del concordato di gruppo “Baglietto”, per la disponibilità mostrata durante la stesura della tesi.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, Sabina e Matilde, ai miei genitori e a mia sorella Sara, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

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