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LA COMMISTIONE DI DISTINTI PATRIMONI FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DI MASSE INDISTINTE

Gruppo Baglietto Spa in liquidazione

LA COMMISTIONE DI DISTINTI PATRIMONI FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DI MASSE INDISTINTE

Si tratta della vera criticità connessa al concordato oggetto di studio. Prima del conferimento vi erano tre masse attive ben diverse e ben distinte, connesse ai residui attivi patrimoniali di : Cantieri Navali Baglietto S.r.l. ; Cantieri di Pisa S.r.l.; Spezia Yachting S.r.l., e su tali masse attive erano basate le speranze di soddisfacimento di tre masse ben differenziate di creditori. Va da se che a fronte di una situazione del genere sarebbe stato alquanto improbabile ipotizzare un paritetico soddisfacimento di tutti i creditori chirografari appartenenti alle diverse masse.

In fase di omologa il Tribunale ha esaminato la questione assumendo che la stessa rientri a pieno titolo nell’ambito delle operazioni straordinarie di cui all’art. 160 lett. a) L.Fall. che il legislatore ha concepito al fine di conseguire la salvaguardia dell’attività imprenditoriale, e, in merito ai presunti pregiudizi sofferti da taluni opponenti concludendo come segue “[…] per la parte in cui essi (i creditori) contestano i valori da

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attribuire ai patrimoni delle varie società ed affermano che – pur con differenze conseguenti alla diversa entità della garanzia patrimoniale - essi avrebbero conseguito un soddisfacimento migliore del proprio credito, gli opponenti sono legittimati a sollecitare un controllo da parte del tribunale, chiedendo la verifica dell’esistenza di alternative più soddisfacenti non già nel proprio esclusivo interesse ma nell’interesse di tutti i creditori.

Ritiene in merito il collegio che la relazione dei commissari giudiziali sia sicura dimostrazione di come nell’unica alternativa ipotizzabile – quella del fallimento delle singole società di capitali – i creditori avrebbero ottenuto, pur con indubbie differenze tra creditori di una società e dell’altra, un soddisfacimento non migliore di quello proposto. In particolare, da una ricostruzione teorica del patrimonio di ciascuna delle società conferite effettuata dai commissari, ricostruzione che il tribunale giudica dettagliata ed attendibile nella indicazione dei dati e dei valori di cui tenere conto, emerge che nell'ipotesi di distinti fallimenti delle singole società nessuno dei creditori potrebbe contare su un soddisfacimento dei crediti superiore a quello oggetto della proposta concordataria(precisamente quelli di Cantieri Navali Baglietto potrebbero contare su un soddisfacimento nella misura del 10%; quelli di Cantieri di Pisa nella misura del 4,5%; quelli di Spezia Yachting non avrebbero prospettive di pagamento). Tali calcoli teorici sono stati correttamente effettuati tenendo conto del contesto in cui devono essere inseriti, dunque avendo come riferimento i valori di liquidazione fallimentare determinati dai consulenti stimatori di cui si sono avvalsi i commissari, non potendosi assumere - come sembrerebbero pretendere alcuni opponenti -valori di liquidazione non fallimentare o addirittura astratti valori di mercato posto che proprio quella fallimentare è l'unica prospettiva alternativa da considerare”.

Anche in questo caso il Tribunale risolve la questione con una considerazione di merito: è vero che il concordato prevede confusione di patrimoni e di crediti, ma in ogni caso il beneficio del creditore chirografario (Baglietto) che anche vanta le migliori prospettive, è superiore (18%) rispetto al tasso di soddisfacimento prospettato nell’alternativa fallimentare (10%), ed il fallimento rappresenta, secondo gli organi della procedura, l’unica alternativa al concordato.

