• Non ci sono risultati.

IL CONCETTO DI “ATTIVITÀ NON COMMERCIALE” NON SEMPRE È

DISTINTO DA QUELLO DI “ENTE

NON COMMERCIALE”: SVISTA

DEL LEGISLATORE O SCRITTURA

CONSAPEVOLE DELLA NORMA?

primo scaglione – prestazioni di servizi = 7%; altre attività = 5%

secondo scaglione – prestazioni di servizi = 10%; altre attività = 7%

terzo scaglione – prestazioni di servizi = 17%; altre attività = 14%.

Tale regime è preventivamente sottoposto ad un’opzione da comunicare agli Uffici Finanziari.

Per i soggetti che optano per il regime forfetario è esclusa l’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità, tuttavia si segnala che la norma non prevede alcuna agevolazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

L’articolo 82 contiene una serie di agevolazioni in materia di imposte indi- rette.

Sono esonerati dalle imposte di successione e donazione nonché dalle ipo-catastali i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore purché quanto trasferito sia utilizzato dal beneficiario per l’esclu- sivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale in conformità alle previsioni statutarie.

Le imposte di registro e ipo-catastali sono applicate in misura fissa sul prezzo dei trasferimenti di proprietà immobiliari e dei trasferimenti o istituzio- ni di diritti reali di godimento immobiliare a favore di enti del Terzo Settore a condizione che detti beni siano utilizzati per la diretta attuazione degli scopi istituzionali.

I documenti, atti e contratti posti in essere dagli enti del Terzo Settore sono esenti da bollo.

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Set- tore, che esercitano attività di interesse generale come visto al precedente articolo 79 e che svolgono in detti immobili attività con modalità non com- merciale nei settori assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, didattici, ricettivi, culturali, ricreativi e sportivi, sono esenti da IMU e TASI, con facoltà delle singole Amministrazioni Locali di determinare tariffe ridotte per gli altri tributi di propria competenza.

Ulteriori agevolazioni sono previste in merito all’imposta sugli intratteni- menti e alla tassa sulle concessioni governative.

L’articolo 83 prevede alcune detrazioni e deduzioni a valere sull’Irpef dovuta dalle persone che effettuino erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo Settore.

L’articolo 84 introduce uno specifico regime fiscale per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Filantropici.

Sono considerate non commerciali sia le attività viste nel precedente arti- colo 79, sia le seguenti:

vendita diretta (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

cessione diretta (senza intermediari) di beni prodotti dai volon- tari o dagli assistiti dell’ente;

somministrazione alimenti e bevande in occasione di raduni, eventi e manifestazioni occasionali.

L’articolo 85 introduce uno specifico regime fiscale a favore delle Associa- zioni di Promozione Sociale.

Regola generale è la non commercialità delle attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali dietro riscossione di corrispettivi specifici nei confronti degli associati e loro familiari conviventi nonché degli associati facenti capo alla medesima organizzazione nazionale.

Ai fini delle imposte sui redditi non sono considerate commerciali le ces- sioni di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati in attuazione degli scopi istituzionali.

Una serie di operazioni sono comunque considerate commerciali ai fini

reddituali, fra le quali: la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, le som-

ministrazioni di pasti, le prestazioni alberghiere, la gestione di spacci aziendali e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la pubblicità commer- ciale.

Per le APS affiliate ad enti nazionali le cui finalità assistenziali sono rico- nosciute dal Ministero dell’Interno non è commerciale la somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi di svolgimento dell’attività istituzionale da bar ed esercizi similari purché tale attività sia strettamente complemen- tare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia riservata agli associati e loro familiari conviventi. Qualcuno l’ha definita “norma sal-

va-circoli” poiché esonera dalla fiscalità l’esercizio dei bar interni alle svariate decine di migliaia di circoli associativi-ricreativi presenti sull’intero territorio nazionale affiliati a organizzazioni nazionali quali Arci, Acli, Mcl e altri.

Non ha carattere commerciale la vendita diretta (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, svolta senza im- piego di mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato.

L’articolo 86 introduce uno specifico regime forfetario ai fini reddituali a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di vo- lontariato, qualora nell’esercizio precedente non abbiano superato la soglia di 130mila euro di ricavi e previa opzione da comunicare agli Uffici Finanziari.

