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3.1. Aspetti fiscali della riforma del Terzo Settore:

gli scenari iniziali e il percorso attuato

3.1.1. Dalla Legge Delega al Codice: la revisione dell’assetto

tributario

La Riforma del Terzo Settore trova le basi nella Legge Delega 106/2016 con cui è chiesto al Governo il riordino del vasto mondo delle associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro intervenendo sulle norme civili- stiche, sulla disciplina speciale e su quella fiscale attraverso la predisposi- zione di un apposito Codice secondo i principi della c.d. Legge Bassanini (L. 59/1997 articolo 20 commi 3-4) fra i quali la tutela degli interessi primari costituzionalmente rilevanti in materia di solidarietà sociale, la salvaguardia dell’istituto della sussidiarietà, la statuizione di un sistema al cui vertice sia prevista un’Amministrazione di riferimento e, ovviamente, la previsione di pro- cedimenti amministrativi semplificati.

Vi è dunque la chiara intenzione di affermare la completezza di una legge speciale rispetto alla disomogeneità delle previgenti norme talvolta datate o non perfettamente collegate: una necessità sentita soprattutto dagli addetti ai lavori che evidenziano ad esempio i limiti del D.Lgs. 460/97 nella parte in cui

definisce le Onlus stabilendone funzionamento, fini istituzionali e perimetro amministrativo ma ai fini meramente tributari, o dello stesso codice civile mancante di specifici precetti in materia di associazioni non riconosciute tan- to da costringere a interpolare quelli confinanti per consolidare una dottrina capace almeno di adeguate interpretazioni estensive, o ancora delle norme agevolative sul reddito e sull’imposta sul valore aggiunto di taluni tipi di enti associativi mancanti di coordinamento e coerenza.

Di fronte al bisogno di intervenire omnia è chiesto al Governo di avviare un percorso organico che parta dalla base, quelle attività di interesse generale caratterizzate da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costruendovi attorno il chi, il cosa, il come e garantendo al nuovo sistema anche una fi- scalità attenuata per via dei principi di solidarietà, volontarietà e sussidiarietà che lo caratterizzano e sui quali si incardina l’intervento pubblico di sostegno finanziario indiretto da attuarsi grazie al ridotto concorso al gettito erariale assicurato agli enti che attueranno i principi del Terzo Settore.

Il progetto di riordino è complesso e parte dall’analisi della normazione tri- butaria vigente e dal recepimento dei dettami costituzionali sui quali essa è da sempre basata, non senza tener conto che già la riforma tributaria del ‘72-’73, in materia di enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’eser- cizio di attività commerciali, disponeva (articolo 20 del D.P.R. 597/73 istitutivo dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche) l’esonero da tassazione per i corrispettivi specifici versati dagli associati e partecipanti a fronte di pre- stazioni erogate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle asso- ciazioni assistenziali, culturali e sportive, principio successivamente confluito nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/86) e contenuto anche in Leggi speciali quali ad esempio il già citato D.Lgs. 460/97 sulle Onlus, la Legge 383/2000 sulle Associazioni di Promozione Sociale, la Legge 266/91 sul Volontariato, la Legge 381/91 sulle Cooperative Sociali, il D.Lgs. 155/06 sull’Impresa Sociale.

Ciò si spiega per il fatto che la nostra Carta Costituzionale indica esatta- mente i principi e le tutele da porre a base di qualunque norma che vada a regolamentare la vita e la solidarietà sociale (art. 2) l’uguaglianza e la parte- cipazione personale e sociale (art. 3), lo sviluppo della cultura (art. 9), l’attività associativa (art. 18), la cooperazione e la mutualità (art. 45): principi e tutele che non resteranno fuori dal nuovo Codice del Terzo Settore, mediante il qua- le lo Stato, per erogare una vasta serie di servizi di carattere e utilità sociale ad interesse generale, si rivolge a strutture non lucrative a carattere preva- lentemente privatistico caratterizzate da qualità e specializzazione secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà (art. 2 Legge Delega 106/2016).

Emergono pertanto le matrici che ispirano la regolamentazione tributaria degli enti del Terzo Settore, il “perchè” della norma e la sua funzione regola- trice dell’ambito nel quale va a collocarsi.

3.1.2. L’intervento fiscale nel Codice

Fra le prime conseguenze introdotte dal Codice si evidenzia l’abrogazione di alcune importanti leggi citate più sopra e precisamente: il D.Lgs. 460/97 sulle Onlus, la Legge 383/00 sulle Associazioni di Promozione Sociale, il D.Lgs. 155/06 sull’Impresa Sociale, la L. 266/91 sul Volontariato, oltre alla rilevante modifica della L. 381/91 sulle Coope- rative Sociali: si tratta di dettami assorbiti dal nuovo Codice o dai correlati decreti attuativi, non senza collegamento e coordinamento. Pa- rimenti sono abrogati i distinti registri di riferi- mento per l’iscrizione e il riconoscimento della qualifica e/o denominazione di Onlus, Aps, Odv, e nasce il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che d’ora in poi sarà l’unica Ana- grafe riconosciuta e - a sua voltà - riconoscerà lo status di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, a seconda della sezione cui il singolo ente vorrà essere iscritto, con buona pace della qualifica di Onlus che resta fuori dal nuovo Codice (ma del resto, come si è detto più sopra, la definizione di Onlus nasce per fini meramente fiscali); quanto sopra, ovviamente, con la previsione di un periodo transitorio in attesa dell’emanazione dei numerosi decreti attuativi della Riforma.

In merito al perimetro che ci interessa, quello tributario, va dato atto che il Codice ha riordinato l’intera disciplina garantendo – per quanto possibile – uniformità di trattamento per tutti gli enti del Terzo Settore, partendo dall’o- biettivo di chiarire cosa vada inteso per attività non commerciale e cosa per attività commerciale.

Permane ancora una certa disgregazione fra le norme fiscali del Codice e quelle del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in materia di enti non com- merciali e questo rappresenta, ad avviso di chi scrive, un primo vulnus della Riforma se non perverrà l’auspicato coordinamento.

A ciò va aggiunto il fatto che la faglia preesistente fra imposte sul reddito e imposta sul valore aggiunto in materia di no-profit non è stata oggetto di interventi nel Codice, anzi possiamo definire l’IVA ospite poco presente, tan-

REVISIONE DELLA FISCALITÀ:

UNA RIFORMA NELLA RIFORMA