La Corte di Appello di Genova, cui la questione è stata riproposta in sede di reclamo, si limita ad osservare che “l’accorpamento in un’unica classe dei creditori chirografari delle tre società operative appartenenti al gruppo discende dall’ammissibilità del c.d. concordato di gruppo……” in pratica riferendosi a quanto riportato precedentemente a

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proposito dell’estendibilità del beneficio concordatario ai soci illimitatamente responsabili.

La Suprema Corte, invece, accede alla tesi, significativamente maggioritaria tra gli interpreti, del divieto di confusione delle masse, sia dal lato attivo, che passivo, nei concordati di gruppo.

La Corte di Cassazione, infatti, sottolinea che il concordato preventivo avrebbe dovuto riguardare ciascuna società singolarmente e non la società personale e le società di quella socie. Conseguentemente si sarebbero dovuti avere distinti ricorsi e

piani/proposte, distinte adunanze dei creditori e distinti giudizi di omologazione. Allo stesso modo, la Suprema Corte ribadisce la necessità di mantenere separate le masse attive e passive delle singole società, ancorché soggette a direzione unitaria. L’operazione societaria di creazione di una s.n.c. mediante conferimento dei patrimoni delle singole società di capitali avrebbe determinato una “commistione” delle masse attive e passive, tale per cui tutti i creditori delle quattro società sarebbero confluiti nel medesimo numero di classi “onde i creditori delle società meno capienti hanno

inammissibilmente concorso con quelli delle società più capienti”, in violazione dei principi di cui all’art. 2740 c.c..

Tale conclusione, viene adottata dalla Suprema Corte con un mero richiamo

dell’argomento ex art. 2740 c.c., che non viene approfondito nella decisione; di seguito si proverà a ricostruire la posizione della Corte più nel dettaglio.

In estrema sintesi, il tema della separazione delle masse, dal lato attivo, attiene alla possibilità che una parte degli asset / patrimoni di una delle società comprese nel

perimetro soggettivo del concordato di gruppo venga utilizzato per soddisfare i creditori delle altre, determinando un peggioramento delle condizioni di soddisfazione dei creditori di alcune società.

Risulta quindi importante verificare che gli attivi e i passivi delle singole società divenute socie illimitatamente responsabili di “Baglietto S.n.c. di Cantieri Navali Baglietto S.r.l.” coincidano con l’attivo ed il passivo della società conferitaria, altrimenti si deve ritenere che il conferimento sia illegittimo, in quanto con esso si è sottratto il patrimonio destinato ex lege a tutela di ciascun creditore.

Nel caso specifico, come precedentemente esposto, non tutto l’attivo di Cantieri Navali Baglietto Srl, di Gruppo Baglietto Spa e Spezia Yachting Srl è stato conferito nella snc;

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in ogni caso, i soci illimitatamente responsabili della Snc sono stati ammessi alla procedura anche “in proprio”.

A questo punto, al solo fine espositivo, consideriamo che vi sia la sostanziale coincidenza degli attivi e dei passivi di bilancio di ciascuna società con l’attivo ed il passivo della “capofila”; si rileva come questo non significhi che le singole masse possano essere “confuse” ai fini del concorso, così come ha statuito il Tribunale di Asti in data 24/09/2012 e dal Tribunale di Benevento che si è espresso sul punto con

sentenza in data 18 gennaio 2012, nella quale ha precisato che «Qualora con riferimento ad un gruppo di imprese venga presentata un'unica domanda di concordato, con

previsione di un'unica massa attiva da ripartire tra i creditori di tutte le società, l'approvazione del concordato da parte dei creditori dovrà aver luogo in adunanze separate e votazioni distinte per ciascuna società con conseguenti, rispettive e distinte maggioranze. »

Con riguardo al caso in esame, tenendo conto di tale impostazione, si deve quindi concludere che la procedura proposta sia illegittima perché, appunto, le masse sono state totalmente confuse e la votazione si è tenuta in modo congiunto, avendo ad essa preso parte tutti i creditori di tutte le società incluse nel perimetro concordatario.