La principale agevolazione consiste nella disapplicazione dell’imposta sul

valore aggiunto sui proventi conseguiti.

Gli enti in regime forfetario determinano l’imponibile ai fini reddituali appli- cando ai ricavi il coefficiente dell’uno per cento se organizzazioni di volonta- riato e del tre per cento se associazioni di promozione sociale.

Seguono altre agevolazioni spettanti per tale regime forfetario, fra cui l’eso- nero dagli studi di settore e dagli indici sintetici di affidabilità.

Proseguendo la disamina degli articoli fiscali nel Codice del Terzo Settore va segnalata l’impossibilità di avvalersi del regime fiscale forfetario di cui alla Legge 398/91 che resta vigente solo per il settore sportivo dilettantistico al di fuori del Codice.

3.1.3. Spunti di riflessione: alcune perplessità e

considerazioni di prospettiva

ALCUNE PERPLESSITÀ

Si tratta indubitabilmente di una riforma epocale, che ha comportato e comporta un’intensa attività legislativa (fra Codice del Terzo Settore e nuo- va Impresa Sociale, se i calcoli di chi scrive non sono sbagliati, si attendono ancora una quindicina di provvedimenti attuativi, più o meno la metà di quelli complessivamente previsti) senza contare le correlate circolari e risoluzioni chiarificatrici: non possiamo che attendere e ben sappiamo quali siano le at- tuali priorità del Governo, da mesi impegnato a fronteggiare gli effetti di una pandemia mondiale.

Tuttavia non possiamo frattanto esimerci dall’evidenziare riflessioni e dubbi che ci provengono dallo studio dei testi finora disponibili.

La principale criticità riguarda la richiesta di autorizzazione della Commis- sione Europea ai regimi agevolativi previsti dal Codice, al fine di sancirne la compatibilità rispetto alle regole del mercato unico e della concorrenza: ri- chiesta che non risulterebbe ad oggi neanche inoltrata da parte del compe- tente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonostante il Codice abbia ormai tre anni di vita. Traducendo, ancora non sappiamo se e in che misura l’Europa consentirà agli enti del Terzo Settore di fruire delle attenuazioni tribu- tarie che abbiamo visto più sopra. Narra infatti l’articolo 104 del Codice che “le

disposizioni del titolo X (appunto quelle di natura fiscale) si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (…) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del predetto Registro.” Considerato che il 21 ottobre 2020 è

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro che disciplina il funzionamento del Registro Unico anzidetto e le procedure di iscrizione al medesimo, l’anno 2021 diviene determinante ai fini della decor- renza delle varie norme contenute nel Codice.

Altra questione concerne le definizioni di at- tività commerciale e non commerciale e di rile- vanza ai fini commerciali e ai fini reddituali. Si è più sopra visto come il Legislatore abbia utilizzato detti termini generando dubbi circa il loro ambito applicativo e quindi non consentendo al lettore di capire fino in fondo se ad esempio la definizione di “ricavi non commerciali” comporti veramente l’esonero rispetto sia alle imposte sui redditi che all’im- posta sul valore aggiunto, oppure – visto che tali definizioni sono inserite in un articolo intitolato “disposizioni in materia di imposte sui redditi” - se si debba in ogni caso escludere l’esenzione ai fini IVA. Tale aspetto riguarda almeno altre due definizioni e cioè quella di “attività non commerciale” e addirittura quella di “ente non commerciale”.

Ulteriore perplessità riguarda le cosiddette “attività diverse”, esercitabili da- gli enti del Terzo Settore purché consentite nei loro statuti, ai sensi dell’articolo 6 del Codice: per esse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, si attendono i criteri e i limiti di esercizio che dovranno essere forniti tramite un decreto del Ministro del Lavoro, anche in funzione dell’impatto fiscale che produrranno nei conti degli enti; in assenza del decreto non è possibile accogliere nei nuovi statuti alcuna specifica previsione su tali attività, tuttavia il 31 ottobre 2020 – salvo

IL RITARDO PIÙ EVIDENTE NEL

PERCORSO DI RIFORMA È LA